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INL – Nota n. 4538 del 22.05.2018: Retribuzioni tracciabili – Contestazione delle violazioni.


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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota prot. n. 4538 del 22.05.2018, fornisce il proprio parere in merito alle contestazioni delle violazioni relative al nuovo obbligo di procedere al pagamento della retribuzione e di eventuali acconti unicamente con modalità tracciabili. L’obbligo, posto a carico dei datori di lavoro e committenti, è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2018  ( l’art. 1, commi 910 – 913, della L. 205/2017 ).

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Le modalità di pagamento ammesse sono:

1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
2. strumenti di pagamento elettronico;
3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
4. emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

In breve, la nota indica due ipotesi in cui la violazione risulti integrata:

a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;

b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Ulteriori indicazioni vengono fornite in ordine alle sanzioni amministrative e al ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione presentabile al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro