Stampa

INL – Nota n. 2414/2023 : Diffida accertativa esclusa in caso di fallimento o sovraindebitamento


Con la nota n. 2414 del 21.12.2023 l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro si esprime con proprio parere in merito al provvedimento di diffida accertativa nell’ ambito delle procedure per sovraindebitamento e/o fallimento. 

La diffida accertativa per crediti patrimoniali, prevista dall’art. 12 del D.Lgs n. 124/2004, è uno strumento attraverso il quale il lavoratore può richiedere crediti patrimoniali derivanti da una non corretta applicazione, da parte del datore di lavoro, del contratto collettivo ovvero del contratto individuale di lavoro. 

IL potere di diffidare il datore di lavoro alla corresponsione degli importi accertati a seguito di controlli è attribuito in via esclusiva agli ispettori del lavoro, e può essere emesso a condizione che i crediti patrimoniali siano certi , determinati ed esigibili. 

A seguito delle modifiche apportate all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 , ad opera dell’ art. 12-bis del D.L. n. 76/2020 , decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notifica senza che sia stato effettuato il pagamento, o in caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida acquisisce automaticamente efficacia di titolo esecutivo ( Decreto Semplificazioni: Novità in materia di Diffida accertativa, responsabili solidali e ricorso contro la diffida ) . 

Tale efficacia non può essere garantita quando il datore di lavoro risulta coinvolto nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento o fallimento. In tal caso, infatti, il credito, pur essendo certo e liquido, perde il requisito dell’esigibilità in quanto viene preclusa al lavoratore la possibilità di intraprendere azioni esecutive. Ciò preclude la possibilità di adottare la diffida accertativa tutte le volte in cui il datore di lavoro risulta coinvolto in dette procedure. 

L’ Ispettorato conferma dunque gli orientamenti già espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le nota n. 4684/2015 e con l’ interpello n. 2/2018 oltre alle indicazioni fornite dallo stesso Ispettorato in caso di responsabilità solidale negli appalti ( nota n. 685/2021 ) . 

Fonte: INL