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Corte Costituzionale: emersione lavoro irregolare possibile anche se lo straniero ha commesso piccoli reati


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Con la sentenza n. 43 del 19.03.2024, la Corte Costituzionale afferma una condanna ricevuta per un reato lieve non è sufficiente per motivare il rifiuto della domanda di emersione del lavoratore straniero irregolare.

Il caso affrontato

Lo sportello unico per l’immigrazione annulla il contratto di lavoro sottoscritto, nell’ambito della procedura di emersione del lavoro irregolare, da un cittadino indiano, reo di aver riportato anni prima due condanne per il reato di piccolo spaccio.
Avverso il predetto provvedimento, il lavoratore propone ricorso giudiziale.
Il TAR, investito del caso, solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera c), del DL 34/2020, nella parte in cui comprende fra i reati che comportano l’automatica esclusione dalla procedura di emersione del lavoro irregolare la precedente condanna per il cosiddetto piccolo spaccio.

La sentenza

La Corte ritiene fondata la questione sollevata, stante che la norma in esame associa alla condanna per un reato di lieve entità una presunzione assoluta di pericolosità che impedisce la possibilità di verificare in concreto se lo straniero continua a rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza al momento in cui viene presentata la domanda di accesso alla procedura di emersione.

Secondo i Giudici, una tale previsione risulta censurabile perché non considera che, con riguardo a un reato di ridotta offensività, è possibile desumere la non pericolosità attuale da numerosi fattori quali il tempo trascorso dal momento della condanna, l’avvenuta espiazione della pena, il percorso rieducativo eventualmente seguito, il comportamento tenuto successivamente alla condanna.

Per la Consulta, quindi, la disposizione in esame esorbita dallo scopo di negare l’accesso a chi si dimostri una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza.

Su tali presupposti, la Corte Costituzionale dichiara fondate le questioni sollevate.

A cura di WST