Stampa

Cassazione: per il lavoratore disabile deve essere previsto un diverso periodo di comporto


icona

Con l’ordinanza n. 170 del 07.01.2025, la Cassazione afferma che la conoscenza dello stato di disabilità del dipendente da parte del datore fa sorgere in capo a quest’ultimo un onere di acquisire, prima di procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto, informazioni relative all'eventualità che le assenze per malattia siano legate allo stato di disabilità.

Il fatto affrontato

Il lavoratore disabile impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, non ritenendo che l'applicazione del medesimo periodo di comporto tanto ai lavoratori normodotati quanto a quelli disabili costituisse discriminazione indiretta.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che costituisce discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto previsto per il lavoratore non disabile al dipendente che si trovi in condizione di disabilità secondo il diritto dell'Unione Europea.

Invero, continua la sentenza, la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della loro condizione, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo dello stesso periodo di comporto in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione particolare svantaggio.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, è necessario che la contrattazione collettiva, in modo esplicito, disciplini la questione del comporto per i lavoratori disabili avendo riguardo alla condizione soggettiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo illegittimo il recesso irrogatogli.

A cura di WST