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DL 1° giugno 2023 n 61 : interventi per fronteggiare l’emergenza provocata dalle alluvioni


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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 il DL 1° giugno 2023 n. 61 ( cd. Decreto Alluvioni ) contente le diverse misure messe in atto dal Governo per far fronte agli effetti derivanti dagli eventi catastrofici dell’evento climatico avvenuto in Emilia – Romagna. Sul versante lavoro sono da segnalare : 

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi ( art. 1 ) - Nei confronti dei soggetti residenti nei comuni elencati dal decreto sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.Nello stesso periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. 

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi ( Art. 8 ) - Ai professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, viene riconosciuta una indennità una tantum, di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro. L'indennita' e' erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. 

Sospensione di termini in favore delle imprese ( Art. 11 ) - Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori elencati, sono sospesi -dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi- i versamenti di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, gli adempimenti contabili e societari, i canoni di locazione di stabili divenuti inagibili, anche parzialmente, nonché locazioni di beni immobili strumentali all’attività professionale svolta nei medesimi edifici. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine. 

Nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali ( art. 7 ) – Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023 risiedono e sono domiciliati o lavorano presso un’impresa con sede legale o operativa in uno dei territori indicati nell’allegato in calce al decreto, e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a seguito degli eventi calamitosi, il Decreto riconosce un’ integrazione salariale “ speciale “, con annessa contribuzione figurativa, per un importo massimo pari al massimale mensile previsto per la generalità delle integrazioni salariali (1.321,53 euro lordi per il 2023 ) entro il 31 agosto 2023. 

Con specifico riguardo al nuovo ammortizzatore sociale emergenziale il decreto prevede quanto segue : 

• Il trattamento è riconosciuto per un massimo di 90 giorni lavorativi in caso di sospensione attività, ridotti a 15 per i lavoratori subordinati impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro ( art. 7, c. 3 e 4 ) ;

• Nella seconda ipotesi, l’impossibilità di recarsi a lavoro deve essere comprovata da idonea documentazione , collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento calamitoso , attestante l’ interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione , l’ inagibilità della propria abitazione e ogni altra condizione che richiede la presenza del lavoratore in un luogo diverso dal posto di lavoro purché riconducibile all’evento straordinario ( art. 7, c. 2 ) ;

• In favore dei datori di lavoro è prevista la dispensa dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei termini ordinari per la presentazione delle domande ( art. 7 , c. 6 ) ;

• I  trattamenti di integrazione salariale emergenziali sono incompatibili con quelli previsti dal D.Lgs. n. 148/2015, nonché con i trattamenti previsti per il settore agricolo ex L. 457/1972 e L. 590/1981 ( art. 7, c. 7 ) ;

• In deroga alla disciplina ordinaria delle integrazioni salariali, i periodi concessi non concorrono al raggiungimento delle durate massime complessive previste dal D.Lgs. 148/2015. E’ previsto inoltre l’esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015, commisurato alla durata dell’utilizzo dell’ammortizzatore sociale ( art. 7, c. 8 ). 

L’erogazione delle prestazioni avviene esclusivamente mediante pagamento diretto dell’ INPS nel limite delle risorse stanziate pari a 620 milioni di euro.