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Cassazione: è sufficiente una mail per ritenere giustificato il licenziamento del dirigente


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Con l’ordinanza n. 2246 del 26.01.2022, la Cassazione afferma che, per ritenere integrata la giustificatezza del recesso del dirigente, è sufficiente una qualsiasi condotta idonea a minare il forte vincolo fiduciario posto alla base del rapporto.

Il fatto affrontato

Il dirigente impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per aver inviato alla società una mail del seguente tenore: “voi avete tradito la mia fiducia e buona fede e non so quanto potrò andare avanti a sopportare questo vostro comportamento che giudico inqualificabile”.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo insussistente la giusta causa ma configurata l’ipotesi di giustificatezza del recesso.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso.

A tal fine, per la sentenza, è sufficiente la presenza di circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, che è tanto più intenso quanto più elevato è il ruolo (dirigenziale) del dipendente.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, assume rilevanza qualsiasi motivo che sorregga il recesso, a condizione che ciò sia conforme ad una valutazione delle condotte delle parti alla stregua dei criteri di correttezza e buona fede.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dirigente, ritenendo integrata la giustificatezza del recesso a fronte della mail inviata alla società.

A cura di Fieldfisher