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Cassazione: l’Ente deve porre in essere i ragionevoli adattamenti per assumere il disabile


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Con l’ordinanza n. 5048 del 26.02.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “in materia di rapporto di pubblico impiego privatizzato, dove la legge e la contrattazione collettiva predeterminano tutti gli elementi essenziali del contratto, come la qualifica, le mansioni, il trattamento economico e normativo e il periodo di prova, non sono ravvisabili ostacoli alla tutela costitutiva ex art. 63 D.Lgs. n. 165/2001 invocata dal lavoratore, iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio e risultato idoneo al collocamento, dovendosi solo valutare, con accertamento di fatto riservato al giudice del merito, se siano o meno praticabili "ragionevoli accomodamenti", nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2000/78/CE, per rendere concretamente compatibile l'ambiente lavorativo con le limitazioni funzionali del lavoratore disabile”.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, ricorre giudizialmente a seguito del rifiuto dell'Azienda Sanitaria di stipulare il contratto di lavoro, conseguente al giudizio di inidoneità alla mansione di OSS.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che la costituzione del rapporto di lavoro, pur obbligatoria, non era automatica, richiedendo l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del contenuto del contratto in ordine a mansioni, retribuzione e qualifica.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la parte datoriale pubblica è tenuta a porre in essere tutti i ragionevoli adattamenti necessari per consentire ai disabili di accedere al lavoro.

Ciò, continua la sentenza, è richiesto dall’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE che impone l'adozione di provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a meno che tali provvedimenti richiedano, da parte del datore di lavoro, un onere finanziario sproporzionato o eccessivo.

Secondo i Giudici di legittimità, l'adozione di tali misure organizzative è prevista in ogni fase del rapporto di lavoro, anche in quella genetica e, quindi, anche per gli assunti come invalidi ai fini del collocamento obbligatorio.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.

A cura di WST