Il congedo obbligatorio di maternità non può essere riconosciuto, nell’ambito di un nuovo rapporto di lavoro, per periodi precedenti alla data di assunzione. È quanto chiarisce il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere prot. n. 12377 del 17 febbraio 2026, relativo al caso di una dipendente che aveva partorito prima di essere assunta.
Secondo il Dipartimento, le tutele collegate alla maternità presuppongono l’esistenza di un rapporto di lavoro in corso. Non è quindi possibile imputare al nuovo rapporto periodi di congedo riferiti a giorni precedenti all’assunzione.
Nel caso esaminato, eventuali assenze legate alla maternità devono essere considerate a partire dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, sempre nel rispetto dei periodi e delle condizioni previsti dal Testo unico sulla maternità.
In sostanza, se al momento dell’assunzione è ancora in corso il periodo nel quale la normativa prevede il congedo obbligatorio, la tutela può operare per la parte residua successiva all’assunzione. Non è invece possibile recuperare, attraverso il nuovo rapporto di lavoro, i giorni già trascorsi prima della presa di servizio.
Nel parere viene richiamato anche l’articolo 24 del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede specifiche tutele economiche in favore delle madri disoccupate, quando ricorrono determinate condizioni.
La lavoratrice, quindi, per il periodo precedente all’assunzione potrebbe aver già beneficiato delle misure previste dalla normativa sulla maternità.


