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Cassazione: l’Ispettorato non può irrogare la sanzione in caso di compiuta giacenza della raccomandata


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Con la sentenza n. 15237 del 12.04.2023, la Cassazione penale afferma che, in ipotesi di richiesta di informazioni da parte dell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell’art. 4 della L. 628/1961, non può essere irrogata la sanzione prevista per la mancata risposta del datore in caso di compiuta giacenza della relativa raccomandata.

Il fatto affrontato

Il datore di lavoro viene ritenuto penalmente responsabile per non aver fornito le informazioni richiestegli, mediante l’invio di una raccomandata, dall’Ispettorato del Lavoro.
La Corte d'Appello, pronunciandosi sull’impugnazione dell’imputato, assolve lo stesso, dal momento che la comunicazione della contestazione non può ritenersi validamente perfezionata in caso di compiuta giacenza della raccomandata.

La sentenza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in ordine alla fattispecie di cui alla L. 628/1961, che sanziona penalmente coloro che non forniscono le informazioni richieste dall'Ispettorato del lavoro o le forniscono in maniera errata ed incompleta, non può essere ritenuta sufficiente una notificazione per compiuta giacenza.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, in tale fattispecie, l'effettiva conoscenza della richiesta deve essere ritenuta necessaria perché fonte diretta dell'obbligo sanzionato penalmente.

Per la sentenza, quindi, non è estensibile al caso in esame la valenza della compiuta giacenza, che riguarda ipotesi differenti in cui le comunicazioni sono dirette a soggetti che hanno già commesso reati e, dunque, hanno piena contezza della finalità di tali atti provenienti dalle amministrazioni competenti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del PM e conferma l’innocenza dell’imputato.

A cura di Fieldfisher