Parità di genere & PNRR. Il 70% degli appalti deroga alle clausole sociali.

La parità di genere rappresenta una delle cosiddette priorità trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Per questo motivo, nel piano italiano sono state inserite diverse misure considerate in grado di produrre effetti positivi sull’occupazione femminile, sulla conciliazione tra vita e lavoro e sull’accesso ai servizi. Tuttavia, il tema sembra essere progressivamente uscito dal dibattito pubblico. A distanza di cinque anni dall’avvio del Piano, la necessità di accelerare la spesa e rispettare i tempi concordati con le istituzioni UE per l’attuazione delle misure ha finito per spostare l’attenzione sulla realizzazione materiale delle opere e sul rispetto delle scadenze, facendo perdere di vista la priorità trasversale della parità di genere.

Questa dinamica è stata evidenziata nel dettaglio in una relazione dell’ Autorità Nazionale Anti-corruzione (ANAC) relativa all’impiego delle clausole sociali previste dal PNRR per l’assunzione di giovani e donne. L’articolo 47 del decreto legge 77/2021 stabilisce infatti che le imprese aggiudicatarie di contratti finanziati dal piano debbano riservare almeno il 30% delle nuove assunzioni a donne e giovani under 36. I dati, tuttavia, mostrano un’applicazione molto parziale di questo principio, a causa dell’alto numero di deroghe previste dalla normativa.

I rilievi ANAC sui bandi PNRR

Uno degli strumenti principali con cui il PNRR avrebbe dovuto produrre effetti concreti sulla parità di genere è rappresentato dalle cosiddette clausole sociali inserite nei bandi pubblici. La norma nasceva con un obiettivo preciso: utilizzare gli investimenti del piano non solo per realizzare opere e infrastrutture, ma anche per aumentare la partecipazione femminile e giovanile al mercato del lavoro. Le stesse linee guida attuative hanno chiarito che il rispetto di queste clausole costituisce una condizione necessaria per l’ammissibilità della spesa ai fini del rimborso europeo.

Il quadro reale, però, è molto diverso da quello inizialmente prospettato. In base ai dati ANAC aggiornati al 9 giugno 2026, dall’avvio del PNRR sono state bandite oltre 316mila gare, ma la clausola di riserva si applica raramente:

  • 34% circa dei casi: la riserva di assunzioni per donne e giovani è regolarmente prevista.

  • 50,8% dei bandi: la clausola non compare affatto.

  • 15,5% delle procedure: l’informazione non è disponibile.

Il peso delle deroghe

A rendere possibile questa situazione sono soprattutto le 9 deroghe previste dalla normativa. Quasi il 70% degli appalti del PNRR prevede infatti una deroga totale all’obbligo occupazionale del 30%. Parliamo di 51.850 affidamenti su un totale di 75.109 procedure PNRR censite nella Banca Dati ANAC nel periodo tra luglio 2022 e giugno 2023 (pari al 69,03%).

Le motivazioni dietro la mancata applicazione della clausola si dividono principalmente in:

  • Valore economico ridotto del contratto: rappresenta il 44,2% delle deroghe registrate.

  • Motivazioni generiche (“Altro”): indicate nel 39% dei casi, senza ulteriori dettagli.

  • Competenze specifiche: deroghe legate alla necessità di personale con particolari esperienze professionali o certificazioni specifiche.

Al contrario, sono appena 1.900 (il 2,53%) i bandi per cui le stazioni appaltanti hanno chiesto una deroga parziale (ovvero un abbassamento della quota sotto la soglia del 30%), mentre 21.229 (il 28,26%) prevedono il pieno rispetto della quota di giovani e donne prescritta dalla legge.

Le conclusioni dell’Autorità

Le criticità emergono chiaramente anche dalle attività di vigilanza svolte da ANAC nel corso del 2025 sui contratti pubblici finanziati con fondi PNRR. Nella sua relazione, l’ente anticorruzione sottolinea come il mancato rispetto delle clausole sociali non sia un aspetto marginale.

L’Autorità parla esplicitamente di “violazioni” degli obblighi previsti dal PNRR e ricorda che tali disposizioni “non sono facoltative”. In diversi casi, l’ente ha invitato formalmente le stazioni appaltanti ad applicare le penali previste o, nei casi più gravi, a valutare la risoluzione contrattuale nei confronti delle imprese inadempienti (Appalti e parità di genere : il documento mancante può valere l’esclusione dalla gara ?)

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