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INL – Nota n. 5828 del 04.07.2018: Divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti – Casistiche.


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Con la nota n. 5828 del 04.07.2018, l’Ispettorato del Lavoro ( INL ) ad integrazione di quanto già precisato con la nota n. 4538 del 22.05.2018, fornisce alcuni chiarimenti in merito al divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti, previsto dall’art. 1 comma 910 della Legge n. 205/2017 a partire dal 1 luglio 2018.

Tale violazione sarà sanzionata con il pagamento di una somma tra i 1.000 e i 5.000 euro, con l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità di protrazione dell’illecito. La formulazione del precetto lascia intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.

A titolo di esempio, in caso di violazione protratta per tre mensilità in relazione a 2 lavoratori la sanzione sarà di 1.666,66x3= euro 5.000. Il medesimo importo sarà così calcolato qualora per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore e maggiore.

Fonte: INL – Ispettorato del Lavoro