Con l’ordinanza n. 20601 del 18.06.2026, la Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo cui: “… non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso”.
Il fatto affrontato
I lavoratori ricorrono giudizialmente al fine di chiedere l’applicazione del CCNL Sanità Privata ed il pagamento delle differenze retributive conseguenti alla illegittima disdetta unilaterale del predetto contratto collettivo da parte della società datrice.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la possibilità di disdetta del CCNL spetta alle parti stipulanti, non essendo – invece – consentito al singolo datore di lavoro di recedere unilateralmente.
L’ordinanza
La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la possibilità di disdetta di un CCNL spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta.
Per la sentenza, ne consegue che al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso, prima della scadenza dell’accordo.
Secondo i Giudici di legittimità, detta condotta è preclusa al datore anche durante la vigenza della c.d. clausola di ultrattività.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società e conferma la debenza delle somme richieste dai lavoratori.


