Con nota n. 1006/2023 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) illustra le disposizioni di maggior incidenza sull’attività di proprio interesse contenute nel DL 1 giugno 2023 n. 61 ( cd. DL alluvioni ).
Nello specifico l’art. 4, comma 1, del DL 1 giugno 2023 n 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia – Romagna , Toscana e Marche , prevede che, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endo-procedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori.
La nota, nel precisare che la disposizione ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi, fornisce un elenco dei principali procedimenti di interesse per l’ Ispettorato i cui termini si ritengono sospesi fino al 31 agosto 2023.
A titolo esemplificativo si segnala che i termini sospesi possono riguardare i provvedimenti di natura sanzionatoria per la generalità dei controlli in materia di lavoro e previdenza , la prescrizione quinquennale per la contestazione delle sanzioni amministrative , la prescrizione ai fini della notifica dei verbali di accertamento e i termini di pagamento delle sanzioni.
Un occhio di riguardo è riservato ai procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, in relazione alla natura stringente della tempistica per l’attivazione della procedura conciliativa ex art. 7, L. 604/1996, il cui termine perentorio di 7 giorni è da ritenersi sospeso.
Fonte: INL