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Cassazione: responsabilità solidale ed eccezione di inadempimento


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Con la sentenza n. 35962 del 22.11.2021, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “in caso di subappalto, il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento del corrispettivo del contratto, l'inadempimento del subappaltatore correlato alla possibilità dell'azione diretta nei suoi confronti dei dipendenti e degli ausiliari del subappaltatore, in quanto la norma di cui all'art. 1676 c.c. presuppone che la responsabilità del subcommittente operi nei limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, e ciò in considerazione che, una volta versato il corrispettivo del contratto, viene meno anche la detta responsabilità solidale”.

Il fatto affrontato

Il legale rappresentante di un’impresa ricorre giudizialmente, dinnanzi al Giudice di Pace, al fine di ottenere il pagamento di una fattura emessa per dei lavori eseguiti in forza di un contratto di subappalto.
Nel costituirsi in giudizio, l’azienda subappaltante deduce che il mancato pagamento era dovuto alla omessa prova da parte dell'attore della regolarità contributiva dei suoi dipendenti.
Il Tribunale rigetta la domanda introduttiva, ritenendo fondata la predetta eccezione di inadempimento, dal momento che l'attore non aveva chiarito quale posizione avessero alcuni soggetti che avevano collaborato alla realizzazione dell'opera oggetto di esternalizzazione.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che in caso di subappalto la responsabilità solidale del subcommittente deriva da due diverse fonti.

In primis, afferma la sentenza, detta responsabilità ha natura codicistica ed è dettata dall’art. 1676 c.c., il quale prevede che il committente rimane obbligato solo se c'è un debito e non ha ancora pagato l'appaltatore.

Diversamente, secondo i Giudici di legittimità, opera la responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ai sensi del quale non rileva l'aver già saldato il corrispettivo dovuto all'appaltatore, posto che il committente rimane obbligato lo stesso, nel termine di decadenza previsto ex lege (due anni per i crediti retributivi, cinque anni per quelli contributivi).
In tali circostanze, dunque, il (sub)committente non può mai sollevare l’eccezione di inadempimento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società subappaltante, ritenendo non fondata l’eccezione di inadempimento sollevata.

A cura di Fieldfisher