Riforma dell’ordinamento forense: le novità del testo approvato dalla Camera.

L’ordinamento della professione forense si appresta a vivere una profonda trasformazione grazie al disegno di legge delega (C. 2629-A) approvato dalla Camera dei Deputati in prima lettura il 26 maggio 2026. Il provvedimento, che punta a modernizzare l’avvocatura e a adeguarla alle attuali dinamiche socio-economiche, passerà ora al Senato con l’obiettivo di una possibile approvazione definitiva entro la pausa estiva. Una volta entrata in vigore la legge, il Governo avrà sei mesi di tempo per emanare i relativi decreti legislativi. L’iter prevede la proposta del Ministro della giustizia, il confronto con il Consiglio nazionale forense (CNF) e il successivo vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per gli aspetti di merito e finanziari. Di seguito vengono analizzati i pilastri della riforma :

1. Accesso alla professione, formazione e specializzazioni – Il testo ridisegna il percorso formativo e i meccanismi di ingresso e permanenza nell’albo, introducendo criteri più stringenti per l’aggiornamento e nuove agevolazioni per i praticanti.

  • Il tirocinio e la scuola forense: La durata del praticantato rimane fissata a 18 mesi (estendendo la possibilità del tirocinio anticipato anche agli studenti universitari fuori corso), ma viene ridotto il percorso presso le scuole forensi, che passa da 18 a 12 mesi. Per garantire una maggiore inclusività, i corsi organizzati dagli Ordini territoriali saranno gratuiti per i praticanti che rientrano in specifiche fasce ISEE determinate dal CNF.

  • L’esame di Stato: La selezione per l’abilitazione professionale si strutturerà in due prove scritte e una prova orale. Sarà consentito l’uso di strumenti informatici e la valutazione si concentrerà sulla solidità metodologica, la chiarezza espositiva, la padronanza degli istituti giuridici e l’attitudine al problem solving.

  • Formazione continua e sanzioni: L’obbligo di aggiornamento diventa annuale. Il mancato adempimento comporterà l’immediata sospensione amministrativa dall’albo, a meno che il professionista non recuperi i crediti mancanti entro il primo quadrimestre dell’anno successivo. Al CNF spetterà il compito di regolamentare l’accreditamento degli enti formatori e i meccanismi premiali.

  • Titoli di specializzazione: Il riconoscimento delle specializzazioni sarà gestito dal CNF, che valuterà la comprovata esperienza sul campo o la frequenza di percorsi didattici dedicati, sviluppati dagli Ordini in sinergia con università e associazioni di categoria.

2.Esercizio della professione: tutele, forme collettive e mono committenza – La riforma punta a salvaguardare l’indipendenza del professionista, regolando al contempo le nuove modalità di aggregazione e le collaborazioni continuative.

  • Autonomia e responsabilità personale – I principi cardine della delega (art. 2) mirano a preservare la libertà, la dignità sociale e l’indipendenza dell’avvocato. Viene blindato il principio della personalità dell’incarico: anche all’interno di strutture societarie o reti, il legame con il cliente resta diretto. L’accettazione del mandato comporta una responsabilità personale e illimitata dell’avvocato, che si affianca in via solidale a quella della società. Resta salva la possibilità di farsi sostituire da colleghi o praticanti abilitati anche tramite delega verbale. Viene inoltre potenziato il segreto professionale, ridefinito come inviolabile e indisponibile.

  • Società, reti e tutele per i collaboratori – Vengono delineate le nuove forme di aggregazione professionale forense e le specifiche garanzie introdotte a tutela dei professionisti:

    1. Strutture collettive: La professione potrà essere esercitata tramite associazioni, reti professionali o società (di persone, di capitali e cooperative), da iscrivere in una sezione speciale dell’albo territoriale. Nelle società tra avvocati, almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto dovranno fare capo a professionisti iscritti agli albi. La governance deve vedere una maggioranza di soci avvocati nell’organo di gestione, e la ripartizione degli utili non potrà mai condizionare l’autonomia intellettuale dei professionisti. I soci non professionisti saranno ammessi esclusivamente per investimenti o compiti tecnici.

    2. Reti multidisciplinari: È consentita la partecipazione a reti-contratto e reti-soggetto (queste ultime dotate di personalità giuridica). Se la rete è multidisciplinare, per trattare materie forensi è richiesta la presenza di almeno due avvocati iscritti all’albo.

    3. Monocommittenza: Viene introdotta una disciplina organica a tutela dei professionisti che lavorano in regime di mono-committenza o collaborazione continuativa per altri legali, studi associati, società tra avvocati o reti. Le nuove norme dovranno favorire l’accesso al mercato e garantire compensi proporzionati, preservando l’autonomia di giudizio del singolo.

3. Ambiti di competenza esclusiva e regole economiche – Il disegno di legge ridefinisce i confini delle attività riservate alla categoria e introduce novità sulla gestione finanziaria del mandato.

  • Perimetro delle attività riservate – L’assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale davanti a qualsiasi organo giurisdizionale, così come le procedure arbitrali rituali, la negoziazione assistita e le mediazioni (obbligatorie o demandate dal giudice) spettano in via esclusiva agli iscritti all’albo. Per quanto riguarda la consulenza legale e l’assistenza stragiudiziale, la riserva scatta solo se l’attività è svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, e risulta connessa a un’attività giurisdizionale. Restano comunque escluse dalla riserva le competenze specifiche attribuite per legge ad altre professioni regolamentate. Viene confermata la facoltà di svolgere consulenza stragiudiziale tramite rapporti di lavoro subordinato o contratti di collaborazione (co.co.co.) nell’esclusivo interesse del datore di lavoro. Se il cliente è una società, l’attività può estendersi a controllate, controllanti o collegate (art. 2359 c.c.); se si tratta di un’associazione o ente esponenziale stabili, l’attività deve limitarsi alle competenze istituzionali e agli interessi degli associati.
  • Compensi – Sul fronte economico, la riforma si muove su un doppio binario:
    1. Libera pattuizione e adeguatezza: Rimane centrale l’accordo tra le parti, fermi restando i limiti della legge sull’equo compenso (L. 49/2023), i divieti di cessione (art. 1261 c.c.) e i criteri dell’art. 2233 c.c. Il compenso dovrà essere rigorosamente parametrato alla quantità e qualità del lavoro svolto, con la possibilità di agganciarlo agli obiettivi raggiunti.

    2. Parametri e recupero crediti: In assenza di un accordo scritto o in caso di liquidazione da parte del giudice, si applicheranno parametri calcolati ogni due anni dal Ministero su proposta del CNF. Per velocizzare il recupero dei crediti professionali, verranno razionalizzati i criteri con cui gli Ordini rilasciano i pareri di congruità. Trova spazio anche l’obbligo di rimborso delle spese anticipate dall’avvocato.

Infine, in caso di transazione o accordo che definisca un giudizio o un arbitrato, tutte le parti coinvolte sono obbligate in solido a pagare gli onorari degli avvocati creditori che hanno svolto l’attività professionale, salvo diverse intese tra le parti stesse.

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