Infortuni e Malattie Professionali: meno burocrazia per il rientro, ma occhio alle nuove regole con particolare riguardo alla conclusione della prognosi e alla ripresa dell’ attività lavorativa. L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 17/2026 contenente nuove istruzioni per la gestione delle certificazioni mediche di infortunio e malattia professionale. Le nuove regole segnano un importante passo verso la semplificazione dei rapporti tra istituto, aziende e lavoratori, anche grazie alla digitalizzazione degli accertamenti medico-legali.
Rientro al lavoro – Il lavoratore potrà riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato medico ricevuto dall’ INAIL, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica “ definitiva”.
Ogni certificazione medica, inviata telematicamente da qualunque medico o struttura sanitaria competente, dovrà infatti indicare sin dall’inizio la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente, integrando i requisiti della certificazione stabiliti all’ art. 102 del decreto n. 1124/1965 ossia l’attestazione dell’esito definitivo della lesione e la conclusione della prognosi.
Pertanto, qualora al primo certificato o ai successivi non facciano seguito nuove formulazioni, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità assoluta. In sostanza è l’ultima certificazione ricevuta in ordine di tempo ad attestare il giorno in cui si conclude la prognosi, cessa l’indennità erogata ed è possibile il rientro al lavoro.
Rientro anticipato – Più rigorosa è invece la procedura da seguire nel caso in cui il lavoratore assente per infortunio intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi. In tal caso il lavoratore può essere riammesso in servizio solo in presenza di un nuovo certificato medico che modifichi , anticipandolo, il termine della prognosi originariamente indicata.
Sotto il profilo strettamente amministrativo, le diciture “primo”, “continuativo” o “definitivo” sul Modello 1SS continueranno ad essere utilizzate ma solo per scopi organizzativi dell’Istituto, senza cambiare il valore legale del documento. Decorsi 15 giorni, se alla scadenza non viene inviato un prolungamento, l’Inail provvederà alla chiusura d’ufficio della pratica.
Sorveglianza sanitaria – In ogni caso, per valutare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione, il datore di lavoro può attuare la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, in applicazione dell’ art. 41 e 42 del D.Lgs. n.81/2008
Conclusioni – Questa evoluzione rappresenta per l’Istituto un importante passo verso la sanità digitale e la semplificazione amministrativa. E’ un segnale positivo anche per le aziende, che vedono snellite le procedure per la gestione degli infortuni, puntando sulla responsabilità e sulla comunicazione telematica dei dati.

