Entrate: Frontalieri, per la corretta tassazione conta la sede di lavoro non la sede aziendale

Quando il lavoratore frontaliero svolge la propria attività all’interno dell’“area di frontiera” il regime fiscale agevolato previsto dall’accordo Italia-Svizzera del 2020 si applica anche se la sede aziendale ne è collocata al di fuori, purchè  in presenza degli altri requisiti previsti dall’accordo. E’ sufficiente, infatti, che il datore di lavoro sia residente nell’altro Stato contraente.  Il chiarimento è stato offerto dall’ Agenzia delle Entrate con la risposta n. 126/2026.

L’ Agenzia ricorda che Italia e Svizzera hanno precisato che «una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo ed è considerato  lavoratore frontaliere se, e solo se, riunisce le condizioni previste all’articolo 2 lettera b) dell’Accordo stesso».

Ai sensi della citata disposizione «l’espressione ”lavoratore frontaliere” designa un residente di uno Stato contraente che:

  1. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente;
  2. svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato; e
  3. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto 1.».

L’espressione «area di frontiera» è definita alla precedente lettera a) dell’articolo 2 dell’Accordo, in base al quale essa designa «per quanto riguarda l’Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano» (cfr. circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, paragrafo 2.4.2).

Per quanto attiene al datore di lavoro, invece, la disposizione richiede, più genericamente, che esso sia «residente (…) di detto altro Stato». Ne deriva che, per espressa previsione normativa, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’«area di frontiera» italiana non è ostativa al riconoscimento del regime agevolato.

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