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Min. Lavoro – Interpello n. 2/2018: Diffide accertative e procedure di sovrindebitamento


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Con l’interpello n. 2 del 16 febbraio 2018, il Ministero del Lavoro indica la corretta interpretazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004 concernente la validazione di diffide accertative per crediti patrimoniali nei casi di accordi di ristrutturazione del debito conseguenti a procedure da sovrindebitamento (art 6 e ss., Legge 27 gennaio 2012, n. 3).

QUADRO NORMATIVO:

L’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004 riconosce al provvedimento direttoriale degli uffici dell’Ispettorato del Lavoro, il potere di imprimere alla diffida accertativa, il valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo per la riscossione di crediti patrimoniali.

Sulla base dell’art. 474 del c.p.c, il carattere di titolo esecutivo presuppone la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. L’ultimo di questi requisiti viene meno in occasione di una procedura da sovrindebitamento con accordi di ristrutturazione del debito e, con esso, la possibilità di validare la diffida accertativa nei confronti del debitore.

L’art. 10, comma 2, lett. c), della Legge n. 3 del 2012 configura un vero proprio divieto di proporre azioni esecutive individuali nei confronti di un soggetto che acceda alla procedura da sovrindebitamento. Tale circostanza è di per se idonea a qualificare come inesigibile il credito patrimoniale. Si badi bene che il divieto non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA:

Le disposizioni succitate definiscono un periodo di inesigibilità dei crediti durante una procedura di sovrindebitamento che decorre dalla data di pubblicazione del decreto di omologa del piano di ristrutturazione del debito fino alla data indicata nell’accordo omologato, salvo revoca o risoluzione o di mancato pagamento dei crediti impignorabili.

A cura della Redazione