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Con l’ordinanza n. 7957 del 31.03.2026, la Cassazione afferma che l’obbligo di comunicazione dello svolgimento di una attività lavorativa autonoma, previsto a pena di decadenza dalla fruizione della NASpI, sorge ogniqualvolta vi sia contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento di attività da cui possa derivare un reddito.
Il fatto affrontato
La Corte d’Appello rigetta il ricorso con cui la lavoratrice aveva impugnato il provvedimento INPS di revoca della NASpI per mancata comunicazione dei redditi di lavoro autonomo dalla stessa prodotti.
L’ordinanza
La Cassazione – ribaltando la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’obbligo di comunicazione, posto in capo al fruitore della NASpI, circa lo svolgimento di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, non sorge se la predetta attività non è produttiva di redditi.
Per la sentenza, infatti, ciò che rileva è la contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento di attività lavorativa, elemento quest’ultimo da intendersi in termini di effettività del lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, l’effettivo svolgimento di lavoro autonomo non può essere desunto – come accaduto nella fattispecie in oggetto – dalla mera titolarità di partita IVA, circostanza di per sé neutra, non necessariamente significativa di una attività in corso e da considerarsi al massimo propedeutica all’avvio di una impresa.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso.


