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Cassazione: quando è possibile limitare il licenziamento collettivo ad una sola unità produttiva


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Con l’ordinanza n. 21306 del 05.10.2020, la Cassazione afferma che la comparazione dei lavoratori coinvolti in un licenziamento collettivo può essere limitata agli addetti ad un’unità o un settore, a condizione che ciò sia giustificato da esigenze organizzative che vanno indicate, obbligatoriamente, nella comunicazione ex art. 4, comma 3, L. 223/1991.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli nell’ambito di una procedura collettiva.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, rilevando che il recesso risultava affetto da violazione procedurale, per non avere la società datrice illustrato – ai fini dell’accertamento dell’infungibilità delle mansioni svolte – la situazione specifica del personale addetto alle altre unità produttive.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma preliminarmente che, in tema di licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore, a condizione che ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive.

Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, i motivi di restrizione della platea dei lavoratori da comparare devono essere adeguatamente esposti nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, della L. 223/1991, al fine di consentire alle 00.SS. di verificare il nesso fra le ragioni che determinano l'esubero di personale e le unità lavorative che l'azienda intende concretamente espellere.

Per la sentenza, qualora la comunicazione sia carente di tale informazione, i licenziamenti intimati devono considerarsi illegittimi per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali

Ricorrendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del recesso dalla stessa irrogato.

A cura di Fieldfisher