Con la circ. n. 3 del 11.02.2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce indicazioni riguardo la decorrenza del “nuovo” apparato sanzionatorio previsto dal Decreto Dignità per la somministrazione fraudolenta correlata ad ipotesi di appalto illecito, integrando quanto già precisato con la circ. n. 10 del 11.07.2018.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel considerare la somministrazione fraudolenta un reato permanente. La condotta anti-giuridica si protrae per tutta la durata della somministrazione. La sua consumazione coincide con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza per l’individuazione della normativa applicabile. Con la circ. n. 3 del 11.02.2019, l’Ispettorato ha precisato che deve essere esclusa qualsiasi valenza retroattiva del “nuovo apparato sanzionatorio”. Per condotte iniziate prima del 12 agosto 2018, proseguite successivamente a tale data, il reato si può configurate solo a decorrere dal 12 agosto, con conseguente calcolo della sanzione per le sole giornate successive a tale data.
In realtà parlare di “nuovo” apparato sanzionatorio non è propriamente esatto in quanto, la L. 9 agosto 2018, n. 96 di conversione del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, recante “ Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese “, non ha fatto altro che reintrodurre un reato, quello di somministrazione fraudolenta, già previsto con formulazione identica dall’art. 28 del D.Lgs. n. 276/2003, successivamente abrogato dall’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2015.
Ad ora, stante quanto prescritto dall’art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015, il reato di somministrazione fraudolenta si configura in tutti i casi in cui “ la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore “. Tali norme possono individuarsi tra quelle che determinano gli imponibili contributivi o, più direttamente, in quelle che introducono divieti alla somministrazione di lavoro o prevedono determinati requisiti per la stipula del contratto o, ancora specifici limiti alla somministrazione.
L’illecito in questione è punito con la sanzione penale dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, fermo restando l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 18, D.Lgs. n. 276/2003 nelle ipotesi di somministrazione illecita.
Come ben noto, tutte le forme di esternalizzazione della mano d’opera si prestano a celare forme di somministrazione fraudolenta. La circ. n. 3 del 11.02.2019 dell’Ispettorato ( INL ) non si limita a operare una ricostruzione di condotte realizzate nell’ambito di un appalto illecito, fornisce anche delle precisazioni in merito ad analoghe condotte poste in essere nell’ambito di distacchi di personale nazionali e trans-nazionali oppure attraverso il coinvolgimento di agenzie di somministrazione autorizzate.
Sia nelle ipotesi di appalto o di distacco illecito, il personale ispettivo dovrà prima contestare la violazione amministrativa di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 e poi dovrà adottare, il provvedimento della prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta antigiuridica attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore oltre al provvedimento di diffida accertativa per eventuali crediti patrimoniali dei lavoratori con il conseguente scopo di deflazionare il carico di lavoro dei Tribunali e, quindi, promuovere forme conciliative di risoluzione dei conflitti individuali di lavoro (aggiornamento alla circ. n. 10 del 11.07.2018).
Fonte: INL - Circ. n. 3 del 11.02.2019