Cassazione: reintegra se il giustificato motivo oggettivo di licenziamento non sussiste
La Cassazione, con l’ordinanza n. 6221 del 09.03.2025, stabilisce che in caso di insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, il lavoratore ha diritto alla reintegra, seguendo la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024.



