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INL – Nota n. 1133/2024 : Appalti e somministrazioni illeciti – regime intertemporale delle sanzioni penali DL 19/2024


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Con la nota n. 1133/2024 , l’ Ispettorato torna a trattare del sistema sanzionatorio in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione , appalto e distacco illecito alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 29, comma 4, del DL 2 marzo 2024 n. 19 ( cd. DL PNRR-quater ) , convertito dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56, all’art. 18 del D.Lgs n. 276/2003.

Dopo i chiarimenti della nota n. 1091/2024, avente ad oggetto i corretti criteri di calcolo delle sanzioni penali e il funzionamento del meccanismo della recidiva, l’ Ispettorato fornisce nuove  indicazioni in merito al regime intertemporale di applicazione delle nuove sanzioni.

Presupposto che le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a partire dal 2 marzo 2024, data dell’entrata in vigore del DL 19/2024, resta pacifico che alle condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio amministrativo, depenalizzato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016 (cfr.  Min. Lavoro – Circ. n. 6 del 5.02.20216 ) .

Diversamente, per quanto riguarda i reati di somministrazione non autorizzata ( art.. 18, comma 1, primo periodo , e comma 2 ) ; la somministrazione fraudolenta ( art. 18, comma 5-ter ) e le ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge ( art. 18, comma 5-bis ), atteso che le condotte risultano caratterizzate da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragion d’essere nella continuità dell’azione anti-giuridica ( cfr. INL – Circ. n. 3 del 11.02.2019 ) , la cessazione della condotta assume rilevanza sia ai fini dell’individuazione della norma applicabile , sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

 Pertanto l’ Ispettorato conclude che le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024, e proseguite oltre tale data, saranno soggette alle nuove sanzioni e avranno un rilievo esclusivamente penale.  Per la corretta determinazione degli importi sanzionatori, parametrati al numero di giornate di impiego irregolare e al numero di lavoratori coinvolti, andranno considerati anche i periodi antecedenti al 2 marzo 2024 in quanto tali periodi costituiscono elemento di valutazione della gravità dell’illecito, stante la natura di reato permanente .

Fonte: INL