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Cassazione: discriminatorio prevedere la stessa altezza minima sia per gli uomini che per le donne


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Con l’ordinanza n. 18522 del 28.06.2023, la Cassazione afferma che costituisce una discriminazione indiretta nei confronti delle donne prevedere, quale requisito di assunzione, una altezza minima identica sia per il sesso femminile che per il sesso maschile.

Il fatto affrontato

La lavoratrice propone ricorso giudiziale, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, deducendo che la sua esclusione dalla procedura di selezione - per difetto del requisito minimo di altezza stabilito in mt 1,60 sia per gli uomini che per le donne candidate - integrava una discriminazione indiretta di genere.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda e riconosce un risarcimento alla ricorrente, sul presupposto che il requisito minimo di statura non fosse appropriato e funzionale rispetto alla mansione alla quale la medesima aspirava.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in tema di requisiti per l'assunzione, è illegittima la norma che preveda una statura minima identica sia per gli uomini che per le donne.

Per la sentenza, infatti, una tale previsione contrasterebbe con il principio di uguaglianza, non tenendo in dovuta considerazione la diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, la previsione di una statura minima identica per ambo i sessi comporterebbe una discriminazione indiretta a sfavore delle donne.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la debenza del risarcimento in favore della lavoratrice esclusa dalla selezione.

A cura di Fieldfisher