Sospensione del rapporto di lavoro Archivi - Lavorosì https://www.lavorosi.it/category/rapporti-di-lavoro/sospensione-del-rapporto-di-lavoro/ Associazione per lo sviluppo del lavoro Thu, 19 Mar 2026 17:26:37 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://www.lavorosi.it/wp-content/uploads/2025/11/cropped-favicon-32x32.png Sospensione del rapporto di lavoro Archivi - Lavorosì https://www.lavorosi.it/category/rapporti-di-lavoro/sospensione-del-rapporto-di-lavoro/ 32 32 INPS : Malattia, nuova procedura per la richiesta dei certificati. https://www.lavorosi.it/inps-malattia-nuova-procedura-per-la-richiesta-dei-certificati/ Thu, 12 Mar 2026 12:54:46 +0000 https://www.lavorosi.it/?p=57665 Nuovo Smart-Task per inviare ai datori di lavoro gli attestati di malattia dei dipendenti alla casella PEC selezionata. Semplificazione per l’accesso e la gestione dei certificati. L'INPS nel messaggio n. 792/2026.

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L’INPS lancia il nuovo Smart-Task per inviare ai datori di lavoro gli attestati di malattia dei dipendenti alla casella PEC selezionata per ogni competenza, semplificando l’accesso e la gestione dei certificati. Nel portale INPS, all’interno della Cassetto previdenziale del contribuente, è ufficialmente in esercizio un nuovo strumento digitale, chiamato Smart-Task “Richiesta degli attestati di malattia”. L’INPS, nel messaggio n. 792/2026 , comunica il rilascio della nuova funzionalità e le caratteristiche del servizio.

L’iniziativa prosegue il percorso tracciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, raccordandosi alle disposizioni del precedente messaggio 3429/2023. La nuova procedura va quindi ad integrare quanto già previsto dalla normativa e dalle precedenti indicazioni operative impartite dall’Istituto con la circolare n. 119/2010 e circolare n. 117/2011.

Il funzionamento del nuovo servizio è strutturato attraverso un flusso operativo completamente digitalizzato. Il datore di lavoro deve innanzitutto accedere alla sezione “Comunicazioni” del Cassetto previdenziale del contribuente, selezionando la funzione “Crea Smart-Task”. Successivamente è necessario scegliere l’oggetto della richiesta, individuato nella voce “Richiesta degli attestati di malattia”. Il sistema propone quindi una maschera di compilazione dinamica che richiede l’inserimento dei dati necessari alla gestione automatizzata della richiesta.

Tra le informazioni richieste figurano il periodo di competenza (mese e anno) per il quale si intende ricevere gli attestati di malattia, l’indirizzo PEC presso il quale dovranno essere inviati i documenti e le posizioni contributive riferite ai lavoratori interessati. Una volta completata la compilazione dei dati richiesti, la domanda può essere trasmessa direttamente attraverso il sistema telematico. L’istruttoria della richiesta viene quindi gestita in modalità automatizzata.

L’ INPS fa sapere che, nella fase attuale di implementazione del servizio, la richiesta deve essere presentata per ciascun periodo di competenza di interesse, ossia per ogni singolo mese per il quale si desidera ricevere gli attestati di malattia. Tuttavia è già prevista un’evoluzione del sistema che consentirà ai datori di lavoro di attivare l’invio automatico degli attestati per un periodo più ampio, fino a dodici mesi consecutivi, riducendo ulteriormente gli adempimenti operativi.

Per le regole generali relative alla gestione di queste pratiche telematiche, l’Istituto rimanda alle linee guida del messaggio 3429 del 29.09.2023.

 

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Corte d’Appello di Roma: gli accomodamenti ragionevoli possono essere individuati con accordo sindacale? https://www.lavorosi.it/corte-dappello-di-roma-gli-accomodamenti-ragionevoli-possono-essere-individuati-con-accordo-sind/ https://www.lavorosi.it/corte-dappello-di-roma-gli-accomodamenti-ragionevoli-possono-essere-individuati-con-accordo-sind/#respond Thu, 26 Feb 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/corte-dappello-di-roma-gli-accomodamenti-ragionevoli-possono-essere-individuati-con-accordo-sind/ La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza 3778 del 13.11.2025, stabilisce che i lavoratori non più idonei alle proprie mansioni non possono richiedere accomodamenti ulteriori rispetto a quelli previsti in accordi sindacali.

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Con la sentenza 3778 del 13.11.2025, la Corte d’Appello di Roma afferma che il lavoratore non più idoneo alle proprie mansioni non può pretendere che la società adotti degli accomodamenti ulteriori rispetto a quelli, in ipotesi, previsti in un accordo sindacale siglato sul punto.

Il fatto affrontato

Un dipendente, divenuta inidonea alle proprie mansioni, ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarata l’illegittimità della sua collocazione in aspettativa retribuita al 50%.
Nel costituirsi in giudizio, la Società rileva che la decisione era stata presa anche alla luce del fatto che la ricorrente era risultata inidonea a tutte le mansioni che, un apposito accordo sindacale aziendale, aveva individuato come assegnabili ai lavoratori definitivamente non idonei.

La sentenza

La Corte d’Appello di Roma rileva che l’obbligo dell’azienda di ricercare mansioni alternative, anche di livello inferiore, in cui ricollocare i dipendenti divenuti inabili alle proprie mansioni, al fine di non estrometterli dal contesto lavorativo, non è assoluto.

Invero, continua la sentenza, detto obbligo deve essere adempiuto compatibilmente con l’organizzazione aziendale e nel rispetto di eventuali accordi sindacali intervenuti in materia.

Secondo i Giudici, quindi, il lavoratore non può pretendere accomodamenti ragionevoli che vadano oltre detti accordi.

Su tali presupposti, la Corte di Appello di Roma respinge il ricorso del lavoratore.

A cura di WST Law & Tax

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INPS : Legge di bilancio, congedi parentali estesi. Domande per periodi pregressi per i soli dipendenti. https://www.lavorosi.it/inps-legge-di-bilancio-congedi-parentali-estesi-domande-per-periodi-pregressi-per-i-soli-dipende/ https://www.lavorosi.it/inps-legge-di-bilancio-congedi-parentali-estesi-domande-per-periodi-pregressi-per-i-soli-dipende/#respond Mon, 26 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-legge-di-bilancio-congedi-parentali-estesi-domande-per-periodi-pregressi-per-i-soli-dipende/ L'INPS ha aggiornato le disposizioni sui congedi parentali, estendendo il periodo di fruizione per i dipendenti a 14 anni. Le nuove norme non si applicano ai lavoratori autonomi.

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Con il mess. n. 251 del 26.01.2026 , l’ INPS ha fornito nuove indicazioni in materia di congedo parentale a seguito delle modifiche introdotte  dall’ art.1, comma 219, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

La Legge di bilancio 2026 ha modificato gli articoli 32, 34 e 36 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, estendendo da dodici a quattordici anni l’arco temporale entro cui i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale.

I congedi con indennità previsti dagli articoli 32, 34 e 36 del Dlgs 151/2001 sono utilizzabili da entrambi i genitori. Più specificamente, per i lavoratori dipendenti, la madre può usufruire di massimo sei mesi di congedo dalla fine del periodo di congedo di maternità ed entro i primi 14 anni del figlio, mentre il padre ha diritto a un massimo sei mesi elevabili a sette per un totale complessivo massimo di 10 mesi (11 se il padre si astiene per almeno tre mesi) dalla data di nascita per il padre.  In caso di adozione o affidamento, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, fermo restando il limite della maggiore età.

Estensione limitata ai dipendenti – L’INPS precisa che la modifica normativa riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti. I limiti temporali previsti invece per i genitori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi restano invariati. Pertanto, per i primi continua ad applicarsi il termine dei dodici anni, mentre per secondi il congedo parentale resta fruibile entro il primo anno di vita del figlio o entro un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.  

Decorrenza delle nuove disposizioni –  L’Istituto chiarisce inoltre che, qualora tra l’entrata in vigore della norma ( 1° gennaio ) e l’aggiornamento della procedura ( 8 gennaio ) non sia stato possibile presentare la domanda in via preventiva, sarà comunque consentito l’invio di istanze per periodi di congedo pregressi.

Fonte : INPS 

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Dal 1° gennaio 2026 smart working , permessi e congedi per i lavoratori affetti da malattie gravi. https://www.lavorosi.it/dal-1-gennaio-2026-smart-working-permessi-e-congedi-per-i-lavoratori-affetti-da-malattie-gravi/ https://www.lavorosi.it/dal-1-gennaio-2026-smart-working-permessi-e-congedi-per-i-lavoratori-affetti-da-malattie-gravi/#respond Mon, 12 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/dal-1-gennaio-2026-smart-working-permessi-e-congedi-per-i-lavoratori-affetti-da-malattie-gravi/ Dal 1° gennaio 2026, nuove tutele lavorative per chi affronta gravi malattie: congedi straordinari, permessi retribuiti e priorità nello smart working.

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Dal 1° gennaio 2026 smart working , permessi e congedi per i lavoratori affetti da malattie gravi.













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Dal 1° gennaio 2026 smart working , permessi e congedi per i lavoratori affetti da malattie gravi.





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A partire dal 1° gennaio 2026, ai lavoratori che affrontano gravi problemi di salute, o che assistono figli minorenni in condizioni critiche, vengono riconosciute in ambito lavorativo nuove e importanti tutele.

La Legge 18 luglio 2025, n. 106 introduce nuovi strumenti di tutela per rafforzare i diritti dei malati con  un congedo straordinario di lunga durata, affiancato da permessi retribuiti aggiuntivi per esami e cure mediche e dal riconoscimento della priorità nell’accesso al lavoro agile.

Le nuove norme vanno ad incidere in un ambito che sino ad oggi era regolato dalla contrattazione collettiva e in tempi più recenti da elaborazioni giurisprudenziali.

Ed infatti, partendo dall’orientamento della Corte di Giustizia Europea ( causa C-5/24 del 11.09.2025 ), la giurisprudenza più recente si è espressa più volte collocando le malattia croniche o invalidanti nell’ambito di applicazione della disciplina antidiscriminatoria con particolare riguardo al il decorso del periodo di comporto previsto dalla Contrattazione nazionale.  Sul punto :  

1.       Corte d’Appello di Palermo: licenziamento per superamento del comporto, quale onere probatorio in capo al lavoratore disabile? [sentenza n. 713 del 05.06.2025 ] ;  

2.       Tribunale di Napoli: lavoratore disabile, l’allungamento del comporto rappresenta un ragionevole accomodamento [ sentenza del 29.05.2025 ] ;

3.       Cassazione: per il lavoratore disabile deve essere previsto un diverso periodo di comporto [ordinanza n. 170 del 07.01.2025] ;

4.       Cassazione: discriminatorio applicare il comporto ordinario al dipendente disabile [ordinanza n. 10640 del 19.04.2024]

Le nuove tutele sono riconosciute ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, a condizione che lo stato di salute sia certificato  dal medico di medicina generale o dal medico che ha in cura il lavoratore. Le tutele riconosciute sono :

Congedo straordinario e conservazione del posto di lavoro – Una volta esauriti i periodi di assenza giustificata, retribuiti e non retribuiti, il lavoratore potrà richiedere un congedo straordinario della durata massima di 24 mesi che potranno essere fruiti anche in modalità frazionata, fatte salve  condizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi.

Durante questo periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto del lavoro. Il rapporto si intende sospeso e, pertanto,  è fatto divieto di svolgere altra attività lavorativa. Il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è possibile riscattarlo versando i relativi contributi.  

Un importante passo in avanti che è stato fatto riguarda i lavoratori autonomi. Il congedo è riconosciuto anche nei loro confronti ma non può superare i 300 giorni nell’anno solare , in deroga al limite ordinario di 150 giorni previsto all’ art. 14 della legge n. 81/2017. Anche in questo caso, il lavoratore non matura il diritto al compenso e il committente può in ogni caso recedere al venir meno dell’interesse alla prestazione.

Priorità per lo smart working – Decorso il periodo di congedo, al lavoratore viene riconosciuto il diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile ove la prestazione lo consenta. La nuova ipotesi s’inserisce nell’ordine di priorità già esistente per i dipendenti: con figli fino a 12 anni d’età; con figli in condizioni di disabilità (senza limiti di età); con disabilità e conseguente necessità di sostegno elevato o molto elevato o caregivers.

Permessi retribuiti – La stessa Legge riconosce ai dipendenti affetti dalle malattie di cui sopra o che hanno figli minorenni con le medesime patologie che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva, anche 10 ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.  

Come per il congedo, anche il permesso deve essere giustificato dal certificato, rilasciato dal medico di medicina generale o dal medico specialista, che attesti l’avvenuta prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.   

In merito alle modalità di fruizione del permesso, con la circ. n. 152 del 19.12.2025, l’ INPS ha fornito le necessari istruzioni precisando che :

1.       i permessi sono fruibili esclusivamente ad ore intere ;

2.       La fruizione è subordinata alla preventiva richiesta al datore di lavoro accompagnata da certificazione medica che attesti lo stato di salute richiesto dalla normativa ;

3.       Il lavoratore è tenuto a fornire idonea attestazione rilasciata dalla struttura presso cui sono state effettuate le prestazioni sanitarie prescritte;

4.       l’indennità è direttamente corrisposta dal datori di lavoro in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente e successivamente dallo stesso recuperata tramite conguaglio con la contribuzione dovuta;

5.       La disciplina dei permessi non trova applicazione né agli iscritti alla Gestione Separata né ai lavoratori autonomi.   

In conclusione, sebbene la Legge 106/2025 segni un doveroso allineamento ai principi di inclusione e accomodamento ragionevole, la tutela offerta appare sbilanciata verso una conservazione del posto di lavoro senza incidere  sul sostegno al reddito del lavoratore. Piuttosto che una riforma organica dello status giuridico del malato grave, siamo di fronte ad un intervento parziale ancorato più ad una logica di contrapposizione  tra piena idoneità e totale assenza, senza valorizzare quelle soluzioni intermedie che, attraverso la rimodulazione di mansioni, orari e carichi di lavoro, consentirebbero la prosecuzione dell’attività lavorativa in attesa del pieno recupero delle condizioni di salute. 

WST Law & Tax














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Visite mediche di controllo, potenziati i servizi digitali per i datori di lavoro. https://www.lavorosi.it/visite-mediche-di-controllo-potenziati-i-servizi-digitali-per-i-datori-di-lavoro/ https://www.lavorosi.it/visite-mediche-di-controllo-potenziati-i-servizi-digitali-per-i-datori-di-lavoro/#respond Thu, 08 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/visite-mediche-di-controllo-potenziati-i-servizi-digitali-per-i-datori-di-lavoro/ L'INPS lancia un nuovo servizio digitale per le Visite Mediche di Controllo, migliorando l'efficienza e l'interazione con i datori di lavoro.

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Con il mess. n. 3979 del 30.12.2025.2025 l’INPS annuncia il rilascio di un nuovo servizio digitale dedicato alle Visite Mediche di Controllo, sviluppato nell’ambito del progetto PNRR “Potenziamento Servizi delle Visite Mediche di Controllo ai Datori di Lavoro”. 

L’intervento si colloca nel più ampio processo di innovazione e digitalizzazione dei servizi medico-legali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità dell’interazione tra l’Istituto e i datori di lavoro o chi agisce per loro conto. 

Il nuovo servizio è reso disponibile attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)  e costituisce un canale aggiuntivo rispetto alle modalità tradizionali di richiesta delle VMC, favorendo l’integrazione automatizzata dei sistemi informativi di aziende ed enti pubblici con quelli dell’Istituto. 

Le nuove funzionalità del servizio consentono di inoltrare le richieste di visita medica di controllo, consultare le richieste già trasmesse, verificare gli esiti delle visite effettuate e annullare le richieste non ancora eseguite. 

Gli strumenti sono pensati per agevolare la gestione delle assenze per malattia dei lavoratori, garantendo maggiore tempestività, tracciabilità e certezza delle informazioni. 

Il messaggio fornisce indicazioni operative per la fruizione del servizio, rinviando alla documentazione tecnica disponibile sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Fonte: INPS

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INPS – Circ. n. 152 del 19.12.2025 : Dal 1° gennaio nuovi permessi retribuiti per gravi patologie https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-152-del-19122025-dal-1-gennaio-nuovi-permessi-retribuiti-per-gravi-patologie/ https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-152-del-19122025-dal-1-gennaio-nuovi-permessi-retribuiti-per-gravi-patologie/#respond Wed, 07 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-152-del-19122025-dal-1-gennaio-nuovi-permessi-retribuiti-per-gravi-patologie/ La circolare INPS n. 152 del 19.12.2025 introduce nuovi permessi retribuiti per lavoratori affetti da gravi patologie, a partire dal 1° gennaio 2026.

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Con la circ. n. 152 del 19.12.2025, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce ulteriori permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche in favore di :

  1.  lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche,  
  2. genitori di figli minori con le medesime patologie.

La misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, interessa i lavoratori dipendenti del settore privato e comporta specifici adempimenti per i datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’anticipazione dell’indennità economica e la conseguente  esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.

L’articolo 2, comma 1 della recente Legge n. 106/2025, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire – in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro – di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.

I permessi sono riconosciuti anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo ha stabilito anche che, per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo, ai lavoratori compete un’indennità economica.

È richiesto, inoltre, che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all’interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

La norma precisa che il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati e, pertanto, la disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.  

Trattandosi di ore di permesso, inoltre, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso. Precisazione che risulta necessaria considerato che, ai sensi dell’ art.1, comma 1 della medesima Legge, al lavoratore, sia pubblico che privato, affetto da malattie oncologiche o malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, è concessa anche la facoltà di accedere ad un congedo straordinario per un periodo massimo di 24 mesi, la cui fruizione è subordinata all’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata, retribuita o non retribuita, spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo. Durante questo periodo il rapporto si ritiene sospeso.

Infine, per quanto riguarda l’indennità economica per i lavoratori del settore privato,  la circolare in commento specifica che, nel settore privato, l’indennità di cui al citato comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’INPS (comma 3, articolo 2, Legge n. 106/2025).

La circolare include indicazioni sugli adempimenti del lavoratore del settore privato e le istruzioni a loro riferite per la compilazione della denuncia contributiva mensile. 

Fonte: INPS 

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Cassazione: il dirigente ha diritto di monetizzare le ferie non godute al termine del rapporto? https://www.lavorosi.it/cassazione-il-dirigente-ha-diritto-di-monetizzare-le-ferie-non-godute-al-termine-del-rapporto/ https://www.lavorosi.it/cassazione-il-dirigente-ha-diritto-di-monetizzare-le-ferie-non-godute-al-termine-del-rapporto/#respond Mon, 22 Dec 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/cassazione-il-dirigente-ha-diritto-di-monetizzare-le-ferie-non-godute-al-termine-del-rapporto/ La Cassazione, con l'ordinanza n. 32689 del 15.12.2025, stabilisce che i dirigenti hanno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, ribaltando una precedente sentenza di merito.

L'articolo Cassazione: il dirigente ha diritto di monetizzare le ferie non godute al termine del rapporto? proviene da Lavorosì.

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Con l’ordinanza n. 32689 del 15.12.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto “… gli orientamenti giurisprudenziali, nazionali e comunitari … impongono di consentire l’operatività del divieto (di monetizzazione) ove il lavoratore (anche dirigente) abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto fondamentale delle ferie e vi abbia consapevolmente rinunciato”.

Il fatto affrontato

Il dirigente, nell’ambito del giudizio di impugnativa del recesso irrogatogli, chiede alla società anche il pagamento dell’indennità per le ferie non godute.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, stante l’ampio potere del dirigente di attribuirsi le ferie nonché l’assenza di condizioni imprevedibili ed eccezionali che ne avessero impedito il godimento.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore, anche con qualifica dirigenziale, (a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro.

Per la sentenza, quindi, grava su quest’ultimo l’onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che la perdita del diritto alle ferie (ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il dipendente (anche dirigente) a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del dirigente, posto che l’impugnata sentenza aveva erroneamente addossato al medesimo l’onere della prova di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali.

A cura di WST Law & Tax

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PA : Permessi studio per università telematiche ? Solo con frequenza e modalità sincrona. https://www.lavorosi.it/pa-permessi-studio-per-universita-telematiche-solo-con-frequenza-e-modalita-sincrona/ https://www.lavorosi.it/pa-permessi-studio-per-universita-telematiche-solo-con-frequenza-e-modalita-sincrona/#respond Thu, 27 Nov 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/pa-permessi-studio-per-universita-telematiche-solo-con-frequenza-e-modalita-sincrona/ L'articolo discute i permessi studio per i dipendenti pubblici che frequentano università telematiche, evidenziando una sentenza della Corte di Cassazione che limita tali permessi alle lezioni in modalità sincrona.

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Relativamente al pubblico impiego, i permessi per frequentare corsi di studio hanno la funzione di giustificare l’assenza del lavoratore qualora la frequenza medesima avvenga in orari coincidenti con l’orario di lavoro.

Con sentenza n.. 25038/2025, la Corte di Cassazione,  ha affermato che “nel caso di università telematiche che erogano lezioni in modalità asincrona, la circostanza che il lavoratore non sia tenuto a rispettare orari di frequenza prestabiliti comporta che la partecipazione alle lezioni possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro, con conseguente venire meno della necessità di fruizione dei permessi studio”.

Le lezioni erogate in modalità asincrona, non presuppongono che il lavoratore sia obbligato a frequentare in orari rigidi, come avviene per i corsi in presenza nell’Università ordinaria. Nel caso di Università telematiche il lavoratore ha in effetti la possibilità di partecipare alle lezioni anche al di fuori dell’orario di lavoro facendo venir meno uno dei presupposti per la fruizione dei permessi studio.

La vicenda ha riguardato alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che avevano fruito dei permessi previsti dall’articolo 48 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali, per seguire lezioni universitarie online. L’amministrazione aveva contestato la mancata presentazione di certificazioni attestanti che le lezioni si svolgessero in orari coincidenti con l’attività lavorativa.

Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso dei lavoratori, riconoscendo loro il diritto ai permessi studio senza necessità di dimostrare la coincidenza tra orario di lavoro e frequenza delle lezioni. La decisione si fondava su un’interpretazione ampia del diritto allo studio indipendente dalla modalità (presenza o telematica) di frequenza.

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato tale orientamento, escludendo che la contrattazione collettiva imponesse l’onere di provare l’impossibilità di seguire i corsi in orario diverso da quello di servizio. Secondo i giudici di secondo grado, un’interpretazione restrittiva avrebbe discriminato gli studenti iscritti a università telematiche, costringendoli a concentrare l’attività di studio fuori dall’orario lavorativo, in contrasto con il principio di parità di trattamento e con il diritto allo studio sancito dall’articolo 10 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Tuttavia, l’amministrazione aveva proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione delle norme sopra richiamate e sostenendo la necessità di distinguere tra corsi in presenza, soggetti a orari vincolati, e corsi online, che possono essere seguiti in modalità asincrona e quindi anche al di fuori dell’orario di servizio.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, ribaltando le decisioni di merito. Nella sentenza a Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (Cass. civ. n. 10344/2008 e n. 17128/2013), ribadendo che i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza di lezioni o corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per la semplice attività di studio o preparazione agli esami.

Il diritto allo studio – L’ intervento della contrattazione collettiva nella definizione della disciplina relativa al diritto di studio dei lavoratori rende il quadro estremamente variegato.

Nel nostro ordinamento , infatti, il lavoratore che intenda potenziare la propria posizione lavorativa e culturale, frequentando corsi di studi scolastici, universitari o professionali è tutelato dall’ art. 10 della Legge 300/1970, il quale dispone che : «I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali», prevedendo così agevolazioni e temperando, almeno in parte, gli obblighi che derivano dal rapporto di lavoro.

La contrattazione collettiva integra questa disciplina legale specificando quanti permessi studio, retribuiti e non, possono essere richiesti, le modalità e il numero di dipendenti che possono assentarsi contemporaneamente per utilizzarli.

Per quanto riguarda il settore privato, ad esempio, il CCNL Commercio Confcommercio prevede permessi retribuiti entro un monte ore di 150 ore procapite in un triennio, usufruibili anche in un solo anno per corsi anche non coincidenti con il normale orario di lavoro, previa richiesta formale al datore di lavoro e presentazione della documentazione attestante l’ iscrizione e la partecipazione ( art. 171 del CCNL ). Vengono riconosciuti, inoltre, ulteriori 5 giorni  di permesso ( 40 ore l’anno  previste dall’ art. 166 del CCNL) per sostenere prove di esame e per la relativa preparazione. Il CCNL Confcommercio introduce poi una clausola limitativa che consente di accettare richieste contemporanee entro il 2 % della forza occupata, o  per un solo lavoratore l’anno nelle aziende da 30 a 49 dipendenti. La limitazione trova il suo fondamento nell’esigenza di garantire il normale svolgimento delle attività.

Nel settore metalmeccanico l’ utilizzo delle 150 ore è riconosciuto anche per la frequenza di corsi serali oltre ,ovviamente, alla frequenza di corsi professionali e aggiornamenti tecnici, con priorità ai lavoratori che non possiedono titoli di studio superiori.

In ogni caso, per presentare la domanda, il dipendente deve fornire l’indicazione dell’ente formativo presso cui è iscritto, il dettaglio delle giornate e delle ore richieste per seguire i corsi o sostenere gli esami e, laddove richiesto, la documentazione che attesti la concomitanza degli impegni formativi con l’orario di lavoro.

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L'articolo PA : Permessi studio per università telematiche ? Solo con frequenza e modalità sincrona. proviene da Lavorosì.

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INPS – Mess. n. 3505 del 21.11.2025 : Aspettativa sindacale, documentazione necessaria per l’accredito della contribuzione figurativa https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-3505-del-21112025-aspettativa-sindacale-documentazione-necessaria-per-laccre/ https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-3505-del-21112025-aspettativa-sindacale-documentazione-necessaria-per-laccre/#respond Sun, 23 Nov 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-3505-del-21112025-aspettativa-sindacale-documentazione-necessaria-per-laccre/ L'INPS aggiorna le istruzioni per l'accredito della contribuzione figurativa per lavoratori in aspettativa sindacale o cariche pubbliche elettive, fornendo chiarimenti sulla documentazione necessaria.

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A seguito dei numerosi quesiti e ricorsi amministrativi, l’ INPS ha aggiornato le proprie istruzioni in merito al riconoscimento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa per incarichi sindacali o cariche pubbliche elettive, ai sensi dell’art. 31 della Legge 300/1970 e D. Lgs. 564/1996.  Con il mess. n. 3505 del 21.11.2025, l’ Istituto fornisce chiarimenti in merito alla documentazione da utilizzare per l’accredito della contribuzione figurativa.

Come noto lo Statuto dei Lavoratori prevede che i lavoratori dipendenti, eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo o in assemblee regionali , ovvero che siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a loro richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. Analogo diritto è attribuito ai lavoratori chiamati a coprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa  utile ai fini del conseguimento della pensione e alla determinazione della sua misura. Accreditabile è la sola contribuzione dovuta per la retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, senza comprensione degli emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell’attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro, nè incrementi o avanzamenti che non siano legati alla maturazione dell’anzianità di servizio.

Presupposti per l’accredito – Al fine di contenere il contenzioso afferente il riconoscimento della prestazione , l’ Istituto ha ricordato che , presupposti essenziali per l’accredito sono la sospensione del rapporto di lavoro subordinato e la presenza di un atto formale, adottato dal datore di lavoro, con il quale il lavoratore viene posto in aspettativa. 

L’atto, datato e sottoscritto, deve necessariamente riportare una data antecedente il periodo di aspettativa in parola. Pertanto – precisa l’ INPS –  l’accredito figurativo non può essere riconosciuto a colui che, non essendo lavoratore al momento dell’attribuzione della funzione pubblica elettiva o della carica sindacale, è stato assunto successivamente, nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta del medesimo accredito.

Se il provvedimento originario non risulta agli atti, e non è reperibile né dal datore di lavoro né dal lavoratore, il datore di lavoro può produrre, unitamente a una propria dichiarazione attestante l’irreperibilità del documento originario e le relative motivazioni, anche i prospetti paga utilizzati per attestare la retribuzione figurativa e gli estratti del Libro unico del lavoro dai quali risulti il collocamento in aspettativa. La medesima documentazione può essere prodotta anche nei casi di trasferimenti di azienda, fusioni di imprese e similari, ossia nei casi di trasferimento del rapporto di lavoro da un datore di lavoro a un altro senza soluzione di continuità e non già nei casi di successione di rapporti di lavoro privi di una novazione soggettiva di parte datoriale nel rapporto di lavoro.

Infine, con specifico riguardo all’ aspettativa per incarico sindacale,  anche l’incarico deve risultare da atto scritto e da investitura formale senza, tuttavia, che sia necessario indagare circa l’attività concretamente svolto dall’interessato. In tal senso l’Inps recepisce l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha più volte chiarito come la legittimità dell’accredito figurativo sia ancorata alla sola verifica della regolarità formale dell’investitura  e alla sua attribuzione con atto scritto in conformità allo statuto dell’organizzazione. ( Corte di Cassazione, Sentenza n. 3853 del 8.02.2023 )

Quindi, spiega l’Inps, il punto centrale della verifica non riguarda l’attività concretamente svolta, bensì la regolarità formale dell’investitura della carica sindacale, come prevista dallo statuto dell’organizzazione.

Fonte: INPS 

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INPS – Mess. n. 3322 del 5.11.2025 : Congedo obbligatorio al genitore intenzionale. Riesame delle domande. https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-3322-del-5112025-congedo-obbligatorio-al-genitore-intenzionale-riesame-delle-do/ https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-3322-del-5112025-congedo-obbligatorio-al-genitore-intenzionale-riesame-delle-do/#respond Thu, 06 Nov 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-3322-del-5112025-congedo-obbligatorio-al-genitore-intenzionale-riesame-delle-do/ L'INPS, con il messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025, chiarisce il riesame delle domande di congedo obbligatorio per il genitore intenzionale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale.

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Nel luglio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 27-bis del Testo Unico sulla maternità e paternità, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne che risultano genitori nei registri dello stato civile.

All’ esito della sentenza n. 115/2025, l’ INPS aveva recepito la decisione con il mess. n. 2450 del 7.08.2025 nel quale erano state fornite istruzioni alle potenziali fruitrici del congedo, senza trattare di aspetti attinenti il possibile riesame di domande presentate prima del 24 luglio 2025.  

Con il mess. n. 3322 del 5.11.2025, L’ INPS precisa che la pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti. In conseguenza di ciò, le fruizioni del congedo già avvenute non possono essere considerate prestazioni indebite anche se anticipate dal datore di lavoro.

Inoltre, per le  domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso, l’ INPS fa sapere che procederà al riesame, su istanza di parte e nel rispetto dei termini di prescrizione ( un anno da quando la prestazione è dovuta ) e decadenza ( un anno dalla definizione del procedimento amministrativo ). 

Fonte: INPS

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