Stampa

INL – Circ. n. 6 del 29.03.2018: Subfornitura e Responsabilità solidale ex art. 29, d.lgs. 276/2003


icona

Con la circolare n. 6 del 29.03.2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti alle proprie strutture territoriali in merito all’estensione del regime della solidarietà tra committente e subfornitore, in seguito alla sentenza n. 254 del 6.12.2017 con la quale la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per contrarietà agli art. 3 e 36 Cost., ritenendo che il regime di solidarietà disciplinato dalla predetta norma trovi applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura.

Nell’occasione si sottolinea come la Corte Costituzionale abbia voluto fornire un’interpretazione tesa a valorizzare la “ratio” della responsabilità solidale. Essa risiede nella necessità di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale. Pertanto, la ratio della responsabilità solidale non giustifica un’esclusione della subfornitura dalle tutele predisposte dall’art. 29, d.lgs. n.276/2003. Il principio tracciato dalla Corte sembra pertanto rispondere, come sottolinea l’Ispettorato, ad una generale esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione che, in ultima istanza, sembra particolarmente accentuato proprio nella subfornitura più che nell’appalto.

I CHIARIMENTI INL:

L’Ispettorato precisa che tale interpretazione spiega effetti anche sulle ipotesi di distacco ex. art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e sul distacco di cui al D.Lgs. n. 136/2016, comportando l’applicazione dell’art. 29 , comma 2, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad appalti ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali (art. 4, comma 4, D.lgs. n. 136/2016) . Restano ferme le altre disposizioni che dettano una disciplina specifica del regime di solidarietà diversa dall’art. 29 perché adattate alle peculiarità delle tipologie contrattuali cui si riferiscono ( ad esempio: somministrazione di lavoro, contratto di trasporto, ecc. ecc.).