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Cassazione: licenziamento per g.m.o., rapporto tra obbligo di repechage ed insindacabilità delle scelte aziendali


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Con la sentenza n. 21715 del 06.09.2018, la Cassazione afferma che, in caso di licenziamento per g.m.o., non può dirsi non assolto l’onere della prova in ordine all’obbligo di repechage laddove per reimpiegare il lavoratore interessato dal recesso sia necessario adottare un assetto organizzativo non corrispondente a quello in concreto stabilito dal datore (sul medesimo argomento si veda anche: Il repechage nella giurisprudenza).

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatogli dal Consorzio datore dopo la chiusura del cantiere cui era addetto.
La Corte d’Appello ritiene non assolto l’onere della prova da parte del datore in ordine all’obbligo di repechage, potendo il dipendente essere utilizzato nelle attività di manutenzione ordinaria degli impianti irrigui svolta, per scelta aziendale, da lavoratori stagionali.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro e, dall'altro, l’impossibilità di diversa collocazione del prestatore licenziato (c.d. repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa.

Onere del datore di lavoro è, quindi, quello di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del dipendente in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.

In caso di impugnativa del licenziamento per g.m.o., il sindacato giurisdizionale si limita, invece, alla verifica dell’effettività delle ragioni tecniche, produttive e organizzative indicate come integranti il giustificato motivo oggettivo posto alla base del recesso datoriale senza estendersi anche alla valutazione di opportunità delle scelte imprenditoriali, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.
Per i Giudici di legittimità, ne consegue che per far ritenere non assolto l'obbligo di repechage non è sufficiente l'ipotetica possibilità di ricollocazione lavorativa del prestatore in quanto astrattamente utilizzabile in una qualsivoglia attività aziendale, ma è necessario che la verifica della possibilità di utile ricollocazione lavorativa del dipendente si confronti con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal Consorzio, non potendo lo stesso essere obbligato ad impiegare il lavoratore licenziato nelle attività di manutenzione che per insindacabile scelta imprenditoriale sono riservate ai lavoratori stagionali.

A cura di Fieldfisher