Con la circolare n. 3/2026, l’Agenzia delle Entrate è tornata a esaminare le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) in materia di detassazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, nonché delle maggiorazioni e delle indennità destinate al lavoro notturno, festivo, ai giorni di riposo settimanale o ai turni. Questo nuovo documento di prassi risolve i principali nodi interpretativi emersi a seguito della pubblicazione, avvenuta nel febbraio scorso, della precedente circolare n. 2/2026.
Tra i chiarimenti comuni a entrambe le agevolazioni, l’Agenzia specifica che le misure di favore si applicano esclusivamente in presenza di un contratto collettivo di lavoro effettivamente applicato al rapporto. Inoltre, per i lavoratori che già beneficiano di regimi speciali, come quello per gli impatriati o per docenti e ricercatori, viene precisato che gli incrementi e le indennità soggetti a imposta sostitutiva devono essere tassati sull’intero ammontare, escludendo quindi l’applicazione delle riduzioni della base imponibile previste dalle rispettive normative di favore.
Detassazione dei rinnovi contrattuali
L’ultima Legge di bilancio ha introdotto un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con un’aliquota del 5%, applicabile agli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato in attuazione dei rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. L’accesso al beneficio è subordinato alla condizione che il reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nell’anno 2025 non abbia superato la soglia di 33.000 euro, ed è inoltre vincolato alla mancata rinuncia espressa da parte del beneficiario.
L’Agenzia ha chiarito che la tassazione agevolata si estende anche agli incrementi legati alle indennità connesse alle mansioni specifiche erogate a cadenza mensile, come l’indennità di cassa o altre voci variabili, poiché tali somme sono pienamente riconducibili alla retribuzione ordinaria.
Ulteriori precisazioni riguardano la decorrenza economica degli aumenti. Se gli incrementi previsti dai CCNL firmati nel triennio 2024-2026 coprono anche periodi antecedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo, il regime di favore si applica pure a tali importi arretrati purché erogati nel corso del 2026, mentre restano escluse le somme corrisposte sotto forma di una tantum.
Allo stesso modo, il beneficio viene riconosciuto qualora i nuovi aumenti contrattuali assorbano i superminimi o elementi retributivi analoghi. L’Agenzia sottolinea che, nonostante tali voci derivino da accordi individuali tra azienda e lavoratore, l’agevolazione spetta comunque in virtù dell’analoga funzione economica e della natura strettamente retributiva di questi istituti.
Infine, viene evidenziato che l’imposta sostitutiva del 5% si applica anche alle quote di incremento corrisposte per la retribuzione dei giorni di ferie e festività soppresse, per la gratifica feriale prevista dai singoli contratti, nonché per il trattamento aggiuntivo eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva in relazione alla festività soppressa del 4 novembre.
Detassazione del lavoro notturno, festivo e su turni
La manovra finanziaria ha previsto una seconda misura di favore che consiste in un’imposta sostitutiva del 15%, entro un limite massimo di 1.500 euro annui di imponibile, applicabile alle maggiorazioni e alle indennità spettanti per il lavoro notturno, festivo, prestato nei giorni di riposo settimanale o organizzato in turni. Per accedere a questa seconda agevolazione, il limite di reddito di lavoro dipendente riferito all’anno 2025 deve essere contenuto entro 40.000 euro.
Su questo fronte, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che l’aliquota del 15% si applica anche alla maggiorazione contrattuale prevista per il lavoro domenicale, persino se la domenica non coincide con il giorno di riposo settimanale stabilito dal contratto. L’agevolazione copre inoltre l’intera retribuzione corrisposta per lo straordinario notturno o festivo, così come l’indennità di pernottamento stabilita dall’articolo 117 del CCNL Credito.
Nel caso di contratti a part-time verticale, il beneficio trova applicazione soltanto per l’attività lavorativa svolta nei giorni di riposo concordati dalle parti. Restano invece escluse le somme dovute per il lavoro supplementare prestato in giorni non identificabili come riposo o quelle derivanti dall’esercizio di clausole elastiche, per le quali operano le maggiorazioni specifiche previste dal contratto collettivo o dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.
Infine, una specifica indicazione riguarda le indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi nazionali in relazione alle fasce notturne, festive, ai giorni di riposo o ai turni. Dal momento che tale indennità remunera la semplice disponibilità del dipendente e la conseguente limitazione della sua libertà personale e organizzativa, l’imposta sostitutiva si applica anche nell’ipotesi in cui il lavoratore non abbia poi effettivamente prestato alcuna attività lavorativa durante il turno di reperibilità.

