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INL – Nota n. 9294 del 9.11.2018: Tracciabilità delle retribuzioni e lavoro nero - cumulabilità delle sanzioni


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La nota n. 9294 del 9.11.2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della sanzione da 1.000 a 5.000 euro, prevista dall’art. 1, c. 913, della L. n. 205/2017, in caso di mancata tracciabilità delle retribuzioni e violazione del divieto di pagamento della retribuzione in contanti.


Sull'argomento:

INL – Nota n. 7369 del 10.09.2018: Tracciabilità delle retribuzioni – Strumenti di pagamento

INL – Nota n. 6201 del 16.07.2018: Rimborsi spese ed obbligo di tracciabilità delle retribuzioni

INL – Nota n. 5828 del 04.07.2018: Divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti – Casistiche

INL – Nota n. 4538 del 22.05.2018: Tracciabilita delle retribuzioni – Contestazione delle violazioni


Il quesito posto all’Ispettorato ( INL ) riguarda la cumulabilità della sanzione in commento con la maxi-sanzione per il lavoro nero, regolamentata all’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 ( Jobs Act ).La possibilità di cumulare le due sanzioni è al quanto frequente, considerato che è piuttosto remota la possibilità che il lavoratore “ in nero “ venga remunerato utilizzando strumenti “ tracciabili “.

L’Ispettorato ha espresso, con la nota n. 9294 del 9.11.2018, parere positivo verso la cumulabilità tra le sanzioni vista l’assenza di disposizioni che la escludono, come avviene invece per le sanzioni di cui all’art. 19, commi 2° ( lettera di assunzione) e 3° ( variazione del rapporto di lavoro ) del D.Lgs. n. 276/2003, nonché per le sanzioni di cui all’art. 39 del D.L. 122/2018 ( omesse registrazioni sul LUL ) nei confronti della maxi-sanzione per il lavoro “nero”.

Inoltre l’INL ricorda che, come già precisato con la nota n. 5828 del 4.07.2018, l’illecito si configura ogniqualvolta venga corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell’art. 1 L. n. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione mensile o anche giornaliera.

IL CUMULO DELLE SANZIONI: 

Per il divieto di pagamento della retribuzione in contanti è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. La sanzione verrà applicata per ciascun pagamento, indipendentemente dalla periodicità, sia che si tratti di vera e propria retribuzione o di suoi acconti.

Per la maxi-sanzione in caso di lavoro "nero" è previsto un quadro sanzionatorio ben più complesso. Sono previsti importi diversi per fasce di lavoratori e durata dei periodi:

1) da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore in nero, in caso di impiego sino a 30 giorni di effettivo lavoro.

2) da 3.000 a 18.000 euro per ogni lavoratore in nero, in caso di impiego del lavoratore da 31 giorni sino a 60.

3)da 6.000 a 36.000 euro oltre i 60 giorni.

Fonte: INL