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Cassazione: solo indennità risarcitoria se il licenziamento è comunicato oltre il termine previsto dal CCNL


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Con l’ordinanza n. 27935 del 13.10.2021, la Cassazione afferma che il licenziamento comunicato al lavoratore oltre il termine previsto dal CCNL è inefficace e non nullo, in quanto affetto solo da vizio procedurale, e dà diritto esclusivamente ad una tutela indennitaria.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla società datrice.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, deducendo l’inefficacia del recesso, in quanto irrogato una volta decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione delle deduzioni da parte del dipendente, in violazione della prescrizione contenuta nel CCNL.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che la mancata comunicazione del provvedimento di licenziamento entro il termine previsto dal CCNL deve essere equiparata al difetto della tempestività della comunicazione, in violazione di quanto prescritto dall'art. 7 della L. 300/1970.

Per la sentenza, detta violazione, dunque, riveste esclusivamente carattere di natura procedurale e determina la inefficacia del licenziamento, con le conseguenze sanzionatorie (meramente risarcitorie) previste dall'art. 18, comma 6, dello Statuto dei Lavoratori, così come novellato dalla c.d. riforma Fornero.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, non ritenendo sussistente il diritto dello stesso alla reintegra.

A cura di Fieldfisher