LEGGE Archivi - Lavorosì https://www.lavorosi.it/tag/legge/ Associazione per lo sviluppo del lavoro Tue, 24 Mar 2026 12:41:28 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://www.lavorosi.it/wp-content/uploads/2025/11/cropped-favicon-32x32.png LEGGE Archivi - Lavorosì https://www.lavorosi.it/tag/legge/ 32 32 Legge 11 marzo 2026 n. 34 : In Gazzetta la Legge annuale 2026 per le PMI https://www.lavorosi.it/legge-11-marzo-2026-n-34-in-gazzetta-la-legge-annuale-2026-per-le-pmi/ Tue, 24 Mar 2026 12:21:30 +0000 https://www.lavorosi.it/?p=57838 IN Gazzetta Ufficiale la a Legge 11 marzo 2026 n. 34 recante " Legge annuale sulle piccole e medie imprese ". Tutte le misure in materia di lavoro e a sostegno delle PMI.

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È stata pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2026 la Legge 11 marzo 2026, n. 34 sulle piccole e medie imprese. Il provvedimento, promosso dal MIMIT, è finalizzato al rafforzamento del ruolo delle PMI nel sistema economico nazionale attraverso misure volte a favorire l’aggregazione delle imprese minori, rafforzare e al contempo semplificare gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantire  il trasferimento generazionale delle competenze e riordinare discipline dei Confidi, dell’artigianato e delle start-up innovative. In vigore dal 7 aprile prossimo, la Legge stabilisce  :

Agevolazioni fiscali per reti di imprese ( art. 1) –  Per agevolare le imprese che intendono collaborare stabilmente per accrescere la propria competitività e capacità innovativa, la Legge 11 marzo 2026 n. 34 prevede un regime fiscale agevolato in favore delle imprese retiste, limitatamente alle quote degli utili dell’esercizio accantonate ad apposita riserva e destinati agli investimenti previsti dal programma comune di rete.

L’agevolazione consiste in una sospensione d’imposta con riferimento alla quota degli utili dell’esercizio, purché accantonati ad apposita riserva, destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare, entro l’esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete.

L’agevolazione decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 fino al 31 dicembre 2028, a condizione che negli esercizi successivi la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio e non venga meno l’adesione al contratto. L’importo non concorrente alla formazione del reddito non può, in ogni caso, eccedere il limite di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa.

Fondo salvaguardia occupazione ( art. 2 ) – Il provvedimento ridefinisce le finalità del Fondo, istituito ai sensi dell’ art. 43 del DL 19 maggio 2020, n. 34, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’ attività d’impresa. Il Fondo si occupa del salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, anche mediante acquisizione.

Sostegno al settore della moda ( art. 3 ) –  Al fine di sostenere il settore in un momento di transizione verso un’economia ecosostenibile, sono riservate somme fino a 100 milioni di euro per il finanziamento di “mini contratti di sviluppo” nel settore, con importi compresi tra 1 e 20 milioni di euro per ciascun progetto. Sarà compito del MIMIT definire condizioni e modalità di impiego delle risorse.

Centrali consortili e aggregazioni PMI ( art. 4 ) – La Legge annuale sulle PMI attribuisce la qualifica di enti mutualistici di sistema alle Centrali consortili che riuniscono, in forma di società per azioni,  almeno cinque consorzi in tre regioni, ciascuno dei quali con almeno dieci consorziati e fondo patrimoniale mutualistico.

Staffetta generazionale con part time incentivato ( art. 6 ) – In via transitoria, per il biennio 2026 – 2027 e limitatamente a un numero complessivo di lavoratori pari a 1.000, la Legge 11 marzo 2026, n. 34 prevede la possibilità per i lavoratori di richiedere al proprio datore di lavoro la trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a parziale, con una riduzione dell’orario compresa tra il 25 e il 50%, conseguibile anche tramite clausole elastiche o flessibili sull’arco della settimana o del mese.

Tale facoltà è riconosciuta ai dipendenti di aziende con organici fino a 50 unità, a tempo pieno e indeterminato, iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria, con anzianità contributiva ante 1° gennaio 1996 e requisiti idonei a conseguire la pensione entro il 1° gennaio 2028 ( 67 anni di età con 20 anni di contributi nel 2026, un mese di età in più nel 2027 per la pensione di vecchiaia o 42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne con un mese nel 2027 per la pensione anticipata ordinaria ).

Per il periodo di lavoro a orario ridotto, il lavoratore è esentato dal versamento della quota di contributi a suo carico, relativamente alla retribuzione percepita, fino a un massimo di 3.000 euro all’anno, con accredito della contribuzione figurativa per le ore non lavorate.

Gli incentivi al part time vengono concessi a condizione che per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione oraria, il datore di lavoro assuma contestualmente a tempo pieno e indeterminato un under 34.

Le agevolazioni, gestite dall’ INPS, verranno riconosciute nel limite complessivo di 1.000 lavoratori nel biennio e dei limiti di spesa pari a 1 milione di euro per il 2026 e 1,4 milioni di euro per il 2027.

Modelli semplificati per la sicurezza sul lavoro ( art. 10, c. 1, lett. A) ) – In attuazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, la Legge annuale esorta l’ INAIL ad elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della salute e sicurezza su misura delle piccole e medie imprese.

Formazione durante la cassa integrazione ( art. 10, c. 1, lett. B), n.1 ) – Con le modifiche apportate all’ art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene estesa anche in presenza di sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro durante periodi di cassa integrazione. La Legge annuale riconosce così alla formazione preventiva un ruolo attivo non solo nelle fattispecie tipiche (assunzione, cambio mansione, introduzione di attrezzature o sostanze) ma anche nei periodi di inattività o riduzione produttiva, evitando di lasciare i lavoratori privi di aggiornamento per mesi.

Formazione tramite tecnologie virtuali ( art. 10, c.1, lett. B). n. 2 ) – Il comma 5 dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/2008 viene sostituito con un nuovo comma che prevede la possibilità di realizzare le prove pratiche, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature e macchinari tramite moderne tecnologie di simulazione, sia in ambienti reali sia virtuali, così da formare i lavoratori in modo immersivo, personalizzato e molto più vicino ai rischi reali.

Smart working e sicurezza sul lavoro ( art. 11 ) – La disposizione chiarisce che, nelle attività svolte in modalità agile, la consegna annuale dell’informativa assolve agli obblighi prevenzionistici compatibili con lo smart working, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione al di fuori dei locali aziendali.

Attrezzature di lavoro ( art. 12 ) – La Legge interviene anche sull’allegato VII del Testo Unico, includendo tra le attrezzature soggette a verifica periodica le piattaforme di lavoro mobili elevabili e quelle fuoristrada usate nei frutteti. Per queste attrezzature, la verifica diventa obbligatoria ogni tre anni.

Settore HO.RE.CA ( art. 13 ) – Viene introdotta una definizione specifica degli operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore alberghi-ristoranti-catering, richiedendo che almeno il 70% dei ricavi derivi dalla distribuzione a imprese di questi settori.

TU sulle start-up ( art. 24 ) – Conferita al Governo la delega per il riordino della normativa sulle start-up innovative, sulle PMI innovative e sugli incubatori e acceleratori di impresa. La delega prevede la redazione di un testo unico, finalizzato a coordinare le disposizioni vigenti, semplificare gli adempimenti amministrativi e favorire la collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese.

Riforma dell’artigianato ( art. 15 e 16 ) – La Legge 11 marzo 2026, n. 34 delega il Governo a riformare la disciplina dell’artigianato con l’obbiettivo di adeguarlo alle nuove esigenze del mercato, valorizzare la figura dell’imprenditore artigiano e favorire processi di aggregazioni tra imprese del medesimo settore. La legge introduce anche una norma che rafforza la tutela della denominazione “artigianato” nelle attività promozionali e pubblicitarie,  con sanzioni amministrative fino all’1% del fatturato, con un minimo di 25.000 euro, per le imprese che utilizzano impropriamente riferimenti all’ artigianato.

Lotta alle false recensioni ( art. da 18 a 23 ) – Viene introdotta una disciplina contro le recensioni illecite per ristorazione e turismo, stabilendo che siano lecite solo se rilasciate entro 30 giorni dall’utilizzo da chi ha effettivamente fruito del servizio e che perdano validità dopo due anni dalla pubblicazione. Viene inoltre vietato l’acquisto e la cessione di recensioni.

Riordino dei confidi ( art. 7 ) – Conferita al Governo la delega per il riordino della disciplina,  con l’obiettivo di rafforzare il loro ruolo nel supporto finanziario alle PMI.

Valorizzazione dei beni di magazzino ( art. 8 ) – Per facilitare l’accesso al credito bancario,  vengono introdotte modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di cartolarizzazione dei crediti, al fine di consentire la valorizzazione finanziaria dello stock di magazzino.

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Legge 27 febbraio 2026 n. 26 : in Gazzetta la conversione del DL Milleproroghe https://www.lavorosi.it/legge-27-febbraio-2026-n-26-in-gazzetta-la-conversione-del-dl-milleproroghe/ https://www.lavorosi.it/legge-27-febbraio-2026-n-26-in-gazzetta-la-conversione-del-dl-milleproroghe/#respond Sun, 01 Mar 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/legge-27-febbraio-2026-n-26-in-gazzetta-la-conversione-del-dl-milleproroghe/ La Legge 27 febbraio 2026 n. 26 converte il DL Milleproroghe, introducendo modifiche ai termini per esoneri contributivi per giovani, donne e ZES.

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Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del  febbraio 2026, è stata pubblicata la Legge 27 febbraio 2026, n. 26 con cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 ( DL Milleproroghe ), recante “ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi “. [TESTO COORDINATO]

Tra le novità contemplate dal provvedimento il differimento degli esoneri contributivi riconosciuti dal DL 60/2024 (c.d. Decreto Coesione) ai datori di lavoro privato che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato (cd. bonus giovani) ; lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (cd. bonus ZES) o donne in condizioni di svantaggio (cd. bonus donne).  

In sede di conversione il Legislatore non si è limitato al solo differimento dei termini, introducendo modifiche sostanziali  all’ arco temporale entro il quale devono essere realizzate le assunzioni e alle quote di contribuzione agevolabili a partire dal 1° gennaio 2026.

Bonus giovani – Viene  prorogato dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato, o procedere alla trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, di giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato, al fine di usufruire dell’esonero contributivo previsto all’art. 22 del D.L. 60/2024.

L’agevolazione trova applicazione sui complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025. La Legge di conversione dispone la riduzione al 70 per cento della quota di contribuzione agevolabile per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data.

La misura per le assunzioni 2026 può però essere  incrementata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedente (si veda la circolare INPS 90 del 12.05.2025), al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e in misura ponderata per i contratto part time.  

Rimane fermo che l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile (per ciascun lavoratore), elevabile a 650 euro 650 euro se le assunzioni avvengono in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. A queste Regioni, e per le sole assunzioni realizzate a partire dal 31 dicembre 2025,  la Legge di conversione del  Milleproroghe 2026 prevede l’aggiunta nell’elenco di Marche e Umbria. Per l’operatività dell’agevolazione maggiorata resta necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 22, c. 8, del D.L. 60/2024.  

Bonus donne – Del terzetto di agevolazioni del DL Coesione, l’unica a non subire particolari modifiche, è l’esonero contributivo dedicato alle donne svantaggiate di cui all’articolo 23 del D.L. n. 60/2024.  

La Legge di conversione proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio al fine di poter usufruire dell’esonero contributivo totale previsto dalla normativa vigente. 

L’ esonero, per una durata massima di 24 mesi, è riconosciuto ai datori di lavoro che conseguono un incremento occupazionale netto con l’assunzione di :

1.      donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti ;

2.      donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea ;

3.      donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro.

L’esonero contributivo totale, subordinato anch’esso all’ autorizzazione della Commissione UE,  è concesso nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.

Bonus ZES – Al pari del Bonus giovani, anche l’ agevolazione per le Zone Economiche Speciali riceve un restyling sia per quanto riguarda il regime delle decorrenze delle assunzioni, sia per la quota di contribuzione agevolabile. 

Viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati, con organici fino a 10 dipendenti, possono assumere a tempo indeterminato lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna ) alle quali si aggiungono Marche e Umbria.

L’ esonero contributivo può essere riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, fermo restando gli altri requisiti previsti dal Decreto Coesione, ossia che l’assunzione deve riguardare soggetti che over 35 anni e che sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi, o che sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in questione, e che il limite massimo di importo è pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Così come previsto per il Bonus giovani, anche per il Bonus ZES, per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2025 si conferma la percentuale di esonero pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, mentre per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva il riconoscimento di tale esonero totale viene subordinato alla condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Se non viene riscontrato tale incremento occupazionale, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2025 e fino al 30 aprile 2026 la percentuale di esonero viene diminuita al 70 per cento.

Anche in questo caso, l’operatività dell’ esonero è subordinata all’ autorizzazione della Commissione europea. 

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Legge 29 dicembre 2025, n. 217 : Lavoratori frontalieri , in Gazzetta le nuove regole. https://www.lavorosi.it/legge-29-dicembre-2025-n-217-lavoratori-frontalieri-in-gazzetta-le-nuove-regole/ https://www.lavorosi.it/legge-29-dicembre-2025-n-217-lavoratori-frontalieri-in-gazzetta-le-nuove-regole/#respond Tue, 20 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/legge-29-dicembre-2025-n-217-lavoratori-frontalieri-in-gazzetta-le-nuove-regole/ La Legge 29 dicembre 2025, n. 217, pubblicata il 19 gennaio 2026, modifica l'Accordo Italia-Svizzera del 2020 sui lavoratori frontalieri, introducendo novità sul telelavoro.

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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  19 gennaio 2026, la Legge 29 dicembre 2025, n. 217, di ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, in materia di telelavoro. Il protocollo era stato sottoscritto dai due paesi a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il successivo 6 giugno. 

Nello specifico, il provvedimento interviene sull’accordo del 2020 fornendo una definizione di “lavoratore frontaliere”.

In aggiunta alla previsione per cui il lavoratore frontaliere può, in linea di principio, non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza fino a 45 giorni annui per motivi professionali, viene consentito che possa svolgere la sua attività lavorativa in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza fino ad una quota del 25% dell’attività stessa, senza modifiche allo status di lavoratore frontaliere. Questa possibilità – specifica il protocollo – vale per tutti i lavoratori frontalieri definiti dall’Accordo del 2020, compresi quelli a cui si applica il regime transitorio che era stato previsto (articolo 9).

Inoltre, non intervenendo alcuna modifica allo status di lavoratore frontaliere, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente svolta in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al limite del 25% del tempo di lavoro sono considerati giorni di lavoro svolti nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro. Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

L’articolo II del protocollo di modifica prevede la sua entrata in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con cui i due paesi si saranno comunicati formalmente che i presupposti legali interni sono stati adempiuti. In attesa della ratifica ed entrata in vigore del protocollo, un’analoga disposizione era già stata prevista dalla legge di bilancio 2025 all’articolo 1 comma 97 legge n. 207/2024.

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Dal 1° gennaio 2026 smart working , permessi e congedi per i lavoratori affetti da malattie gravi. https://www.lavorosi.it/dal-1-gennaio-2026-smart-working-permessi-e-congedi-per-i-lavoratori-affetti-da-malattie-gravi/ https://www.lavorosi.it/dal-1-gennaio-2026-smart-working-permessi-e-congedi-per-i-lavoratori-affetti-da-malattie-gravi/#respond Mon, 12 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/dal-1-gennaio-2026-smart-working-permessi-e-congedi-per-i-lavoratori-affetti-da-malattie-gravi/ Dal 1° gennaio 2026, nuove tutele lavorative per chi affronta gravi malattie: congedi straordinari, permessi retribuiti e priorità nello smart working.

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Dal 1° gennaio 2026 smart working , permessi e congedi per i lavoratori affetti da malattie gravi.













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Dal 1° gennaio 2026 smart working , permessi e congedi per i lavoratori affetti da malattie gravi.





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A partire dal 1° gennaio 2026, ai lavoratori che affrontano gravi problemi di salute, o che assistono figli minorenni in condizioni critiche, vengono riconosciute in ambito lavorativo nuove e importanti tutele.

La Legge 18 luglio 2025, n. 106 introduce nuovi strumenti di tutela per rafforzare i diritti dei malati con  un congedo straordinario di lunga durata, affiancato da permessi retribuiti aggiuntivi per esami e cure mediche e dal riconoscimento della priorità nell’accesso al lavoro agile.

Le nuove norme vanno ad incidere in un ambito che sino ad oggi era regolato dalla contrattazione collettiva e in tempi più recenti da elaborazioni giurisprudenziali.

Ed infatti, partendo dall’orientamento della Corte di Giustizia Europea ( causa C-5/24 del 11.09.2025 ), la giurisprudenza più recente si è espressa più volte collocando le malattia croniche o invalidanti nell’ambito di applicazione della disciplina antidiscriminatoria con particolare riguardo al il decorso del periodo di comporto previsto dalla Contrattazione nazionale.  Sul punto :  

1.       Corte d’Appello di Palermo: licenziamento per superamento del comporto, quale onere probatorio in capo al lavoratore disabile? [sentenza n. 713 del 05.06.2025 ] ;  

2.       Tribunale di Napoli: lavoratore disabile, l’allungamento del comporto rappresenta un ragionevole accomodamento [ sentenza del 29.05.2025 ] ;

3.       Cassazione: per il lavoratore disabile deve essere previsto un diverso periodo di comporto [ordinanza n. 170 del 07.01.2025] ;

4.       Cassazione: discriminatorio applicare il comporto ordinario al dipendente disabile [ordinanza n. 10640 del 19.04.2024]

Le nuove tutele sono riconosciute ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, a condizione che lo stato di salute sia certificato  dal medico di medicina generale o dal medico che ha in cura il lavoratore. Le tutele riconosciute sono :

Congedo straordinario e conservazione del posto di lavoro – Una volta esauriti i periodi di assenza giustificata, retribuiti e non retribuiti, il lavoratore potrà richiedere un congedo straordinario della durata massima di 24 mesi che potranno essere fruiti anche in modalità frazionata, fatte salve  condizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi.

Durante questo periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto del lavoro. Il rapporto si intende sospeso e, pertanto,  è fatto divieto di svolgere altra attività lavorativa. Il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è possibile riscattarlo versando i relativi contributi.  

Un importante passo in avanti che è stato fatto riguarda i lavoratori autonomi. Il congedo è riconosciuto anche nei loro confronti ma non può superare i 300 giorni nell’anno solare , in deroga al limite ordinario di 150 giorni previsto all’ art. 14 della legge n. 81/2017. Anche in questo caso, il lavoratore non matura il diritto al compenso e il committente può in ogni caso recedere al venir meno dell’interesse alla prestazione.

Priorità per lo smart working – Decorso il periodo di congedo, al lavoratore viene riconosciuto il diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile ove la prestazione lo consenta. La nuova ipotesi s’inserisce nell’ordine di priorità già esistente per i dipendenti: con figli fino a 12 anni d’età; con figli in condizioni di disabilità (senza limiti di età); con disabilità e conseguente necessità di sostegno elevato o molto elevato o caregivers.

Permessi retribuiti – La stessa Legge riconosce ai dipendenti affetti dalle malattie di cui sopra o che hanno figli minorenni con le medesime patologie che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva, anche 10 ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.  

Come per il congedo, anche il permesso deve essere giustificato dal certificato, rilasciato dal medico di medicina generale o dal medico specialista, che attesti l’avvenuta prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.   

In merito alle modalità di fruizione del permesso, con la circ. n. 152 del 19.12.2025, l’ INPS ha fornito le necessari istruzioni precisando che :

1.       i permessi sono fruibili esclusivamente ad ore intere ;

2.       La fruizione è subordinata alla preventiva richiesta al datore di lavoro accompagnata da certificazione medica che attesti lo stato di salute richiesto dalla normativa ;

3.       Il lavoratore è tenuto a fornire idonea attestazione rilasciata dalla struttura presso cui sono state effettuate le prestazioni sanitarie prescritte;

4.       l’indennità è direttamente corrisposta dal datori di lavoro in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente e successivamente dallo stesso recuperata tramite conguaglio con la contribuzione dovuta;

5.       La disciplina dei permessi non trova applicazione né agli iscritti alla Gestione Separata né ai lavoratori autonomi.   

In conclusione, sebbene la Legge 106/2025 segni un doveroso allineamento ai principi di inclusione e accomodamento ragionevole, la tutela offerta appare sbilanciata verso una conservazione del posto di lavoro senza incidere  sul sostegno al reddito del lavoratore. Piuttosto che una riforma organica dello status giuridico del malato grave, siamo di fronte ad un intervento parziale ancorato più ad una logica di contrapposizione  tra piena idoneità e totale assenza, senza valorizzare quelle soluzioni intermedie che, attraverso la rimodulazione di mansioni, orari e carichi di lavoro, consentirebbero la prosecuzione dell’attività lavorativa in attesa del pieno recupero delle condizioni di salute. 

WST Law & Tax














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D.Lgs. n. 31 dicembre 2025 n. 213 : Rischio amianto, le nuove modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza. https://www.lavorosi.it/dlgs-n-31-dicembre-2025-n-213-rischio-amianto-le-nuove-modifiche-al-testo-unico-sulla-sicurez/ https://www.lavorosi.it/dlgs-n-31-dicembre-2025-n-213-rischio-amianto-le-nuove-modifiche-al-testo-unico-sulla-sicurez/#respond Mon, 12 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/dlgs-n-31-dicembre-2025-n-213-rischio-amianto-le-nuove-modifiche-al-testo-unico-sulla-sicurez/ Il D.Lgs. n. 213/2025 introduce nuove modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza, ridefinendo gli standard per i lavoratori esposti all'amianto.

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D.Lgs. n. 31 dicembre 2025 n. 213 : Rischio amianto, le nuove modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza.













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D.Lgs. n. 31 dicembre 2025 n. 213 : Rischio amianto, le nuove modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza.





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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2026, il D. Lgs 31 dicembre 2025, n. 213. Il provvedimento, che entrerà ufficialmente in vigore il 24 gennaio 2026, recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 apporta modiche alla Direttiva ( UE ) 2009/148 relativa alle misure per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro.

La norma apporta modifiche sostanziali al D.Lgs. n. 81/2008 (Titolo IX, Capo III), ridefinendo gli standard di sicurezza per i lavoratori esposti all’amianto. Le nuove disposizioni operano su diversi fronti e aggiornano gli obblighi, le procedure operative e i valori tecnici limite. 

Campo di applicazione ( art. 2 ) – Il nuovo decreto si inserisce in continuità con l’attuale quadro normativo europeo e nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro, confermando i pilastri fondamentali della legislazione vigente:

  • Legge n. 257/1992: Resta fermo il principio della cessazione dell’impiego dell’amianto.
  • D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico): Viene mantenuta la struttura generale di tutela.

Tuttavia, il provvedimento attua una revisione sostanziale degli articoli da 244 a 262 del Testo Unico, a partire dal campo di applicazione ( art. 246 del D.Lgs. n. 81/2008 ) che viene esteso  a tutte le attività lavorative, inclusi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto.   Ad essere revisionato anche l’elenco delle patologie professionali correlate all’amianto con l’ introduzione dell’ allegato XLIII-ter al D.Lgs. n. 81/2008. 

Nuovi obblighi per i datori di lavoro ( art. 4 ) –  Le modifiche apportate all’ art. 248 del TU fanno si che il datore di lavoro, prima di avviare i lavori, sia obbligato ad individuare in via preventiva la possibile presenza di amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari degli immobili. In questa attività, qualora le informazioni non siano reperibili neanche attraverso registri pertinenti, è consentito il ricorso ad operatori qualificati.

Priorità alla rimozione, rispetto alla bonifica ( art. 5 ) –  Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve valutare i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica.

Notifiche agli organi di vigilanza ( art. 6 ) – Tra le modifiche introdotte spicca la revisione dell’articolo 250 del TU, relativo alla notifica obbligatoria all’organo di vigilanza. La nuova formulazione richiede che la comunicazione sia molto più dettagliata rispetto al passato, includendo una descrizione sintetica delle procedure operative: nello specifico, devono essere esplicitate le modalità di protezione e decontaminazione del personale, la gestione dello smaltimento dei rifiuti e, nel caso di lavori in ambienti confinati, i sistemi previsti per il ricambio d’aria.

Sotto il profilo della gestione delle risorse umane, la notifica deve ora riportare il numero complessivo e l’elenco nominativo dei lavoratori assegnabili allo specifico cantiere, indicando per ciascuno i certificati di formazione conseguiti e la data dell’ultima visita medica periodica. A completamento del quadro informativo, il datore di lavoro è tenuto a dettagliare le misure adottate per contenere l’esposizione all’amianto, accompagnate dall’elenco specifico dei dispositivi di protezione che verranno utilizzati.

Controlli sull’esposizione ( art. 9 ) – Altro aggiornamento significativo è quello che riguarda l’articolo 253 del Testo Unico, dedicato al controllo dell’esposizione. La norma stabilisce un periodo di transizione tecnologica per la misurazione delle fibre di amianto: fino al 20 dicembre 2029, sarà ancora consentito l’utilizzo della tradizionale microscopia ottica in contrasto di fase. Tuttavia, a partire dal 21 dicembre 2029, diverrà obbligatorio adottare la microscopia elettronica o metodologie alternative che garantiscano risultati equivalenti o superiori in termini di accuratezza. Questo salto tecnologico è finalizzato a intercettare anche le particelle più sottili, imponendo la rilevazione delle fibre con larghezza inferiore a 0,2 micrometri.

Sospensione dei lavori  ( art. 10 ) – il provvedimento stabilisce l’obbligo di immediata sospensione dei lavori qualora si riscontri il superamento dei valori limite o nel caso in cui emergano, durante l’attività, materiali contenenti amianto non precedentemente identificati in grado di disperdere polveri. In tali circostanze, la prosecuzione delle operazioni nell’area interessata è subordinata all’adozione di idonee misure di protezione per il personale. È inoltre previsto che, a fronte di un superamento dei limiti, si proceda tempestivamente all’individuazione delle cause e alla successiva attuazione delle necessarie misure correttive per ripristinare le condizioni di sicurezza.

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Legge 29 dicembre 2025, n. 198 : In Gazzetta Ufficiale la conversione del DL Sicurezza. https://www.lavorosi.it/legge-29-dicembre-2025-n-198-in-gazzetta-ufficiale-la-conversione-del-dl-sicurezza/ https://www.lavorosi.it/legge-29-dicembre-2025-n-198-in-gazzetta-ufficiale-la-conversione-del-dl-sicurezza/#respond Tue, 06 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/legge-29-dicembre-2025-n-198-in-gazzetta-ufficiale-la-conversione-del-dl-sicurezza/ La Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, converte il DL Sicurezza introducendo importanti novità in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

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Pubblicata nella Gazzetta ufficiale la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile" [TESTO COORDINATO].  Di seguito una prima analisi delle novità apportate:  

Convenzioni per il collocamento obbligatorio dei disabili – Con le modifiche apportate in sede di conversione, il DL Sicurezza amplia la possibilità di ricorso alle convenzioni per l’inserimento dei lavoratori disabili. In particolare  :

1.       Viene elevato dal 10% al 60% il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo di persone disabili ;

2.       E’ previsto che il soggetto destinatario delle convenzioni, per realizzare la commessa di lavoro possa porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto della normativa in materia di distacco e a condizione che il distacco in parola sia esplicitato nella convenzione ;

3.       Viene specificato che, se il distacco avviene sulla base di tali convenzioni, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione;

4.       Vengono inclusi anche gli ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le c.d. società benefit tra i soggetti destinatari con cui possono stipularsi le suddette convenzioni.

Imprese turistico-recettive : formazione entro 30 giorni –  La legge di conversione ha inserito l’art. 1-bis “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”. In considerazione del basso livello di rischio di tali attività e delle modalità di erogazione del servizio, la formazione in materia di salute e sicurezza e l’eventuale addestramento specifico ,devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro).

Parente a crediti – La Legge di conversione ritocca alcuni aspetti procedurali della disciplina della patente a crediti precisando che :

1.       ­ per le violazioni relative al lavoro irregolare ( numeri 21 e 24 dell’Allegato I-bis ), la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza;

2.       Per la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva in merito all’ istaurazione del rapporto di lavoro, con riferimento agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, la decurtazione dei crediti (numero 21 dell’Allegato I-bis) , comporta una riduzione pari a 5 punti per ciascun lavoratore interessato dalla violazione anziché 1, 2 o 3 punti a seconda degli effettivi giorni di lavoro in nero come previsto dalla legislazione previgente ;

3.       ­nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte del lavoratore o una sua inabilità permanente, assoluta o parziale, le competenti procure della Repubblica trasmettano all’INL le informazioni necessarie all’adozione dei provvedimenti, previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali 

Tra le disposizioni contenute nel testo originario del decreto che non hanno subito modifiche durante l’iter di conversione, si segnalano:

Premialità alle imprese virtuose – L’ INAIL è autorizzata, a decorrere dal primo gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in bonus legata all’andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. Sono escluse dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità – L’iscrizione sarà subordinata all’assenza di condanne penali definitive e sanzioni amministrative anche non definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi 3 anni. Viene previsto che, a decorrere dal primo gennaio 2026, sia riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità una quota parte delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d’impresa.

Rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto – E’ previsto che, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato per  l’iscrizione alla Lista di Conformità INL, l’Ispettorato disponga in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

Istituzione del badge di cantiere – Le imprese operanti in specifici settori sono obbligate a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento (già prevista da alcune norme vigenti), dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, viene resa disponibile gratuitamente al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.

Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro –  L’ Ispettorato è autorizzato, per il triennio 2026-2028, ad assumere a tempo indeterminato attraverso concorsi su base regionale, 300 ispettori (famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza). Incrementa la dotazione organica del Comando Carabinieri tutela lavoro di complessive 100 unità.

Interventi in materia di prevenzione e di formazione – L’ INAIL, previo accordo con il Ministero del Lavoro, a decorrere dall’anno 2026, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35 milioni di euro (da ripartire sentita la Conferenza Stato-Regioni), destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, o iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con riferimento al RLS, è previsto che per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplini le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico della formazione, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione aziendale e del livello di rischio dell’attività svolta. Inoltre, è previsto che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione previste da D.Lgs. n. 81/2008 vengano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma SIISL. Entro il 31 dicembre 2026, verranno rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.

Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione – Con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali), entro 90 giorni dalla data odierna, verranno individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro – Inserisce gli infortuni in itinere  degli studenti coinvolti nei percorsi di “formazione scuola-lavoro” (ex PCTO) nell’ambito di applicazione della tutela assicurativa INAIL. Le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti i percorsi di formazione scuola-lavoro non potranno prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.

Borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali. A ulteriore sostegno dei titolari della rendita a superstiti di vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali è riconosciuta una borsa di studio (esente da ogni imposizione fiscale) di importo pari a 3mila euro annui qualora riconosciute ad alunni delle scuole primarie e a studenti delle scuole secondarie di primo; 5mila euro annui per studenti di scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP; di 7mila euro per ogni anno di frequenza in caso di studenti delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli ITS Academy.

Agevolazioni occupazionali solo se le ricerche di personale avvengono attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa. Dal primo aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze dovranno pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro su SIISL. Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, dal primo aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro potranno essere effettuate (dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati) anche tramite il SIISL. Dalla stessa data, le Agenzie per il Lavoro dovranno pubblicareì sul SIISL tutte le posizioni che gestiscono e possano accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.

Tracciamento dei mancati infortuni. Prevede che il Ministero del Lavoro, d’intesa con INAIL, sentite le parti sociali, adotterà , entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti. Le linee guida saranno adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate da INAIL, anche in collaborazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici.

Sorveglianza sanitaria e promozione della salute –  Vengono apportate diverse modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con la possibilità di introdurre nell’ambito della contrattazione collettiva, e a valere sulle risorse allo scopo destinate, misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.

Consultazioni gratuita delle norme UNI –  Trova conferma nella legge di conversione anche la disposizione che attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la promozione della stipula di convenzioni tra l’Inail ed UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche. 

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L'articolo Legge 29 dicembre 2025, n. 198 : In Gazzetta Ufficiale la conversione del DL Sicurezza. proviene da Lavorosì.

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Dal 18 dicembre nuovi obblighi di comunicazione per i beneficiari di cassa integrazione. https://www.lavorosi.it/dal-18-dicembre-nuovi-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari-di-cassa-integrazione/ https://www.lavorosi.it/dal-18-dicembre-nuovi-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari-di-cassa-integrazione/#respond Wed, 17 Dec 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/dal-18-dicembre-nuovi-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari-di-cassa-integrazione/ Dal 18 dicembre 2025, nuove disposizioni obbligano i beneficiari di cassa integrazione a comunicare eventuali attività lavorative al datore di lavoro. La normativa mira a proteggere le aziende e prevenire abusi, con possibili sanzioni disciplinari per omissioni.

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Il quadro normativo degli ammortizzatori sociali si arricchisce di nuove disposizioni operative che modificano sostanzialmente gli obblighi di comunicazione a carico dei beneficiari.

A decorrere dal 18 dicembre 2025, il lavoratore in cassa integrazione che intraprenda un’attività lavorativa durante il periodo di fruizione del trattamento sarà tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro richiedente l’integrazione salariale.

Questa novità, introdotta dall’art. 22 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante disposizioni in materia di semplificazione per le imprese, rappresenta l’ultimo intervento sulla disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali contenuta nell’art. 8 del D.Lgs. n. 148/2015.

Divieto di cumulo e decadenza dal trattamento – In ordine di tempo, la Legge n. 182/2025 segue l’intervento del "Collegato Lavoro" all’art. 6 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203. Tale norma, in vigore dal 12 gennaio 2025, ha introdotto un divieto di cumulo: il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o dipendente durante la CIG non ha diritto al trattamento per le giornate lavorate. Ne consegue che, qualora il lavoratore ometta di comunicare all’INPS lo svolgimento della nuova attività, lo stesso decade integralmente dal diritto al trattamento. Tale perdita del beneficio non è proporzionale alla remunerazione conseguita, ma colpisce l’intero periodo di riduzione o sospensione dell’attività coperto dalla cassa integrazione.

L’ onere verso il datore di lavoro – L’ulteriore onere introdotto dall’art. 22 della L. n. 182/2025 – con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 8 del D.Lgs. n. 148/2015 – impone al lavoratore di informare tempestivamente anche il datore di lavoro. Sebbene tale omissione non sia assistita da una sanzione specifica di legge, essa può configurare gli estremi per una contestazione disciplinare.

La ratio della norma risiede nella necessità di tutelare l’azienda, specialmente nei casi di pagamento diretto con anticipazione in busta paga e successivo conguaglio. L’omessa conoscenza dell’attività del dipendente espone, infatti, il datore di lavoro a gravi criticità gestionali, tra cui emissione di note di rettifica da parte dell’INPS;  azioni di recupero dell’indebito; disconoscimento del conguaglio delle prestazioni già erogate e sanzioni amministrative legate all’infedeltà della denuncia contributiva.  

Il rigore della giurisprudenza – L’importanza di tali adempimenti comunicativi trova conferma nell’ ordinanza n. 31146 del 21.10.2022, con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: è legittimo il licenziamento del lavoratore in cassa integrazione che ometta di comunicare lo svolgimento di un’attività lavorativa, anche qualora questa sia solo potenzialmente remunerativa.

Il caso specifico ha riguardato un dipendente di una compagnia aerea il quale, nonostante la sospensione in CIGS, aveva svolto un periodo di prova di tre mesi presso un altro vettore senza darne notizia né alla società di appartenenza né all’INPS. Tale condotta, finalizzata a percepire indebitamente un doppio trattamento economico, è stata giudicata dai giudici di legittimità come una gravissima violazione dei doveri di correttezza e buona fede.

Per la Corte, il silenzio del lavoratore non ha solo arrecato un danno economico agli enti previdenziali e all’azienda, ma ha leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario, giustificando così la massima sanzione disciplinare, indipendentemente dall’effettivo ammontare del guadagno conseguito.

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Legge 2 dicembre 2025 n. 182 : Servizi a favore di cittadini e imprese. Semplificazioni in materia di lavoro. https://www.lavorosi.it/legge-2-dicembre-2025-n-182-servizi-a-favore-di-cittadini-e-imprese-semplificazioni-in-materia-d/ https://www.lavorosi.it/legge-2-dicembre-2025-n-182-servizi-a-favore-di-cittadini-e-imprese-semplificazioni-in-materia-d/#respond Thu, 04 Dec 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/legge-2-dicembre-2025-n-182-servizi-a-favore-di-cittadini-e-imprese-semplificazioni-in-materia-d/ La Legge 2 dicembre 2025, n. 182 introduce semplificazioni per cittadini e imprese, con focus su lavoro, immigrazione e turismo.

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Pubblicata in G.U. la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante “ Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. “

Il provvedimento, in vigore dal 18 dicembre, è composto da 74 articoli suddivisi in quattro titoli con disposizioni di ampia portata che toccano diversi ambiti. Per quanto riguarda la materia lavoro, la Legge dispone:

Autotutela ( art. 1 )  – La riduzione da 12 a 6 mesi del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Semplificazioni in materia di immigrazione ( art. 4 ) – Vengono semplificate le procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a cittadini extracomunitari, dettate dal Testo unico sull’immigrazione. Aggiornati i requisiti della sistemazione alloggiativa da indicare nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato e gli obblighi relativi allo scambio documentale tra datore di lavoro e sportello unico dell’ immigrazione propedeutici al rilascio del nullaosta. Viene ridotto, inoltre, da 60 a 30 giorni il termine massimo per il rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l’immigrazione nel caso di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.

Guide alpine ( art. 10 )  – La Legge reca semplificazioni per la disciplina della professione di guida alpina, intervenendo sulla Legge n. 6/1989 recante l’ ordinamento della professione.  

Comparto turistico recettivo ( art. 12 ) – Viene integrazione la disciplina volta a incentivare la creazione o la riqualificazione e l’ammodernamento degli alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo.

Rilascio di nulla osta al lavoro ( art. 20 ) – Intervenendo sul TU sull’ immigrazione, viene riconosciuto alle strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale un ruolo attivo nelle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per soggetti stranieri. Queste potranno effettuare la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri, funzione in precedenza riservata all’Ispettorato nazionale del lavoro. Le istanze inoltrate dalle strutture territoriali saranno escluse dall’ asseverazioni al pari di quelle presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Semplificazioni per lavoratori altamente qualificati ( art. 21 ) – Le modifiche apportate riducono da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l’immigrazione (Carta blu UE).

Dipendenti in cassa integrazione, nuovi obblighi comunicativi ( art. 22 ) – Non proprio una semplificazioni è l’introduzione del nuovo obbligo per il lavoratore, che fruisce del trattamento di integrazione salariale di informare immediatamente il datore di lavoro che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa. A differenza dell’ analogo obbligo di comunicazione all’ INPS, sanzionato con la decadenza dall’ integrazione salariale in caso di mancata osservanza, l’ obbligo di comunicazione al datore di lavoro non è assistito da una specifica sanzione ma resta funzionale ad una migliore organizzazione di percorsi di formazione e riqualificazione tipicamente spesso connessi agli ammortizzatori sociali.

Lavoro occasionale in agricoltura ( art. 23 ) – In materia di lavoro occasionale in agricoltura è prorogata anche per l’esercizio 2025 l’applicazione della disciplina relativa alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, di cui ai commi da 344 a 354 della Legge di bilancio 2023. Secondo la detta disciplina le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese dai seguenti soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti alla prestazione, quali : disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali; pensionati; giovani con meno di 25 anni di età impegnati in un ciclo di studi; – detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà. Con il venir meno di uno dei requisiti soggettivi si ha la risoluzione automatica dello stesso. In tali casi, è onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro.

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Legge 1 dicembre 2025 n 179 : La conversione in legge del DL Immigrazione. Norme più snelle per i datori di lavoro. https://www.lavorosi.it/legge-1-dicembre-2025-n-179-la-conversione-in-legge-del-dl-immigrazione-norme-piu-snelle-per-i-d/ https://www.lavorosi.it/legge-1-dicembre-2025-n-179-la-conversione-in-legge-del-dl-immigrazione-norme-piu-snelle-per-i-d/#respond Tue, 02 Dec 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/legge-1-dicembre-2025-n-179-la-conversione-in-legge-del-dl-immigrazione-norme-piu-snelle-per-i-d/ La Legge 1 dicembre 2025, n. 179 introduce modifiche al DL Immigrazione, semplificando le procedure per i datori di lavoro e inasprendo i controlli preventivi. Nuovi termini per nulla osta e contratti, limiti numerici e deroghe per le richieste, e ingressi fuori quota per lavoratori domestici.

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Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 279/2025,  è stata pubblicata la Legge 1 dicembre 2025, n. 179 di conversione, con modificazioni, del DL 3 ottobre 2025, n. 146 recante “ Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonchè di gestione del fenomeno migratorio “.  [TESTO COORDINATO]

La pubblicazione segna un ulteriore passo nella strategia governativa di gestione dei flussi migratori. Le modifiche apportate in sede di conversione del Decreto mirano a razionalizzare le procedure di ingresso e contrastare le pratiche elusive, puntando su due direttrici principali: la semplificazione amministrativa per le imprese e l’inasprimento dei controlli preventivi affidati all’ Ispettorato del Lavoro.

Nuovi termini per nulla osta e stipula del contratto –  Una delle criticità operative maggiormente segnalate dalle associazioni datoriali riguardava i tempi esigui per la formalizzazione dell’assunzione una volta che il lavoratore straniero aveva fatto ingresso in Italia.

A tal fine viene esteso da 7 a 15 giorni il termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione. Il termine decorre dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.

Parimenti, anche il termine entro il quale il datore di lavoro e il lavoratore straniero sono tenuti a sottoscrivere il contratto di soggiorno viene elevato da 8 a 15 giorni decorrenti dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio italiano.

In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, lo straniero, in mancanza di risposte ostative della Questura, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa. L’attività di lavoro può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.

Precompilata e limiti numerici alle richieste – Diviene strutturale la procedura di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell’interno, e ogni datore di lavoro, come utente privato, potrà presentare fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato.

Ruolo delle associazioni datoriali e intermediari – Al contempo viene consolidata la possibilità per organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o tramite i consulenti del lavoro, gli avvocati, i dottori commercialisti e gli esperti contabili di gestire la procedura amministrativa.

Quote massime – Il limite numerico annuale  di tre richieste di nulla osta per ciascun datore di lavoro va incontro a una deroga quando le istanze sono presentate tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o i professionisti abilitati. Con le modifiche apportate in sede di conversione del DL 146/2025, la deroga opera anche nel caso in cui le domande siano  presentate tramite le agenzie di somministrazione.  In ogni caso, la deroga è permessa a condizione che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o compensi dichiarati dal datore di lavoro

Verifiche preventive dell’ Ispettorato – La Legge 179/2025 sposta il baricentro dei controlli dalla fase successiva a quella preventiva. L’INL è ora chiamato a effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro anche in via anticipata sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell ‘Interno. Il controllo, incentrato anche sulla congruenza  tra la capacità economica, volume d’affari e numero di richieste presentate, mira anche al contrasto di pratiche elusive di soggetti economici responsabili dell’inoltro massivo di richieste in assenza dei necessari requisiti strutturali e fabbisogno di manodopera.

Ingressi fuori quota – La legge di conversione introduce la possibilità di destinare ingressi fuori quota  per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza  ad anziani, disabili e bambini dalla nascita fino a 6 anni di età. In favore degli stranieri che hanno completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine, viene esteso in via sperimentale fino al 31.12.2027 da 6 a 12 mesi il termine per la domanda di visto, finalizzata all’ingresso e soggiorno per lavoro subordinato al di fuori delle quote senza che venga prevista la conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Inoltre i termini di rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare sono elevati a 150 giorni dalla richiesta. 

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DL 1 dicembre 2025 n. 180 : Continuità operativa ex ILVA. Nuove misure finanziarie e ammortizzatori sociali. https://www.lavorosi.it/dl-1-dicembre-2025-n-180-continuita-operativa-ex-ilva-nuove-misure-finanziarie-e-ammortizzatori/ https://www.lavorosi.it/dl-1-dicembre-2025-n-180-continuita-operativa-ex-ilva-nuove-misure-finanziarie-e-ammortizzatori/#respond Tue, 02 Dec 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/dl-1-dicembre-2025-n-180-continuita-operativa-ex-ilva-nuove-misure-finanziarie-e-ammortizzatori/ Il DL 1 dicembre 2025 n. 180 introduce nuove misure urgenti per garantire la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, gestiti da Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, con focus su sostegno finanziario e ammortizzatori sociali.

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Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.279 del 01.12.2025, è stato pubblicato il Initiates file downloadDL 1 dicembre 2025, n. 180, racante nuove misure urgenti per gli stabilimenti ex ILVA. Il decreto introduce nuove  misure con l’obiettivo di garantire continuità operativa degli stabilimenti gestiti al momento da Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Trattasi nello specifico di misure di carattere finanziario, per il sostegno al reddito dei lavoratori attraverso la cassa integrazione straordinaria oltre all’estensione di benefici economici alle aziende strategiche ammesse a procedure concorsuali.

Per quanto concerne le misure di sostegno al reddito, l’articolo 4 prevede misure finalizzate al sostegno del reddito e alla formazione professionale dei dipendenti di Acciaierie d’ Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Relativamente al biennio 2025 – 2026, viene autorizzata una spesa per integrare il trattamento economico dei lavoratori dipendenti rispetto attraverso la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Le risorse stanziate ammontano a 8,6 milioni di euro per l’anno corrente e 11,4 milioni di euro per il 2026 e verranno impiegate anche per corsi di formazione e riqualificazione professionale in vista degli interventi ambientali di bonifica necessari per il proseguimento delle attività. Gli oneri sono coperti a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione. Per snellire l’erogazione, gli importi sono accreditati a AdI S.p.A. in A.S. tramite un decreto ministeriale che autorizza l’INPS al trasferimento.

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