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Cassazione: quando il cambio d’appalto comporta l’applicazione dell’art. 2112 c.c.


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Con la sentenza n. 2315 del 31.01.2020, la Cassazione afferma che, in presenza di un cambio di appalto connotato dai requisiti del trasferimento d’azienda, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio dei lavoratori coinvolti, deve essere considerato, ex art. 2112 c.c., anche il periodo svolto presso l’appaltatore uscente.

Il fatto affrontato

I lavoratori impugnano giudizialmente il licenziamento loro irrogato nell’ambito di una procedura collettiva, nella quale – ai fini dell’individuazione del personale in esubero – era stato preso in considerazione il criterio dell’anzianità di servizio.
A fondamento della predetta domanda, i medesimi deducono che erroneamente non era stata loro computata l’anzianità maturata alle dipendenze del precedente appaltatore. A fronte del transito del complesso dei beni strumentali dal vecchio al nuovo appaltatore doveva, infatti, applicarsi la disciplina del trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che l'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276/03, nella previgente formulazione (ratione temporis applicabile), secondo cui "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore … non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda", va interpretato nel senso che la mera assunzione di personale, da parte del subentrante nell'appalto, non integra di per sé trasferimento d'azienda ove non si accompagni alla cessione dell'azienda o di un suo ramo autonomo.

Secondo i Giudici di legittimità, ciò significa che se in un determinato appalto di servizi un imprenditore subentra ad un altro e nel contempo ne acquisisce il personale ed i beni strumentali organizzati (cioè l'azienda), la fattispecie non può che essere disciplinata dall'art. 2112 c.c.

Per la sentenza, questa lettura – conforme ai principi più volte dettati in materia dalla giurisprudenza comunitaria – comporta per i lavoratori coinvolti il diritto al mantenimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’appaltatore uscente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità del licenziamento collettivo dalla stessa irrogato.

A cura di Fieldfisher