Cassazione: i filmati delle telecamere aziendali sono utilizzabili a fini disciplinari?

Con l’ordinanza n. 16214 del 25.05.2026, la Cassazione afferma che sono inutilizzabili le immagini acquisite dalle telecamere installate in azienda a fini disciplinari se, a monte, non vi è un “fondato sospetto” di illeciti.

Il fatto affrontato

La dipendente impugna il licenziamento disciplinare irrogatole per aver mangiato prodotti in vendita all’interno del laboratorio senza averli pagati, aver messo a rischio di contaminazione le materie prime presenti all’interno dello stesso e di non aver indossato gli indumenti obbligatori.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che gli addebiti erano risultati all’esito della visione dei filmati delle telecamere presenti in azienda, utilizzati pur in assenza di un “fondato sospetto”.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che parte datoriale ha la possibilità di effettuare i c.d. controlli difensivi, ossia quei controlli diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili, sulla base di concreti indizi, a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Secondo i Giudici di legittimità, detti controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non hanno ad oggetto la normale attività del lavoratore e, quindi, non soggiacciono ai limiti ed alle prescrizioni di cui all’art. 4 della L. 300/1970.

Per la sentenza, tuttavia, presupposto indispensabile dei controlli difensivi è che il datore di lavoro abbia il “fondato sospetto” della commissione dell’illecito da parte del dipendente, perché solo da quel momento potrà provvedere alla raccolta delle informazioni utilizzabili.

Su tali presupposti, la Suprema Corte – nel caso di specie – ritiene non utilizzabili le immagini a fini disciplinari.

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