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INPS – Circ. n. 49 del 19.03.2018: Occupazione “Mezzogiorno” – istruzioni per la fruizione dell’incentivo


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Con la circolare n. 49 del 19.03.2018, l’INPS fornisce istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo “ Occupazione Mezzogiorno “ disciplinato dal decreto direttoriale ANPAL n. 2 del 2.01.2018, rettificato dal decreto direttoriale ANPAL n. 81 del 5.03.2018. Lo sgravio contributivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati realizzate nel periodo tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018 in regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), nei limiti delle risorse specificatamente stanziate. L’agevolazione è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1, comma 100, della L. n. 205 del 27.12.2017 (disciplina illustrata con la circ. n. 40 del 02.03.2018).

LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L’INCENTIVO:

Disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, cioè soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego. Il rilascio della dichiarazione è condizione già di per sé sufficiente ai fini dell’accesso al beneficio per i lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni. Per gli over 35 si aggiunge l’ulteriore condizione dell’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi precedenti l’assunzione agevolata ( lavoratore svantaggiato – art. 1, c.1 del decreto MLPS del 17.10.2017).

AMBITO TERRITORIALE:

L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione “meno sviluppata” o in una regione “in transizione”, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori delle regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVABILI (art. 4 del decreto ANPAL n. 2/2018):

Assunzioni a tempo indeterminato a tempo pieno e parziale, anche a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante per la durata del periodo formativo. Il beneficio è espressamente escluso nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico, intermittente, occasionale e nell’ipotesi di assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica / diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria o per la realizzazione di percorsi di alta formazione e di ricerca.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO:

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

• Rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, c. 1175 e 1176, L. 292/2006, (adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto degli obblighi derivanti dalla legge e dai contratti collettivi).

• Applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del D.lgs. n. 150/2015 (esclusione dell’incentivo in caso di: attuazione di un obbligo preesistente o violazione di un diritto di precedenza derivante dalla legge o da contratto collettivo; sospensione dal lavoro connessa ad una crisi o riorganizzazione aziendale, assunzione di lavoratore licenziato da un datore di lavoro che presenta elementi di relazione con quello che l’assume).

• Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato (Reg. UE n. 1407/2013 del 18.12.2013) o in alternativa i limiti previsti dall’art.7 del decreto direttoriale n. 2/2018 (l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media nei dodici mesi precedenti ; per le sole assunzioni che riguardano lavoratori di età compresa tra i 25 e 29 anni si aggiungono almeno una delle seguenti condizioni: lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, lavoratore privo di diploma di istruzione secondaria o di una qualifica o diploma professionale, assunzione riguardante settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna superiore al 25%).

CUMULABILITA’ CON ALTRI INCENTIVI (art. 8 del decreto ANPAL n. 2/2018):

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, fatta eccezione per l’incentivo struutrale per l’occupazione giovanile previsto dalla Legge di bilancio 2018. Pertanto se per l’assunzione, effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100 e ss., della Legge di bilancio 2018, ricorrono anche i presupposti di accesso all’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, quest’ultimo risulta fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8060,00 euro su base annua con eventuale riparametrazione mensile.

Di conseguenza, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, la soglia massima annuale di esonero è pari a 5.060 euro ( 8.060 euro totali per l’incentivo “ Mezzogiorno ”, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto in Legge di Bilancio 2018), per un ammontare massimo , riparametrato su base mensile pari a 421,66 euro (5.060,00/12), su base giornaliera pari a 13,60 euro (421,66/31).

ISTANZE DI AMMISSIONE AL BENEFICIO:

Il datore di lavoro dovrà inoltrare una domanda preliminare di ammissione avvalendosi del modulo di istanza on-line “OMEZ”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “Accedi ai servizi”, “Altre tipologie di utente”, “Aziende, consulenti e professionisti”, “Servizi per le aziende e consulenti”, “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Per le sole istanze di ammissione relative alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il giorno precedente il rilascio del modulo, e pervenute nei 15 giorni successivi (19 marzo – 3 aprile) ci sarà un’elaborazione cumulativa posticipata e l’ordine di elaborazione sarà quello della decorrenza dell’assunzione. Diversamente per le istanze relative ad assunzioni effettuate a decorrere dal giorno successivo al rilascio del modulo telematico (19 marzo) si adotterà il criterio cronologico di presentazione dell’istanza.

L’istanza potrà essere sospesa per 30 giorni per carenza di fondi. Se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente 30 giorni, l’istanza perde efficacia e andrà presentata una nuova richiesta. Analogamente, l’istanza di prenotazione potrà essere sospesa quando dalla consultazione degli archivi ANPAL, non risulta validamente rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità.

Nel caso in cui l’istanza di prenotazione venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, presentando domanda definitiva.

a cura della Redazione