Con l’ordinanza n. 6266 del 08.03.2024, la Cassazione afferma che, in caso di domanda volta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appaltante, i termini di decadenza, di cui all’art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010, trovano applicazione solo se l’utilizzatore abbia negato per iscritto la titolarità del rapporto, non essendo imputabile allo stesso (ai fini del decorso dei termini decadenziali) l’atto di licenziamento intimato dall’appaltatore/formale datore.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, licenziato dal formale datore nel gennaio 2016, propone ricorso giudiziale, nel marzo 2020, per chiedere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente dell’appalto presso cui era stato adibito.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, stante l’intervenuta decadenza decorrente dall’atto scritto di licenziamento.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che i termini decadenziali previsti dall’art. 32 della legge 183/2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto (datore solo formale), soltanto nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall’appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto.
Invero, continua la sentenza, deve sussistere un atto o un provvedimento del datore/utilizzatore che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32, comma 4 lett. d), L. 183/2010.
Per i Giudici di legittimità, ne consegue che, fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.
A cura di WST