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Consiglio di Stato: in caso di illegittima mancata assunzione, al danneggiato spetta il 50% dei compensi


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Con la sentenza n. 8633 del 03.10.2023, il Consiglio di Stato ribadisce il principio di diritto secondo cui: “il lucro cessante da mancata assunzione non può corrispondere all'intero importo degli stipendi non percepiti, in quanto ciò si tradurrebbe in un vantaggio eccessivo per l'interessato, il quale nel periodo di mancata assunzione non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative in quell'impiego, potendo rivolgerle alla cura d'ogni altro proprio interesse, sia sul piano lavorativo che del perfezionamento culturale e professionale per potere accedere ad altro impiego”.

Il fatto affrontato

La partecipante ad una selezione, arrivata seconda a causa della mancata valutazione di alcuni titoli di servizio che le avrebbe consentito di aggiudicarsi l’incarico annuale oggetto di concorso, ricorre giudizialmente per ottenere il risarcimento per equivalente.

La sentenza

Il Consiglio di Stato afferma preliminarmente che, in caso di mancata assunzione per colpa della PA, non può essere accordata al danneggiato l’intera somma dei compensi spettanti nel periodo di mancata assunzione.

Per la sentenza, infatti, ciò si tradurrebbe in un vantaggio eccessivo per il danneggiato che, nel frattempo, avrebbe potuto e dovuto concentrare i propri sforzi verso ulteriori occasioni lavorative.

Secondo i Giudici, dunque, escluso che si tratti di una vera e propria "restitutio in integrum", occorre individuare, caso per caso, l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita del (mancato) datore di lavoro.

Su tali presupposti, il Consiglio di Stato rigetta l’appello e conferma la pronuncia del TAR che aveva riconosciuto alla ricorrente il 50% dei compensi cui avrebbe avuto diritto in caso di affidamento dell’incarico.

A cura di Fieldfisher