Tribunale di Milano: ritorsivo il licenziamento del whistleblower

Con la sentenza n. 701 del 26.03.2026, il Tribunale di Milano afferma che la stretta contiguità temporale tra la segnalazione e il licenziamento disciplinare, nonché l’irrilevanza disciplinare e l’insussistenza dei fatti addebitati posti a base del recesso per giusta causa, sono di per sé indici chiari dell’intento ritorsivo del provvedimento espulsivo.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli per aver svolto la propria prestazione in smart-working senza attenersi al limite massimo del 60% delle giornate lavorate su base settimanale, previsto dall’accordo individuale sottoscritto.

A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che la vera ragione del recesso sarebbe da rinvenirsi, piuttosto, nella segnalazione effettuata tramite il canale interno di whistleblowing della società per denunciare presunti profili di irregolarità contrattuale e fiscale relativi alla gestione di una commessa.

La sentenza

Il Tribunale di Milano rileva preliminarmente che, dall’istruttoria espletata, è emerso chiaramente che, circa la gestione dello smart-working, c’era sempre stata massima flessibilità da parte della società.

A fronte di ciò, continua la sentenza, un dato di centrale importanza è rappresentato dalla circostanza che la contestazione disciplinare sia intervenuta immediatamente dopo l’emersione del ruolo del ricorrente quale whistleblower.

Secondo il Giudice, la concomitanza temporale tra segnalazione, estromissione del ricorrente dalle attività progettuali, contestazione disciplinare e licenziamento, unitamente all’infondatezza degli addebiti contestati, consente di ritenere che la segnalazione abbia costituito il motivo determinante del recesso.

Su tali presupposti, il Tribunale accoglie il ricorso del dipendente, dichiarando la nullità del licenziamento, in quanto ritorsivo.

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