PERMESSI Archivi - Lavorosì https://www.lavorosi.it/tag/permessi/ Associazione per lo sviluppo del lavoro Mon, 02 Mar 2026 16:43:31 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://www.lavorosi.it/wp-content/uploads/2025/11/cropped-favicon-32x32.png PERMESSI Archivi - Lavorosì https://www.lavorosi.it/tag/permessi/ 32 32 Congedo parentale paritario. La Camera boccia la proposta di legge https://www.lavorosi.it/congedo-parentale-paritario-la-camera-boccia-la-proposta-di-legge/ https://www.lavorosi.it/congedo-parentale-paritario-la-camera-boccia-la-proposta-di-legge/#respond Thu, 26 Feb 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/congedo-parentale-paritario-la-camera-boccia-la-proposta-di-legge/ La Camera dei Deputati ha respinto la proposta di legge per rendere paritari i congedi parentali tra madri e padri. L'iniziativa mirava ad aumentare l'indennità di maternità e a equiparare i mesi di sospensione dal lavoro per entrambi i genitori.

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La commissione Bilancio della Camera ha detto no alla proposta di legge A.C. 2228 promossa dalle opposizioni per rendere paritari i congedi  tra madri e padri. L’ iniziativa mirava da un lato ad aumentare l’ indennità di maternità e dall’ altro a equiparare i mesi di sospensione dal lavoro per entrambi i genitori. 

Disciplina dei congedi e proposte – In Italia i congedi che possono essere fruiti dai genitori sono di tre tipi :

  • la maternità obbligatoria, prerogativa esclusiva delle donne con congedo di cinque mesi retribuiti all’80%. Diversi  contratti collettivi nazionali portano la retribuzione all’80% della maternità al 100% tramite contributi aziendali ;
  • la paternità obbligatoria, dedicata agli uomini con un congedo di dieci giorni utilizzabile tra i due mesi prima e i cinque mesi dopo la nascita del bambino retribuiti al 100%;
  • i congedi parentali, facoltativi, dura 10 mesi da distribuire sui due genitori, di cui tre dedicati a ciascuno, retribuiti tra l’80% e il 30%, man mano che vengono utilizzati. I mesi sono undici se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.

La proposta di legge  prevedeva di modificare il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, superando la differenza di disciplina tra congedi di paternità e di maternità obbligatori grazie all’introduzione di un congedo di paternità paritario.

In particolare, i padri avrebbero potuto usufruire di un congedo di 5 mesi, spendibili fino a 18 mesi dopo la nascita del figlio. L’indennità sarebbe stata sempre del 100%, così come sarebbe stata aumentata al 100% anche quella della maternità.  

La proposta puntava ad un riequilibrio effettivo, incentivando i congedi per i padri e coprendo integralmente i periodi, per favorire l’occupazione femminile e ridurre il gender gap all’ indomani del recepimento della direttiva su parità e trasparenza retributiva. Secondo l’Istat, in Italia, solo il 32% dei padri usa il congedo rispetto al 97% delle madri, aggravando il divario retributivo del 5% annuo stimato dall’Ocse.

Per coprire le spese derivanti dall’attuazione della legge, la proposta prevedeva uno stanziamento di tre miliardi di euro all’anno a partire dal 2025, grazie ai risparmi di spesa e alle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi SAD ( un esempio di SAD era l’accisa più bassa – poi parificata dal governo a partire dal 1° gennaio – per il diesel rispetto a quella sulla benzina ).  

Il nodo delle coperture – La bocciatura del provvedimento, motivata dai rilievi della relazione tecnica stilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e della verifica fatta sulla relazione dalla Ragioneria generale dello Stato, non chiude il dibattito destinato invece a ritornare di estrema attualità nel corso dei prossimi mesi.

Secondo la relazione tecnica stilata dalla Ragioneria, i fondi individuati dalla proposta delle opposizioni non  sarebbero stati sufficienti a coprire le spese derivanti dalle maggiori tutele previste dalla proposta di legge “formulata in termini meramente programmatici facendo riferimento alla rimodulazione o alla soppressione di misure indeterminate per far fronte a oneri certi e qualificati. “ 

Secondo la Ragioneria la proposta  avrebbe comportato costi per 3,7 miliardi di euro nel 2026, in crescita negli anni successivi fino a 4,6 miliardi di euro annui dal 2035, calcolando solo i costi relativi a lavoratori e lavoratrici iscritti all’INPS.  

Un occasione persa ? – Il nodo delle coperture economiche non sembra rappresentare uno scoglio insormontabile. Sebbene i rilievi tecnici abbiano bloccato l’iter, esiste la possibilità concreta che il provvedimento venga riproposto già in occasione della prossima legge di bilancio o, in alternativa, con la prossima legislatura.  

Il dibattito si inserisce in un contesto in cui l’Italia continua a occupare le ultime posizioni in Europa in materia di equità dei congedi tra genitori. Mentre il nostro sistema fatica a trovare un equilibrio finanziario, paesi come la Spagna , la Francia , la Germania o la Svezia offrono già modelli consolidati con coperture economiche al 100% e durate decisamente più ampie.  

 Per riprendere i precedenti esempi, in Spagna i congedi sono stati recentemente equiparati  , riconoscendo 16 settimane sia alle madri che ai padri, non trasferibili e retribuite al 100%. Nei paesi nordici, come la Svezia, vengono garantiti quasi 500 giorni di congedo da dividere tra i genitori, con quote riservate ai padri, mentre la  Francia offre 28 giorni di congedo paternità di cui 7 obbligatori.  

Questi aspetti confermano la necessità di nuove politiche strutturali a sostegno della genitorialità. L’attuazione di una reale parità nei tempi di cura non contribuisce esclusivamente al benessere del nucleo familiare, ma agisce come motore per l’occupazione femminile, contribuendo a scardinare i pregiudizi di genere che ancora limitano il mercato del lavoro.

Questa visione lungimirante appare dunque indispensabile per stimolare la crescita economica e assicurare la sostenibilità di una società che sia, al contempo, più equa e inclusiva.

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Dal 1° gennaio 2026 smart working , permessi e congedi per i lavoratori affetti da malattie gravi. https://www.lavorosi.it/dal-1-gennaio-2026-smart-working-permessi-e-congedi-per-i-lavoratori-affetti-da-malattie-gravi/ https://www.lavorosi.it/dal-1-gennaio-2026-smart-working-permessi-e-congedi-per-i-lavoratori-affetti-da-malattie-gravi/#respond Mon, 12 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/dal-1-gennaio-2026-smart-working-permessi-e-congedi-per-i-lavoratori-affetti-da-malattie-gravi/ Dal 1° gennaio 2026, nuove tutele lavorative per chi affronta gravi malattie: congedi straordinari, permessi retribuiti e priorità nello smart working.

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Dal 1° gennaio 2026 smart working , permessi e congedi per i lavoratori affetti da malattie gravi.













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Dal 1° gennaio 2026 smart working , permessi e congedi per i lavoratori affetti da malattie gravi.





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A partire dal 1° gennaio 2026, ai lavoratori che affrontano gravi problemi di salute, o che assistono figli minorenni in condizioni critiche, vengono riconosciute in ambito lavorativo nuove e importanti tutele.

La Legge 18 luglio 2025, n. 106 introduce nuovi strumenti di tutela per rafforzare i diritti dei malati con  un congedo straordinario di lunga durata, affiancato da permessi retribuiti aggiuntivi per esami e cure mediche e dal riconoscimento della priorità nell’accesso al lavoro agile.

Le nuove norme vanno ad incidere in un ambito che sino ad oggi era regolato dalla contrattazione collettiva e in tempi più recenti da elaborazioni giurisprudenziali.

Ed infatti, partendo dall’orientamento della Corte di Giustizia Europea ( causa C-5/24 del 11.09.2025 ), la giurisprudenza più recente si è espressa più volte collocando le malattia croniche o invalidanti nell’ambito di applicazione della disciplina antidiscriminatoria con particolare riguardo al il decorso del periodo di comporto previsto dalla Contrattazione nazionale.  Sul punto :  

1.       Corte d’Appello di Palermo: licenziamento per superamento del comporto, quale onere probatorio in capo al lavoratore disabile? [sentenza n. 713 del 05.06.2025 ] ;  

2.       Tribunale di Napoli: lavoratore disabile, l’allungamento del comporto rappresenta un ragionevole accomodamento [ sentenza del 29.05.2025 ] ;

3.       Cassazione: per il lavoratore disabile deve essere previsto un diverso periodo di comporto [ordinanza n. 170 del 07.01.2025] ;

4.       Cassazione: discriminatorio applicare il comporto ordinario al dipendente disabile [ordinanza n. 10640 del 19.04.2024]

Le nuove tutele sono riconosciute ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, a condizione che lo stato di salute sia certificato  dal medico di medicina generale o dal medico che ha in cura il lavoratore. Le tutele riconosciute sono :

Congedo straordinario e conservazione del posto di lavoro – Una volta esauriti i periodi di assenza giustificata, retribuiti e non retribuiti, il lavoratore potrà richiedere un congedo straordinario della durata massima di 24 mesi che potranno essere fruiti anche in modalità frazionata, fatte salve  condizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi.

Durante questo periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto del lavoro. Il rapporto si intende sospeso e, pertanto,  è fatto divieto di svolgere altra attività lavorativa. Il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è possibile riscattarlo versando i relativi contributi.  

Un importante passo in avanti che è stato fatto riguarda i lavoratori autonomi. Il congedo è riconosciuto anche nei loro confronti ma non può superare i 300 giorni nell’anno solare , in deroga al limite ordinario di 150 giorni previsto all’ art. 14 della legge n. 81/2017. Anche in questo caso, il lavoratore non matura il diritto al compenso e il committente può in ogni caso recedere al venir meno dell’interesse alla prestazione.

Priorità per lo smart working – Decorso il periodo di congedo, al lavoratore viene riconosciuto il diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile ove la prestazione lo consenta. La nuova ipotesi s’inserisce nell’ordine di priorità già esistente per i dipendenti: con figli fino a 12 anni d’età; con figli in condizioni di disabilità (senza limiti di età); con disabilità e conseguente necessità di sostegno elevato o molto elevato o caregivers.

Permessi retribuiti – La stessa Legge riconosce ai dipendenti affetti dalle malattie di cui sopra o che hanno figli minorenni con le medesime patologie che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva, anche 10 ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.  

Come per il congedo, anche il permesso deve essere giustificato dal certificato, rilasciato dal medico di medicina generale o dal medico specialista, che attesti l’avvenuta prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.   

In merito alle modalità di fruizione del permesso, con la circ. n. 152 del 19.12.2025, l’ INPS ha fornito le necessari istruzioni precisando che :

1.       i permessi sono fruibili esclusivamente ad ore intere ;

2.       La fruizione è subordinata alla preventiva richiesta al datore di lavoro accompagnata da certificazione medica che attesti lo stato di salute richiesto dalla normativa ;

3.       Il lavoratore è tenuto a fornire idonea attestazione rilasciata dalla struttura presso cui sono state effettuate le prestazioni sanitarie prescritte;

4.       l’indennità è direttamente corrisposta dal datori di lavoro in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente e successivamente dallo stesso recuperata tramite conguaglio con la contribuzione dovuta;

5.       La disciplina dei permessi non trova applicazione né agli iscritti alla Gestione Separata né ai lavoratori autonomi.   

In conclusione, sebbene la Legge 106/2025 segni un doveroso allineamento ai principi di inclusione e accomodamento ragionevole, la tutela offerta appare sbilanciata verso una conservazione del posto di lavoro senza incidere  sul sostegno al reddito del lavoratore. Piuttosto che una riforma organica dello status giuridico del malato grave, siamo di fronte ad un intervento parziale ancorato più ad una logica di contrapposizione  tra piena idoneità e totale assenza, senza valorizzare quelle soluzioni intermedie che, attraverso la rimodulazione di mansioni, orari e carichi di lavoro, consentirebbero la prosecuzione dell’attività lavorativa in attesa del pieno recupero delle condizioni di salute. 

WST Law & Tax














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INPS – Circ. n. 152 del 19.12.2025 : Dal 1° gennaio nuovi permessi retribuiti per gravi patologie https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-152-del-19122025-dal-1-gennaio-nuovi-permessi-retribuiti-per-gravi-patologie/ https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-152-del-19122025-dal-1-gennaio-nuovi-permessi-retribuiti-per-gravi-patologie/#respond Wed, 07 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-152-del-19122025-dal-1-gennaio-nuovi-permessi-retribuiti-per-gravi-patologie/ La circolare INPS n. 152 del 19.12.2025 introduce nuovi permessi retribuiti per lavoratori affetti da gravi patologie, a partire dal 1° gennaio 2026.

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Con la circ. n. 152 del 19.12.2025, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce ulteriori permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche in favore di :

  1.  lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche,  
  2. genitori di figli minori con le medesime patologie.

La misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, interessa i lavoratori dipendenti del settore privato e comporta specifici adempimenti per i datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’anticipazione dell’indennità economica e la conseguente  esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.

L’articolo 2, comma 1 della recente Legge n. 106/2025, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire – in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro – di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.

I permessi sono riconosciuti anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo ha stabilito anche che, per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo, ai lavoratori compete un’indennità economica.

È richiesto, inoltre, che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all’interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

La norma precisa che il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati e, pertanto, la disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.  

Trattandosi di ore di permesso, inoltre, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso. Precisazione che risulta necessaria considerato che, ai sensi dell’ art.1, comma 1 della medesima Legge, al lavoratore, sia pubblico che privato, affetto da malattie oncologiche o malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, è concessa anche la facoltà di accedere ad un congedo straordinario per un periodo massimo di 24 mesi, la cui fruizione è subordinata all’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata, retribuita o non retribuita, spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo. Durante questo periodo il rapporto si ritiene sospeso.

Infine, per quanto riguarda l’indennità economica per i lavoratori del settore privato,  la circolare in commento specifica che, nel settore privato, l’indennità di cui al citato comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’INPS (comma 3, articolo 2, Legge n. 106/2025).

La circolare include indicazioni sugli adempimenti del lavoratore del settore privato e le istruzioni a loro riferite per la compilazione della denuncia contributiva mensile. 

Fonte: INPS 

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PA : Permessi studio per università telematiche ? Solo con frequenza e modalità sincrona. https://www.lavorosi.it/pa-permessi-studio-per-universita-telematiche-solo-con-frequenza-e-modalita-sincrona/ https://www.lavorosi.it/pa-permessi-studio-per-universita-telematiche-solo-con-frequenza-e-modalita-sincrona/#respond Thu, 27 Nov 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/pa-permessi-studio-per-universita-telematiche-solo-con-frequenza-e-modalita-sincrona/ L'articolo discute i permessi studio per i dipendenti pubblici che frequentano università telematiche, evidenziando una sentenza della Corte di Cassazione che limita tali permessi alle lezioni in modalità sincrona.

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Relativamente al pubblico impiego, i permessi per frequentare corsi di studio hanno la funzione di giustificare l’assenza del lavoratore qualora la frequenza medesima avvenga in orari coincidenti con l’orario di lavoro.

Con sentenza n.. 25038/2025, la Corte di Cassazione,  ha affermato che “nel caso di università telematiche che erogano lezioni in modalità asincrona, la circostanza che il lavoratore non sia tenuto a rispettare orari di frequenza prestabiliti comporta che la partecipazione alle lezioni possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro, con conseguente venire meno della necessità di fruizione dei permessi studio”.

Le lezioni erogate in modalità asincrona, non presuppongono che il lavoratore sia obbligato a frequentare in orari rigidi, come avviene per i corsi in presenza nell’Università ordinaria. Nel caso di Università telematiche il lavoratore ha in effetti la possibilità di partecipare alle lezioni anche al di fuori dell’orario di lavoro facendo venir meno uno dei presupposti per la fruizione dei permessi studio.

La vicenda ha riguardato alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che avevano fruito dei permessi previsti dall’articolo 48 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali, per seguire lezioni universitarie online. L’amministrazione aveva contestato la mancata presentazione di certificazioni attestanti che le lezioni si svolgessero in orari coincidenti con l’attività lavorativa.

Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso dei lavoratori, riconoscendo loro il diritto ai permessi studio senza necessità di dimostrare la coincidenza tra orario di lavoro e frequenza delle lezioni. La decisione si fondava su un’interpretazione ampia del diritto allo studio indipendente dalla modalità (presenza o telematica) di frequenza.

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato tale orientamento, escludendo che la contrattazione collettiva imponesse l’onere di provare l’impossibilità di seguire i corsi in orario diverso da quello di servizio. Secondo i giudici di secondo grado, un’interpretazione restrittiva avrebbe discriminato gli studenti iscritti a università telematiche, costringendoli a concentrare l’attività di studio fuori dall’orario lavorativo, in contrasto con il principio di parità di trattamento e con il diritto allo studio sancito dall’articolo 10 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Tuttavia, l’amministrazione aveva proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione delle norme sopra richiamate e sostenendo la necessità di distinguere tra corsi in presenza, soggetti a orari vincolati, e corsi online, che possono essere seguiti in modalità asincrona e quindi anche al di fuori dell’orario di servizio.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, ribaltando le decisioni di merito. Nella sentenza a Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (Cass. civ. n. 10344/2008 e n. 17128/2013), ribadendo che i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza di lezioni o corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per la semplice attività di studio o preparazione agli esami.

Il diritto allo studio – L’ intervento della contrattazione collettiva nella definizione della disciplina relativa al diritto di studio dei lavoratori rende il quadro estremamente variegato.

Nel nostro ordinamento , infatti, il lavoratore che intenda potenziare la propria posizione lavorativa e culturale, frequentando corsi di studi scolastici, universitari o professionali è tutelato dall’ art. 10 della Legge 300/1970, il quale dispone che : «I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali», prevedendo così agevolazioni e temperando, almeno in parte, gli obblighi che derivano dal rapporto di lavoro.

La contrattazione collettiva integra questa disciplina legale specificando quanti permessi studio, retribuiti e non, possono essere richiesti, le modalità e il numero di dipendenti che possono assentarsi contemporaneamente per utilizzarli.

Per quanto riguarda il settore privato, ad esempio, il CCNL Commercio Confcommercio prevede permessi retribuiti entro un monte ore di 150 ore procapite in un triennio, usufruibili anche in un solo anno per corsi anche non coincidenti con il normale orario di lavoro, previa richiesta formale al datore di lavoro e presentazione della documentazione attestante l’ iscrizione e la partecipazione ( art. 171 del CCNL ). Vengono riconosciuti, inoltre, ulteriori 5 giorni  di permesso ( 40 ore l’anno  previste dall’ art. 166 del CCNL) per sostenere prove di esame e per la relativa preparazione. Il CCNL Confcommercio introduce poi una clausola limitativa che consente di accettare richieste contemporanee entro il 2 % della forza occupata, o  per un solo lavoratore l’anno nelle aziende da 30 a 49 dipendenti. La limitazione trova il suo fondamento nell’esigenza di garantire il normale svolgimento delle attività.

Nel settore metalmeccanico l’ utilizzo delle 150 ore è riconosciuto anche per la frequenza di corsi serali oltre ,ovviamente, alla frequenza di corsi professionali e aggiornamenti tecnici, con priorità ai lavoratori che non possiedono titoli di studio superiori.

In ogni caso, per presentare la domanda, il dipendente deve fornire l’indicazione dell’ente formativo presso cui è iscritto, il dettaglio delle giornate e delle ore richieste per seguire i corsi o sostenere gli esami e, laddove richiesto, la documentazione che attesti la concomitanza degli impegni formativi con l’orario di lavoro.

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INPS – Mess. n. 3368 del 10.11.2025 : Settore marittimo e aviazione civile. Novità per i datori di lavoro https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-3368-del-10112025-settore-marittimo-e-aviazione-civile-novita-per-i-datori-di/ https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-3368-del-10112025-settore-marittimo-e-aviazione-civile-novita-per-i-datori-di/#respond Mon, 10 Nov 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-3368-del-10112025-settore-marittimo-e-aviazione-civile-novita-per-i-datori-di/ L'INPS annuncia che dal 1° gennaio 2026 i datori di lavoro del settore marittimo e dell'aviazione civile dovranno applicare il sistema di anticipazione e conguaglio per prestazioni previdenziali diverse dalla malattia.

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Novità per i datori di lavoro del settore marittimo e dell’aviazione civile, dal 1° gennaio 2026 non sarà più facoltativa la scelta dell’applicazione del sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni previdenziali diverse dalla malattia. È quanto comunica l’INPS con il mess. n. 3368 del 10.11.2025 .

Dal nuovo anno, infatti, tutti i datori di lavoro di questi settori dovranno obbligatoriamente applicare il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia: congedo di maternità; congedo di paternità (alternativo e obbligatorio); congedo parentale; rriposi giornalieri per allattamento; permessi legge 104/1992; congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità grave; donazione sangue e/o midollo osseo.

Continuano invece ad essere erogate in modalità diretta dall’INPS le seguenti prestazioni del settore marittimo, ossia : indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale; indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare; indennità per inabilità temporanea per lavoratori marittimi in continuità di rapporto; temporanea inidoneità all’imbarco per malattia comune (legge "Focaccia").

Con il sistema di anticipazione e conguaglio le aziende dovranno anticipare le prestazioni ai dipendenti e procedere al conguaglio tramite denuncia contributiva UNIEMENS richiedendo il nuovo codice di autorizzazione se non già richiesto. L’INPS ricorda che, per quanto riguarda i lavoratori marittimi, il conguaglio riguarda solo quelli in continuità di rapporto di lavoro o con evento verificatosi durante la vigenza del rapporto.

Fonte: INPS

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Legge 18 luglio 2025 n. 106 : Congedi, permessi e smart working per malattie oncologiche, invalidanti e croniche. https://www.lavorosi.it/legge-18-luglio-2025-n-106-congedi-permessi-e-smart-working-per-malattie-oncologiche-invalidant/ https://www.lavorosi.it/legge-18-luglio-2025-n-106-congedi-permessi-e-smart-working-per-malattie-oncologiche-invalidant/#respond Sun, 27 Jul 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/legge-18-luglio-2025-n-106-congedi-permessi-e-smart-working-per-malattie-oncologiche-invalidant/ La Legge 18 luglio 2025 n. 106 introduce nuove disposizioni per congedi, permessi e smart working per lavoratori con malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

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Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 171 del 25.07.2025 è stata pubblicata la Legge 18 luglio 2025 n. 106 recante  “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.

In vigore a far data dal 9 agosto, il provvedimento era atteso da tutti i lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti , croniche o rare in possesso di una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74%.

 La Legge, composta da 5 articoli, prevede in via aggiuntiva rispetto ai permessi e congedi già spettanti in base alla legislazione o ai contratti collettivi nazionali di lavoro :  

Congedo di 24 mesi e conservazione del posto di lavoro ( art. 1, comma 1 ) – Dipendenti pubblici e privati potranno richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi decorrenti  dall’ esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualsiasi titolo. Durante i periodi di congedo, ai sensi della Legge 106/2025, il dipendente conserva il posto di lavoro senza diritto alla retribuzione e non può svolgere altra attività lavorativa.

Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è riconosciuta la facoltà all’interessato di riscattare i periodi di congedo non coperti da contribuzione la normativa vigente.

Sono comunque fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Certificazione delle patologie invalidanti ( art. 1, comma 2 )  – Patologia e invalidità dovranno essere certificati da medici operanti in strutture pubbliche o private, a partire dal medico di base.

Priorità per il lavoro agile ( art. 1, comma 4 )  –  Decorso il periodo di congedo biennale, al lavoratore dipendente viene riconosciuto, ove la prestazione lo consenta ,  il diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile nelle forme e modi previsti dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81. La nuova ipotesi s’inserisce nell’ordine di priorità già esistente per i dipendenti: con figli fino a 12 anni d’età; con figli in condizioni di disabilità (senza limiti di età); con disabilità e conseguente necessità di sostegno elevato o molto elevato o caregivers.

Sospensione dell’ attività per il lavoratore autonomo ( art. 1, comma 3 ) – Per i lavoratori autonomi, sia professionisti che occasionali, è prevista la sospensione dell’esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.

Permessi visite mediche dipendenti e figli ( Art 2 )– A decorrere dal 1° gennaio 2026, vengono riconosciute 10 ore annue di permesso, coperti da indennità economica e copertura previdenziale figurativa, per lo svolgimento di visite, esami strumentali analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata.

Potranno farne richiesta i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche “ in fase attiva o in follow-up precoce” , oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Alle stesse condizioni il monte ore di permessi è riconosciuto al dipendente con figli minorenni affetti dalle medesime malattie e condizioni di invalidità.  

Per far fronte al nuovo carico di adempimenti, la Legge stanzia 500.000 euro per il 2026 e 20.000 euro a partire dal 2027 per la gestione e potenziamento dell’ infrastruttura tecnologica dell’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ( INPS ).

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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INPS – Circ. n. 96 del 26.05.2025 : Donatori di sangue. Rimborso ai datori di lavoro del settore privato https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-96-del-26052025-donatori-di-sangue-rimborso-ai-datori-di-lavoro-del-settore-pri/ https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-96-del-26052025-donatori-di-sangue-rimborso-ai-datori-di-lavoro-del-settore-pri/#respond Wed, 04 Jun 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-96-del-26052025-donatori-di-sangue-rimborso-ai-datori-di-lavoro-del-settore-pri/ L'INPS ha emesso la circolare n. 96 del 26.05.2025, fornendo istruzioni per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni pagate ai donatori di sangue.

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Con la circ. n. 96 del 26.05.2025 , l’INPS rende noto le istruzioni per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per le giornate o le ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati non idonei alla donazione stessa.

Il datore di lavoro, entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue, o è risultato non idoneo alla donazione, può ottenere il rimborso dell’importo della retribuzione pagata direttamente al lavoratore, avendo cura di conservare per dieci anni la seguente documentazione:

  • certificati medici e dichiarazioni dei donatori per i lavoratori che hanno effettuato la donazione di sangue;
  • certificati di inidoneità per i lavoratori giudicati inidonei alla donazione di sangue.

La normativa prevede che i datori di lavoro che anticipano le retribuzioni ai donatori di sangue possono procedere al conguaglio con i contributi o altre somme dovute all’INPS.

A tale fine, il datore di lavoro deve compilare il flusso UNIEMENS, specificando i dati informativi relativi alla tipologia di assenza intervenuta nel mese in cui si verifica l’evento, nonché quelli specificamente riferiti al conguaglio della retribuzione anticipata.  

Fonte : INPS 

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INPS – Circ. n. 96 del 26.05.2025 : Donatori sangue. Istruzioni per i rimborsi ai datori di lavoro https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-96-del-26052025-donatori-sangue-istruzioni-per-i-rimborsi-ai-datori-di-lavoro/ https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-96-del-26052025-donatori-sangue-istruzioni-per-i-rimborsi-ai-datori-di-lavoro/#respond Wed, 28 May 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-96-del-26052025-donatori-sangue-istruzioni-per-i-rimborsi-ai-datori-di-lavoro/ L'INPS ha pubblicato la circ. n. 96 del 26.05.2025, fornendo istruzioni sui rimborsi ai datori di lavoro per le retribuzioni dei donatori di sangue.

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L’INPS, con la circ. n. 96 del 26.05.2025, fornisce indicazioni per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per le giornate o le ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati non idonei alla donazione stessa.

Il datore di lavoro, entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue, o è risultato non idoneo alla donazione, può ottenere il rimborso dell’importo della retribuzione pagata direttamente al lavoratore, avendo cura di conservare per dieci anni la seguente documentazione:

  • certificati medici e dichiarazioni dei donatori per i lavoratori che hanno effettuato la donazione di sangue;
  • certificati di inidoneità per i lavoratori giudicati inidonei alla donazione di sangue.

La normativa prevede che i datori di lavoro che anticipano le retribuzioni ai donatori di sangue possono procedere al conguaglio con i contributi o altre somme dovute all’INPS.

A tale fine, il datore di lavoro deve compilare il flusso UNIEMENS, specificando i dati informativi relativi alla tipologia di assenza intervenuta nel mese in cui si verifica l’evento, nonché quelli specificamente riferiti al conguaglio della retribuzione anticipata. 

Fonte: INPS 

 

 

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Congedo paternità, il tasso di utilizzo è più che triplicato dal 2013. https://www.lavorosi.it/congedo-paternita-il-tasso-di-utilizzo-e-piu-che-triplicato-dal-2013/ https://www.lavorosi.it/congedo-paternita-il-tasso-di-utilizzo-e-piu-che-triplicato-dal-2013/#respond Tue, 18 Mar 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/congedo-paternita-il-tasso-di-utilizzo-e-piu-che-triplicato-dal-2013/ Il congedo di paternità ha visto un significativo aumento di utilizzo dal 2013, triplicando il tasso di adesione. Tuttavia, il 35% dei padri aventi diritto non ne usufruisce ancora, sottolineando la necessità di campagne di sensibilizzazione. L'analisi dei dati INPS evidenzia differenze legate a tipologia contrattuale, reddito, dimensione aziendale e disomogeneità territoriale.

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Crescono i papà che utilizzano il congedo di paternità. Tra il 2013 e il 2022 i padri che si prendono una pausa dal lavoro dopo la nascita di un figlio è più che triplicato, ma il 35% degli aventi diritto ancora non ne usufruisce da qui l’esigenza di nuove campagne di sensibilizzazione. Il quadro emerge dall’elaborazione INPS dei dati raccolti nei propri archivi in occasione del 19 marzo. 

Il congedo di paternità obbligatorio consente ai padri lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro per 10 giorni ( 20 in caso di parto plurimo ), anche frazionati, dai due mesi prima la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita ( o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni e affidamenti ), con il riconoscimento di un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. 

Conciliazione vita – lavoro : congedi, permessi e smart working dopo le ultime riforme 

Introdotto nel 2012, l’utilizzo del congedo è aumentato di anno in anno,  passando dal 19,2% dei padri aventi diritto nel 2013 al 64,5% nel 2023, una crescita che è stata più marcata nei primi anni e più contenuta negli ultimi, con una differenza di soli 0,5 punti percentuali tra il 2023 e il 2022. Si è arrivati così a più di 3 padri su 5 ad utilizzarli, ma con notevoli differenze che dipendono sia dal territorio dove si risiede; sia dalla dimensione aziendale , che dal tipo di contratto lavorativo. Emerge così il profilo del lavoratore tipo che usufruisce maggiormente del congedo. Vive al Nord, ha un contratto di lavoro stabile e un reddito tra i 28.000 € e i 50.000 €.  

Tipologia contrattuale – Tra i lavoratori che usufruiscono maggiormente del congedo, il 70 % ha un contratto a tempo indeterminato, contro un 40 % con contratto a termine e un residuo 20 % con contratti flessibili o stagionali. La stabilità del rapporto si rivela particolarmente incisiva.

Fasce reddituali – Anche il reddito incide sull’godimento del congedo di paternità. L’ INPS registra il tasso di utilizzo più elevato nella fascia di reddito compreso tra i 28.000 e i 50.000 € dove l’ 83% sospende l’attività lavorativa alla nascita del proprio figlio. Con la complessità dei compiti assegnati, e la proporzionale crescita delle retribuzioni sopra la soglia dei 50.000 €, la percentuale scende al 80 %. Ma è con i redditi più bassi, compresi tra 15.000 e i 28.000 €, che la percentuale scende drasticamente al 66 %.

Dimensione aziendale – Anche la dimensione aziendale sembra essere particolarmente incisiva: la percentuale dei padri che ricorrono a tale strumento è doppia tra quanti lavorano in aziende con più di 100 dipendenti (80%), rispetto a chi lavora in aziende con meno di 15 dipendenti (40%).

Divari Nord Sud – L’ uso del congedo di paternità non è omogeneo sul territorio nazionale. Alla base della disomogeneità incidono la struttura dell’occupazione, con particolare riguardo a quella femminile più bassa nelle Regioni del Mezzogiorno, e il consolidarsi di modelli culturali ancora legati a stereotipi di genere. Al Nord, viene utilizzato dal 76% dei padri aventi diritto, una percentuale quasi doppia rispetto quella osservata al Sud e nelle Isole (44%), mentre al Centro lo utilizza il 67% di loro. La regione con la percentuale più bassa è la Calabria, mentre quella in cui il congedo viene usato di più è il Veneto.

Nonostante i segnali positivi che i dati sulla fruizione del congedo di paternità ci mostrano, c’è ancora molto da fare per favorire un’equa condivisione della cura tra madri e padri. Eppure, la genitorialità condivisa tutela diritti fondamentali e migliora il benessere della prole. In questo senso è essenziale investire nel rafforzamento di questa misura per tutti i lavoratori, in quanto contribuisce con effetti concreti a una distribuzione più equilibrata delle responsabilità familiari e della conciliazione vita-lavoro delle donne.

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Cassazione: licenziato il lavoratore che fruisce dei permessi per un disabile ricoverato https://www.lavorosi.it/cassazione-licenziato-il-lavoratore-che-fruisce-dei-permessi-per-un-disabile-ricoverato/ https://www.lavorosi.it/cassazione-licenziato-il-lavoratore-che-fruisce-dei-permessi-per-un-disabile-ricoverato/#respond Tue, 11 Mar 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/cassazione-licenziato-il-lavoratore-che-fruisce-dei-permessi-per-un-disabile-ricoverato/ La Cassazione conferma la legittimità del licenziamento per abuso dei permessi ex legge 104, in caso di ricovero del familiare disabile.

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Con la sentenza n. 5948 del 06.03.2025, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento del dipendente che fruisce dei permessi ex lege 104 in giornate in cui il parente disabile è ricoverato in ospedale ovvero in strutture sanitarie che offrono assistenza continuativa.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della L. 104/1992.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che nei tre giorni di permesso contestati il parente disabile era ricoverato in una struttura sanitaria ed il ricorrente aveva speso un tempo limitatissimo per la visita del medesimo.

La sentenza

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – ritiene non accoglibile la censura mossa dal ricorrente alla pronuncia di merito, secondo cui, ai fini di una legittima fruizione dei permessi ex lege 104/1992, sarebbe idonea un’assistenza al familiare disabile anche svolta in momenti diversi da quelli dell’orario di lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, nel caso di specie, vi è un’altra problematica che detta interpretazione non supera, ossia il ricovero del familiare disabile presso una struttura che gli assicura assistenza sanitaria continuativa e, quindi, come tale del tutto assimilabile ad un ospedale.

Per la sentenza, tale circostanza, come espressamente previsto dalla formulazione legislativa, esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di WST Law & Tax

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