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INPS – Circ. n. 40 del 02.03.2018: Riduzione contributiva under 35 – istruzioni


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Con la circolare n. 40 del 02.03.2018, l’INPS fornisce indicazioni riguardo gli adempimenti previdenziali connessi alla riduzione contributiva per le nuove assunzioni di giovani, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a partire dal 1° gennaio 2018 da datori di lavoro privati (art. 1, c. 100-108 e 113-114, L. 27.12.2017, n. 205).

Leggi anche l’approfondimento: Legge di Bilancio 2018 – Incentivo strutturale a favore delle assunzioni di giovani.

L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, limite innalzato a 35 anni per le sole assunzioni effettuate nel corso del 2018, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

La misura dell’incentivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti dall’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

La medesima agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio, decorrente dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine dell’apprendistato professionalizzante, a condizione che, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Nella suddetta fattispecie, il beneficio trova applicazione per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro. L’esonero viene riconosciuto anche nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. In quest’ultimo caso l’esonero è elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per 36 mesi, nel limite massimo di 3.000 euro.

DATORI DI LAVORO AMMESSI AL BENEFICIO: L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (associazioni politiche e culturali, sindacati, studi professionali…), compreso il settore agricolo. Non si applica nei confronti della pubblica amministrazione.

RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI: Non rientrano fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente, a chiamata o occasionale. Analogamente non rientrano nell’ambito di applicazione della riduzione i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE: Il diritto all’esonero contributivo è subordinato alle seguenti condizioni:

1. Il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2015. La circolare precisa che, data la portata speciale della L. 205/2017 rispetto all’art. 31 del d.lgs. 150/2015, per le assunzioni e trasformazioni con contratto a tempo indeterminato è possibile fruire dell’incentivo a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratti collettivi.

2. Rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria consistenti in: regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto degli accordi e contratti collettivi fermo restando gli altri obblighi di legge.

3. La legge di Bilancio 2018 ha previsto delle ulteriori condizioni che non consentono il riconoscimento dell’incentivo ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti all’assunzioni, abbiano proceduto a licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali per motivi oggettivi. Inoltre il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione non potrà procedere al licenziamento per motivi oggettivi del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

La circolare fornisce ulteriori indicazioni riguardo la compilazione del flusso UNIemens e la compatibilità dell’esonero in commento con altre forme di incentivo.