Con la sentenza del 15.04.2026, il Tribunale di Roma afferma che è nulla, per ingiustificata sproporzione, la clausola di stabilità che preveda solo una penale in favore del datore per l’ipotesi di dimissioni senza giusta causa del dipendente.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, al termine del rapporto per dimissioni, ricorre giudizialmente al fine di richiedere alcune differenze retributive, tra cui la somma di € 1.612,69, trattenutagli a titolo di penale per violazione della clausola di stabilità.
La sentenza
Il Tribunale di Roma rileva, preliminarmente, che clausola di stabilità che prevede una penale in favore del solo datore di lavoro determina un’ingiustificata sproporzione nella tutela contrattuale riconosciuta alle parti in ipotesi di cessazione del rapporto a tempo indeterminato.
Ciò, continua la sentenza, atteso che il datore, per l’ipotesi di dimissioni prive di giusta causa, è già garantito dal preavviso ovvero dalla relativa indennità contrattuale.
Inoltre, secondo il Giudice, ulteriore elemento da tenere in considerazione è che la parte oggettivamente esposta al maggiore pregiudizio derivante dalla cessazione del rapporto è il lavoratore – e non già il datore – tenuto conto della natura di credito alimentare della retribuzione.
Su tali presupposti, il Tribunale di Roma dichiara l’illegittimità della clausola di stabilità con conseguente diritto del ricorrente al pagamento della somma a tale titolo trattenuta dalla società.


