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Tribunale di Foggia: lo svolgimento di altra attività durante la malattia giustifica sempre il licenziamento?


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Con l’ordinanza del 16.12.2022, il Tribunale di Foggia afferma che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso solo nell’ipotesi in cui tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli perché, durante i giorni di assenza per malattia dovuta a febbre e problemi gastrointestinali, aveva svolto attività lavorativa presso un pub di proprietà dello zio della moglie.

L'ordinanza

Il Tribunale di Foggia rileva, preliminarmente, che le informazioni sul lavoratore raccolte dal datore mediante il ricorso ad accertamenti investigativi non risultano in contrasto con gli artt. 5 e 8 St. Lav. qualora abbiano ad oggetto fatti rilevanti al fine di valutare l’attitudine professionale del dipendente, nella cui sfera può farsi rientrare anche la condizione di malattia o di inidoneità fisica.

Ciò premesso, per la sentenza, non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare, durante tale assenza, un’attività lavorativa in favore di terzi, purchè questa non evidenzi una simulazione di infermità ovvero non comporti una violazione del divieto di concorrenza od ancora non comprometta la guarigione del dipendente.

Secondo il Giudice, dunque, è possibile licenziare il lavoratore che presti un’altra attività durante la malattia solo nel caso in cui si provi che lo stesso abbia agito fraudolentemente in danno del datore simulando la malattia per assentarsi in modo da poter espletare un lavoro diverso ovvero abbia lavorato durante l’assenza con imprese concorrenti oppure abbia compromesso o ritardato la propria guarigione strumentalizzando così il suo diritto al riposo per trarne un reddito ulteriore.

Su tali presupposti - non ritenendo la malattia denunciata dal lavoratore (febbre e vomito) compatibile con l’attività di cameriere presso un pub - il Tribunale di Foggia rigetta il ricorso dallo stesso presentato e dichiara legittimo l’impugnato licenziamento.

A cura di Fieldfisher