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Decreto Semplificazioni: Novità in materia di Diffida accertativa, responsabili solidali e ricorso contro la diffida


crediti patrimoniali estratto conto
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Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge in data 10 settembre, introduce delle innovazioni alla disciplina della “diffida accertativa per crediti patrimoniali” già prevista e regolata dall’art. 12 del decreto legislativo che tratta delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro (d.lgs. n. 124/2004).

Le innovazioni, contenute nell’art. 12-bis del Decreto semplificazioni, come risultante dalle modifiche apportate allo stesso in sede parlamentare, consistono in questo:

a) la diffida accertativa, che il personale ispettivo emette qualora dall’attività di vigilanza emergano inosservanze della disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali dei lavoratori, ora “… trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”;

b) trova conferma che il datore di lavoro può promuovere un tentativo di conciliazione entro 30 giorni dalla notifica della diffida e che, a seguito dell’eventuale accordo, la diffida perde efficacia e il relativo verbale di conciliazione non è impugnabile. Di nuovo viene aggiunto che il datore di lavoro, nel predetto termine di 30 giorni, può, in alternativa al tentativo di conciliazione, promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al Direttore territoriale dell’Ispettorato che ha adottato il provvedimento (in precedenza il ricorso era da presentare al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004). Il ricorso, da notificare al lavoratore, sospende l’efficacia della diffida e deve essere deciso entro 60 giorni dalla presentazione;

c) il provvedimento di diffida acquista efficacia di titolo esecutivo non solo in caso di mancato raggiungimento dell’accordo conciliativo, ma, come precisa il predetto comma 12-bis, anche in caso di rigetto del ricorso.

Parecchi questioni sono lasciate aperte dal nuova disciplina della diffida.

Con riferimento alla conciliazione e al ricorso viene ancora citato esclusivamente il datore di lavoro. Dopo l’espressa conferma che la diffida ha efficacia anche nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni lavorative, resta attuale la presa di posizione del Ministero che ha ritenuto che i responsabili solidali non avessero facoltà di ricorrere avverso la diffida (come affermato nella circolare ministeriale del n.13325/2014) ?

Nella nuova normativa non è chiarito se, decorsi i 60 giorni dalla presentazione del ricorso, lo stesso debba considerarsi respinto.

Tale normativa prende il posto di disposizioni che espressamente consideravano respinto il ricorso una volta decorso il termine previsto. Ciò concorre a far ritenere che anche ora il mancato pronunciamento in tempo utile sul ricorso equivalga a rigetto. 

ACDR