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Tribunale di Torino: per l’assunzione di quote obbligatorie non si computano i ricercatori universitari


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Con la sentenza n. 2523 del 07.06.2022, il Tribunale di Torino afferma che i ricercatori universitari a tempo determinato ed indeterminato non rientrano nella base di computo del personale su cui individuare la percentuale di soggetti disabili e appartenenti alle categorie protette da assumere ex artt. 3 e 18 della L. n. 68/1999.

Il fatto affrontato

L’ex Rettore dell’Università propone opposizione giudiziale avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro gli ha intimato il pagamento di € 3.396.512,94 per non avere assunto le quote obbligatorie previste per le categorie protette e riservate ai disabili, ai sensi della L. 68/1999.
In particolare, l’ITL contesta al Rettore la scopertura delle quote di riserva per non aver considerato i ricercatori universitari assunti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato nella base di calcolo del personale su cui determinare la percentuale di persone disabili e appartenenti a categorie protette da assumere.

La sentenza

Il Tribunale di Torino – dopo aver annullato l’impugnata ordinanza per violazione del termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981 – ritiene fondato anche nel merito il ricorso.

Per il Giudice, infatti, la previsione di cui all'art. 4, comma 1, della L. 68/1999 - in base alla quale il numero dei soggetti disabili da assumere deve essere determinato sul computo di tutti i "lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato" - esclude dalla relativa base di calcolo il personale in regime di diritto pubblico (come i ricercatori) la cui assunzione non passa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato.

Secondo la sentenza, detto assunto non risulta essere in contrasto neppure con il diritto comunitario, dal momento che, in un particolare settore come quello dei contratti di diritto pubblico, il legislatore deve bilanciare l'interesse alla piena integrazione lavorativa del disabile con altri interessi pubblici concorrenti (ed in primis con il canone meritocratico che informa la procedura del concorso pubblico anche in relazione ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento).

Su tali presupposti, il Tribunale accoglie l’opposizione ed annulla l’impugnata ordinanza, condannando l’ITL alla refusione delle spese di lite.

A cura di Fieldfisher