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Consiglio di Stato: provvedimento di disposizione dell’ITL anche per errata applicazione del CCNL


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Con la sentenza n. 2778 del 21.03.2024, il Consiglio di Stato afferma che il potere di disposizione previsto in capo all’Ispettorato del Lavoro piò trovare applicazione in relazione al mancato rispetto sia delle norme di legge che delle disposizioni della contrattazione collettiva.

Il fatto affrontato

Il patronato datore di lavoro impugna giudizialmente il provvedimento di disposizione con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha disposto l’inquadramento di alcuni dipendenti ad altro livello rispetto a quello contrattualmente previsto.
Il TAR accoglie la predetta domanda, escludendo che il tipo di violazione sanzionata rientri tra le irregolarità che possono essere contestate dall’Ispettorato nell’esercizio del potere di disposizione.

La sentenza

Il Consiglio di Stato – ribaltando la pronuncia del TAR – afferma, preliminarmente, che il provvedimento di disposizione può essere adottato dall’Ispettorato in tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale, all’unica condizione che tali irregolarità non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

Per la sentenza, dunque, la disposizione può riguardare sia le norme di legge che quelle del contratto collettivo.

Secondo i Giudici, infatti, la portata generale della disposizione non può essere limitata solo in virtù della circostanza che la norma istitutiva della stessa faccia riferimento a irregolarità, mentre il mancato rispetto della disciplina contrattualcollettiva dà luogo a un inadempimento.

Su tali presupposti, il Consiglio di Stato accoglie l’appello dell’Ispettorato, affermando la correttezza del provvedimento di disposizione dallo stesso adottato.

A cura di WST