Con l’ordinanza n. 25389 del 11.11.2020, la Cassazione afferma che la comparazione dei lavoratori interessati dal licenziamento collettivo può avvenire anche nell'ambito di una singola unità produttiva, a condizione che ciò, da un lato, risponda ad oggettive esigenze organizzative, produttive o tecniche dell'impresa e, dall’altro, sia adeguatamente illustrato nella comunicazione iniziale ai sindacati (sul medesimo tema si veda: Cassazione: quando è possibile limitare il licenziamento collettivo ad una sola unità produttiva).
Il fatto affrontato
I lavoratori, tutti addetti alla medesima sede aziendale, impugnano giudizialmente il licenziamento loro irrogato nell’ambito di una procedura collettiva.
A fondamento della richiesta, gli stessi deducono che la società datrice non aveva esteso al personale delle altre unità produttive aziendali la valutazione in ordine alla fungibilità o meno delle mansioni svolte dagli addetti alla sede in crisi.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo ingiustificata la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare alla sola sede di adibizione dei ricorrenti.
L’ordinanza
La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma che, in tema di licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può anche essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore, ma soltanto ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive.
Secondo la sentenza, è inoltre necessario che dette esigenze siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, L. 223/1991, in modo tale da permettere ai sindacati di svolgere correttamente il loro compito di verifica della correttezza dei presupposti posti alla base del recesso.
Per i Giudici di legittimità, ne consegue che - qualora la comunicazione di avvio della procedura non contenga detta informazione - i licenziamenti limitati agli addetti di una sola sede devono considerarsi illegittimi per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del licenziamento collettivo ed il diritto dei lavoratori coinvolti a vedersi riconosciuta la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, L. 300/1970.
A cura di Fieldfisher