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Cassazione: illegittimo il licenziamento individuale basato sulle stesse motivazioni di quello collettivo


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Con la sentenza n. 808 del 16.01.2020 la Cassazione afferma che il datore - una volta completata la procedura di licenziamento collettivo - non può procedere, sulla base delle medesime ragioni negoziate con la controparte sindacale, all'ulteriore licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di uno o più lavoratori.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli per soppressione della propria posizione all’interno dell’azienda.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che il recesso era basato sulle stesse motivazioni sottese alla procedura collettiva, che prevedeva quale unico criterio di scelta la non opposizione al recesso. Criterio da lui non accettato.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che, una volta terminata una procedura collettiva, il datore non può ritornare sulle scelte con essa compiute attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Per la sentenza, infatti, i licenziamenti individuali così effettuati - sebbene riconducibili agli stessi motivi oggetto della comunicazione iniziale - risulterebbero sottratti al confronto con il sindacato, con l'inevitabile effetto di rendere quel confronto, da un lato, incompleto in ordine al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali del personale eccedente e, dall’altro, non attendibile quanto alla concreta modalità di applicazione dei criteri di scelta.

Secondo i Giudici di legittimità, ragionando diversamente, le intese raggiunte con le organizzazioni sindacali si ridurrebbero ad un mero passaggio formale del procedimento e non, come richiesto dalla legge 223/1991, ad una gestione partecipata della situazione di eccedenza aziendale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte - accertata l’identità delle ragioni poste alla base della procedura collettiva e del successivo licenziamento individuale - dichiara illegittimo il recesso e respinge il ricorso della società.

A cura di Fieldfisher