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Corte costituzionale: Responsabilità solidale del committente per i crediti dei dipendenti del subfornitore


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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, ha affrontato una questione di costituzionalità avanzata nei confronti dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 dalla Corte di appello di Venezia.

Una sentenza di primo grado condanna una società committente a versare delle retribuzioni che la società sua subfornitrice non ha pagato ai dipendenti.

La Corte di appello, chiamata a valutare tale sentenza, ritiene che, sul piano interpretativo, non è possibile estendere l’art. 29, comma 2, fonte della responsabilità solidale del committente nei casi di appalto e subappalto, anche alla subfornitura, stante fra l’altro la diversità di fattispecie contrattuale fra subappalto e subfornitura.

Sulla base di tale premessa, la Corte di appello sospende il giudizio, prospetta l’illegittimità dell’art. 29, comma 2, in primo luogo per contrasto con l’art. 3 della Costituzione e rimette gli atti alla Corte costituzionale.

La sentenza

La sentenza della Corte costituzionale non dà seguito alla richiesta di dichiarazione di illegittimità dell’art. 29, comma 2, ma fornisce un’interpretazione dello stesso in grado di metterlo in armonia con i principi costituzionali. In particolare, la sentenza, avendo presente gli artt. 3 e 36 della Costituzione, fra l’altro ritiene che:

1) al di là del modo in cui si inquadra il contratto di subfornitura (è un sottotipo del contratto di appalto o è equiparabile all’appalto oppure, al contrario, è una figura contrattuale specifica), comunque rileva l’esigenza di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento vadano a danno dei lavoratori utilizzati;

2) le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice risultano accentuate in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro.

Sulla base di queste ed altre considerazioni, la Corte costituzionale adotta una tipica sentenza interpretativa di rigetto, rigettando l’eccezione sollevata e accreditando l’interpretazione secondo cui l’art. 29, comma 2, “ … è interpretabile - e va correttamente, dunque, interpretato - in modo costituzionalmente adeguato e coerente agli evocati parametri di riferimento: nel senso, appunto, che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questo”.

A seguito di questa sentenza, i Giudici di appello dovranno riprendere il giudizio, sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale, risultando vincolati all’interpretazione data dalla Corte, fermo restando che gli altri Giudici non risultano tenuti a farla necessariamente propria.

A cura di Fieldfisher