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INL – Circ. n. 10 del 11.07.2018: Art. 29 d.lgs. 276/2003 – Appalti illeciti - inadempienze retributive e contributive.


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Con la circ. n. 10 del 11.07.2018, l’Ispettorato del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti in ordine alle ipotesi di appalti illeciti in cui siano riscontrate inadempienze retributive e contributive. In particolare vengono chiarite le modalità di calcolo e recupero delle somme contributive e retributive non versate, anche in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.

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L’Ispettorato del Lavoro ( INL ) ha ritenuto opportuno sottolineare le differenti condizioni a cui sottostanno il recupero di somme retributive e/o contributive. Il legislatore (cfr. art. 29, comma 3 bis, D.Lgs. n. 276/2003) ha lasciato alla libera iniziativa del lavoratore la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti dell’effettivo utilizzatore della prestazione mediante ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.

Ciò comporta che, in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore per effetto del mancato esercizio dell’azione di cui all’art. 414 c.p.c. – al di fuori dell’ipotesi di imputazione automatica del rapporto di lavoro, ex art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 – il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore (ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004) in relazione alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato.

Invece, in ordine al recupero contributivo, va considerato che il rapporto previdenziale presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro e non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire al Giudice del Lavoro per il riconoscimento in capo all’utilizzatore del rapporto di lavoro. L’assunto si fonda sul principio in base al quale gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazione sociale, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore del datore di lavoro di fatto ( l'utilizzatore ), gravano per intero su quest’ultimo, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore.

Tale impostazione, che prevede un coinvolgimento dello pseudo appaltatore nell’adempimento degli obblighi contributivi, è peraltro in linea con il principio tracciato dalla Corte Costituzionale in riferimento alla responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 nella recente sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, in virtù della quale la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento, a prescindere dalla fattispecie negoziale utilizzata (v. INL circ. n. 6/2018 - Subfornitura e Responsabilità solidale ex art. 29, d.lgs. 276/2003).

In sintesi, qualora non vada a buon fine il recupero contributivo nei confronti del committente/utilizzatore, l’ammontare dei contributi potrà essere richiesto in capo allo pseudo appaltatore, il quale non può ritenersi del tutto estraneo alle vicende accertate. La stessa soluzione, a parti invertite fra appaltatore e committente, non può essere prospettata per le somme retributive laddove non vi sia il riconoscimento del rapporto ex art. 414 c.p.c..

IL REGIME SANZIONATORIO:

Vale la pena ricordare che, con il D.Lgs. n. 8/2016 le fattispecie di reato previste dall’art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003, riguardanti le ipotesi di appalto privo dei requisiti previsti dall’art. 29, comma 1, sono state oggetto di depenalizzazione. Le stesse integrano attualmente ipotesi di illecito amministrativo per le quali trova applicazione la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti dello pseudo appaltatore che nei confronti del committente/utilizzatore.

Stante l’abrogazione espressa del reato di somministrazione fraudolente ( art. 28, D.Lgs. n. 276/2003 ) realizzata dal D.Lgs. n. 81/2015, il medesimo regime sanzionatorio trova applicazione anche qualora l’appalto illecito sia stato posto in essere al fine di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL