CONGEDI Archivi - Lavorosì https://www.lavorosi.it/tag/congedi/ Associazione per lo sviluppo del lavoro Mon, 02 Mar 2026 16:43:31 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://www.lavorosi.it/wp-content/uploads/2025/11/cropped-favicon-32x32.png CONGEDI Archivi - Lavorosì https://www.lavorosi.it/tag/congedi/ 32 32 Congedo parentale paritario. La Camera boccia la proposta di legge https://www.lavorosi.it/congedo-parentale-paritario-la-camera-boccia-la-proposta-di-legge/ https://www.lavorosi.it/congedo-parentale-paritario-la-camera-boccia-la-proposta-di-legge/#respond Thu, 26 Feb 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/congedo-parentale-paritario-la-camera-boccia-la-proposta-di-legge/ La Camera dei Deputati ha respinto la proposta di legge per rendere paritari i congedi parentali tra madri e padri. L'iniziativa mirava ad aumentare l'indennità di maternità e a equiparare i mesi di sospensione dal lavoro per entrambi i genitori.

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La commissione Bilancio della Camera ha detto no alla proposta di legge A.C. 2228 promossa dalle opposizioni per rendere paritari i congedi  tra madri e padri. L’ iniziativa mirava da un lato ad aumentare l’ indennità di maternità e dall’ altro a equiparare i mesi di sospensione dal lavoro per entrambi i genitori. 

Disciplina dei congedi e proposte – In Italia i congedi che possono essere fruiti dai genitori sono di tre tipi :

  • la maternità obbligatoria, prerogativa esclusiva delle donne con congedo di cinque mesi retribuiti all’80%. Diversi  contratti collettivi nazionali portano la retribuzione all’80% della maternità al 100% tramite contributi aziendali ;
  • la paternità obbligatoria, dedicata agli uomini con un congedo di dieci giorni utilizzabile tra i due mesi prima e i cinque mesi dopo la nascita del bambino retribuiti al 100%;
  • i congedi parentali, facoltativi, dura 10 mesi da distribuire sui due genitori, di cui tre dedicati a ciascuno, retribuiti tra l’80% e il 30%, man mano che vengono utilizzati. I mesi sono undici se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.

La proposta di legge  prevedeva di modificare il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, superando la differenza di disciplina tra congedi di paternità e di maternità obbligatori grazie all’introduzione di un congedo di paternità paritario.

In particolare, i padri avrebbero potuto usufruire di un congedo di 5 mesi, spendibili fino a 18 mesi dopo la nascita del figlio. L’indennità sarebbe stata sempre del 100%, così come sarebbe stata aumentata al 100% anche quella della maternità.  

La proposta puntava ad un riequilibrio effettivo, incentivando i congedi per i padri e coprendo integralmente i periodi, per favorire l’occupazione femminile e ridurre il gender gap all’ indomani del recepimento della direttiva su parità e trasparenza retributiva. Secondo l’Istat, in Italia, solo il 32% dei padri usa il congedo rispetto al 97% delle madri, aggravando il divario retributivo del 5% annuo stimato dall’Ocse.

Per coprire le spese derivanti dall’attuazione della legge, la proposta prevedeva uno stanziamento di tre miliardi di euro all’anno a partire dal 2025, grazie ai risparmi di spesa e alle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi SAD ( un esempio di SAD era l’accisa più bassa – poi parificata dal governo a partire dal 1° gennaio – per il diesel rispetto a quella sulla benzina ).  

Il nodo delle coperture – La bocciatura del provvedimento, motivata dai rilievi della relazione tecnica stilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e della verifica fatta sulla relazione dalla Ragioneria generale dello Stato, non chiude il dibattito destinato invece a ritornare di estrema attualità nel corso dei prossimi mesi.

Secondo la relazione tecnica stilata dalla Ragioneria, i fondi individuati dalla proposta delle opposizioni non  sarebbero stati sufficienti a coprire le spese derivanti dalle maggiori tutele previste dalla proposta di legge “formulata in termini meramente programmatici facendo riferimento alla rimodulazione o alla soppressione di misure indeterminate per far fronte a oneri certi e qualificati. “ 

Secondo la Ragioneria la proposta  avrebbe comportato costi per 3,7 miliardi di euro nel 2026, in crescita negli anni successivi fino a 4,6 miliardi di euro annui dal 2035, calcolando solo i costi relativi a lavoratori e lavoratrici iscritti all’INPS.  

Un occasione persa ? – Il nodo delle coperture economiche non sembra rappresentare uno scoglio insormontabile. Sebbene i rilievi tecnici abbiano bloccato l’iter, esiste la possibilità concreta che il provvedimento venga riproposto già in occasione della prossima legge di bilancio o, in alternativa, con la prossima legislatura.  

Il dibattito si inserisce in un contesto in cui l’Italia continua a occupare le ultime posizioni in Europa in materia di equità dei congedi tra genitori. Mentre il nostro sistema fatica a trovare un equilibrio finanziario, paesi come la Spagna , la Francia , la Germania o la Svezia offrono già modelli consolidati con coperture economiche al 100% e durate decisamente più ampie.  

 Per riprendere i precedenti esempi, in Spagna i congedi sono stati recentemente equiparati  , riconoscendo 16 settimane sia alle madri che ai padri, non trasferibili e retribuite al 100%. Nei paesi nordici, come la Svezia, vengono garantiti quasi 500 giorni di congedo da dividere tra i genitori, con quote riservate ai padri, mentre la  Francia offre 28 giorni di congedo paternità di cui 7 obbligatori.  

Questi aspetti confermano la necessità di nuove politiche strutturali a sostegno della genitorialità. L’attuazione di una reale parità nei tempi di cura non contribuisce esclusivamente al benessere del nucleo familiare, ma agisce come motore per l’occupazione femminile, contribuendo a scardinare i pregiudizi di genere che ancora limitano il mercato del lavoro.

Questa visione lungimirante appare dunque indispensabile per stimolare la crescita economica e assicurare la sostenibilità di una società che sia, al contempo, più equa e inclusiva.

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INPS : Legge di bilancio, congedi parentali estesi. Domande per periodi pregressi per i soli dipendenti. https://www.lavorosi.it/inps-legge-di-bilancio-congedi-parentali-estesi-domande-per-periodi-pregressi-per-i-soli-dipende/ https://www.lavorosi.it/inps-legge-di-bilancio-congedi-parentali-estesi-domande-per-periodi-pregressi-per-i-soli-dipende/#respond Mon, 26 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-legge-di-bilancio-congedi-parentali-estesi-domande-per-periodi-pregressi-per-i-soli-dipende/ L'INPS ha aggiornato le disposizioni sui congedi parentali, estendendo il periodo di fruizione per i dipendenti a 14 anni. Le nuove norme non si applicano ai lavoratori autonomi.

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Con il mess. n. 251 del 26.01.2026 , l’ INPS ha fornito nuove indicazioni in materia di congedo parentale a seguito delle modifiche introdotte  dall’ art.1, comma 219, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

La Legge di bilancio 2026 ha modificato gli articoli 32, 34 e 36 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, estendendo da dodici a quattordici anni l’arco temporale entro cui i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale.

I congedi con indennità previsti dagli articoli 32, 34 e 36 del Dlgs 151/2001 sono utilizzabili da entrambi i genitori. Più specificamente, per i lavoratori dipendenti, la madre può usufruire di massimo sei mesi di congedo dalla fine del periodo di congedo di maternità ed entro i primi 14 anni del figlio, mentre il padre ha diritto a un massimo sei mesi elevabili a sette per un totale complessivo massimo di 10 mesi (11 se il padre si astiene per almeno tre mesi) dalla data di nascita per il padre.  In caso di adozione o affidamento, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, fermo restando il limite della maggiore età.

Estensione limitata ai dipendenti – L’INPS precisa che la modifica normativa riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti. I limiti temporali previsti invece per i genitori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi restano invariati. Pertanto, per i primi continua ad applicarsi il termine dei dodici anni, mentre per secondi il congedo parentale resta fruibile entro il primo anno di vita del figlio o entro un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.  

Decorrenza delle nuove disposizioni –  L’Istituto chiarisce inoltre che, qualora tra l’entrata in vigore della norma ( 1° gennaio ) e l’aggiornamento della procedura ( 8 gennaio ) non sia stato possibile presentare la domanda in via preventiva, sarà comunque consentito l’invio di istanze per periodi di congedo pregressi.

Fonte : INPS 

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INPS: Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito e genitorialità, sintesi delle principali misure 2026 https://www.lavorosi.it/inps-ammortizzatori-sociali-e-sostegno-al-reddito-e-genitorialita-sintesi-delle-principali-misure/ https://www.lavorosi.it/inps-ammortizzatori-sociali-e-sostegno-al-reddito-e-genitorialita-sintesi-delle-principali-misure/#respond Sun, 18 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-ammortizzatori-sociali-e-sostegno-al-reddito-e-genitorialita-sintesi-delle-principali-misure/ L'INPS ha pubblicato la circolare n. 1 del 15.01.2026, che riassume le principali misure in tema di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito e genitorialità per il 2026.

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Con la circ. n. 1 del 15.01.2026, l’ INPS offre un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie introdotte da :   

  • Decreto Legge 1 dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, con specifiche integrazioni alla CIGS;,
  • Legge 2 dicembre 2025, n. 182, che introduce modifiche procedurali e obblighi informativi per i lavoratori in materia di integrazioni salariali;
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che proroga e rifinanzia numerosi strumenti di sostegno al reddito, sia in costanza di rapporto di lavoro sia a seguito di cessazione.  

La circolare offre anche una breve disamina delle novità in materia di NASpI , congedi parentali e visite mediche fiscali. 

Nuovi obblighi di comunicazione – Ai sensi dell’ art. 22 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, in capo ai percettori dei trattamenti di integrazione salariale che svolgono attività lavorativa durante il periodo di fruizione del trattamento è stato introdotto un nuovo adempimento . Oltre all’obbligo di comunicazione dello svolgimento dell’attività lavorativa alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, già previsto dalla vigente normativa a pena di decadenza, dal 18 dicembre 2025 la medesima comunicazione deve essere resa anche al datore di lavoro ( Dal 18 dicembre nuovi obblighi di comunicazione per i beneficiari di cassa integrazione ). 

AMMORTIZZATORI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO : 

La Legge di bilancio ha poi introdotto diverse novità in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro(art. 1, co. da 165 a 168 e da 171 a 173, L 30 dicembre 2025 n. 199). 

Imprese operanti in aree di crisi industriale complessa – Sono stanziate ulteriori risorse (100 milioni di euro per l’anno 2026) per la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.  

Esonero contributo addizionale per imprese in aree di crisi industriale complessaE’ prevista la proroga, per l’anno 2026, dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive autorizzate all’utilizzo della CIGS appartenenti a imprese situate nelle aree di crisi industriale complessa. Tale beneficio, già previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, consente ai datori di lavoro di usufruire dell’esonero per un ulteriore periodo massimo complessivo di autorizzazione pari a 12 mesi.  

CIGS per cessazione di attività – Prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione dell’attività concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali, sia all’ambito di applicazione della CIGS, per un periodo non superiore a 12 mesi nell’arco dell’anno 2026.

Prorogate, per l’anno 2026, anche le misure in favore dei i datori di lavoro per i quali, all’esito di un programma aziendale di cessazione dell’attività produttiva, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

Per effetto di tale proroga, per l’anno 2026 può essere autorizzato un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per una durata massima di 6 mesi, non ulteriormente prorogabile, qualora il datore di lavoro abbia cessato o cessi l’attività produttiva e siano presenti concrete prospettive di riassorbimento dei lavoratori coinvolti (Circ. n. 121 del 13.08.2025 ).  

Proroga CIGS gruppo ILVAProrogata per l’anno 2026 l’integrazione del trattamento economico in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali, nel corso dell’anno, sia avviato o prorogato il ricorso alla CIGS (art. 4, DL 01 dicembre 2025 n. 180). L’intervento, previsto anche in relazione a iniziative di formazione professionale funzionali alla gestione delle attività di bonifica, è rinnovato nel rispetto di un preciso limite di spesa pari, per l’anno 2026, a 19 milioni di euro.  

Call center – Finanziato, anche per l’anno 2026, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, il trattamento di integrazione salariale in deroga previsto in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore a 50 unità nel semestre precedente. La misura, concessa in deroga alla vigente normativa in materia di integrazione salariale straordinaria consiste in un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi, la cui erogazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali contenenti le indicazioni relative all’impresa beneficiaria, al periodo di concessione e alla modalità di pagamento prevista. I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.  

CIGS per imprese con rilevanza economica strategicaPer le imprese considerate di interesse strategico nazionale, che occupano almeno mille lavoratori dipendenti, impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine, può essere autorizzato, in via eccezionale, un ulteriore periodo di CIGS. Tale ulteriore periodo è subordinato a una specifica domanda da parte del datore di lavoro e viene autorizzato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in deroga agli art. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Il trattamento è concesso in continuità con le tutele già riconosciute, con l’obiettivo di salvaguardare sia il livello occupazionale sia il patrimonio di competenze dell’impresa interessata. L’ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31° dicembre 2026. L’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.  

CIGS per processi riorganizzativi o di risanamento complessi Prorogata per l’anno 2026 anche la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata.

L’ulteriore periodo di CIGS può avere la durata di 12 mesi per le causali di riorganizzazione aziendale e contratti di solidarietà e di 6 mesi per la causale di crisi aziendale. 

NASPI , CONGEDI E VISITE FISCALI :  

NASpI Anticipata – A partire dal 1° gennaio 2026, la Legge di bilancio un nuovo meccanismo di erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità (cd. NASpI anticipata): la prestazione non è più erogata in un’unica soluzione, ma in due rate (70% + 30% entro 6 mesi dalla domanda), previa verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il beneficio.  

Estensione del congedo parentale – La legge di Bilancio 2026 ha modificato il decreto legislativo n. 151/2001, portando a 14 anni il limite massimo di età del figlio entro cui i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale, sia in caso di nascita sia in situazioni di adozione o affidamento. L’estensione amplia il margine temporale a disposizione delle famiglie per la gestione dei tempi di cura, intervenendo su un diritto già previsto ma circoscritto ai primi 12 anni di vita del minore.  

Visite fiscali – Per contrastare la carenza di medici fiscali, la legge di Bilancio ha introdotto la possibilità di coinvolgere medici specializzandi e laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di formazione in medicina generale. Queste figure potranno essere incaricate, nei soli casi di necessità, ad effettuare le visite fiscali su incarico dell’INPS, con contratti di collaborazione e nei limiti delle risorse disponibili.  

IDIS – Per l’ indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo viene adeguato il limite reddituale pari a 35.000 € con requisiti contributivi più flessibili.

Fonte: INPS  

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Dal 1° gennaio 2026 smart working , permessi e congedi per i lavoratori affetti da malattie gravi. https://www.lavorosi.it/dal-1-gennaio-2026-smart-working-permessi-e-congedi-per-i-lavoratori-affetti-da-malattie-gravi/ https://www.lavorosi.it/dal-1-gennaio-2026-smart-working-permessi-e-congedi-per-i-lavoratori-affetti-da-malattie-gravi/#respond Mon, 12 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/dal-1-gennaio-2026-smart-working-permessi-e-congedi-per-i-lavoratori-affetti-da-malattie-gravi/ Dal 1° gennaio 2026, nuove tutele lavorative per chi affronta gravi malattie: congedi straordinari, permessi retribuiti e priorità nello smart working.

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Dal 1° gennaio 2026 smart working , permessi e congedi per i lavoratori affetti da malattie gravi.













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Dal 1° gennaio 2026 smart working , permessi e congedi per i lavoratori affetti da malattie gravi.





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A partire dal 1° gennaio 2026, ai lavoratori che affrontano gravi problemi di salute, o che assistono figli minorenni in condizioni critiche, vengono riconosciute in ambito lavorativo nuove e importanti tutele.

La Legge 18 luglio 2025, n. 106 introduce nuovi strumenti di tutela per rafforzare i diritti dei malati con  un congedo straordinario di lunga durata, affiancato da permessi retribuiti aggiuntivi per esami e cure mediche e dal riconoscimento della priorità nell’accesso al lavoro agile.

Le nuove norme vanno ad incidere in un ambito che sino ad oggi era regolato dalla contrattazione collettiva e in tempi più recenti da elaborazioni giurisprudenziali.

Ed infatti, partendo dall’orientamento della Corte di Giustizia Europea ( causa C-5/24 del 11.09.2025 ), la giurisprudenza più recente si è espressa più volte collocando le malattia croniche o invalidanti nell’ambito di applicazione della disciplina antidiscriminatoria con particolare riguardo al il decorso del periodo di comporto previsto dalla Contrattazione nazionale.  Sul punto :  

1.       Corte d’Appello di Palermo: licenziamento per superamento del comporto, quale onere probatorio in capo al lavoratore disabile? [sentenza n. 713 del 05.06.2025 ] ;  

2.       Tribunale di Napoli: lavoratore disabile, l’allungamento del comporto rappresenta un ragionevole accomodamento [ sentenza del 29.05.2025 ] ;

3.       Cassazione: per il lavoratore disabile deve essere previsto un diverso periodo di comporto [ordinanza n. 170 del 07.01.2025] ;

4.       Cassazione: discriminatorio applicare il comporto ordinario al dipendente disabile [ordinanza n. 10640 del 19.04.2024]

Le nuove tutele sono riconosciute ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, a condizione che lo stato di salute sia certificato  dal medico di medicina generale o dal medico che ha in cura il lavoratore. Le tutele riconosciute sono :

Congedo straordinario e conservazione del posto di lavoro – Una volta esauriti i periodi di assenza giustificata, retribuiti e non retribuiti, il lavoratore potrà richiedere un congedo straordinario della durata massima di 24 mesi che potranno essere fruiti anche in modalità frazionata, fatte salve  condizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi.

Durante questo periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto del lavoro. Il rapporto si intende sospeso e, pertanto,  è fatto divieto di svolgere altra attività lavorativa. Il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è possibile riscattarlo versando i relativi contributi.  

Un importante passo in avanti che è stato fatto riguarda i lavoratori autonomi. Il congedo è riconosciuto anche nei loro confronti ma non può superare i 300 giorni nell’anno solare , in deroga al limite ordinario di 150 giorni previsto all’ art. 14 della legge n. 81/2017. Anche in questo caso, il lavoratore non matura il diritto al compenso e il committente può in ogni caso recedere al venir meno dell’interesse alla prestazione.

Priorità per lo smart working – Decorso il periodo di congedo, al lavoratore viene riconosciuto il diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile ove la prestazione lo consenta. La nuova ipotesi s’inserisce nell’ordine di priorità già esistente per i dipendenti: con figli fino a 12 anni d’età; con figli in condizioni di disabilità (senza limiti di età); con disabilità e conseguente necessità di sostegno elevato o molto elevato o caregivers.

Permessi retribuiti – La stessa Legge riconosce ai dipendenti affetti dalle malattie di cui sopra o che hanno figli minorenni con le medesime patologie che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva, anche 10 ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.  

Come per il congedo, anche il permesso deve essere giustificato dal certificato, rilasciato dal medico di medicina generale o dal medico specialista, che attesti l’avvenuta prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.   

In merito alle modalità di fruizione del permesso, con la circ. n. 152 del 19.12.2025, l’ INPS ha fornito le necessari istruzioni precisando che :

1.       i permessi sono fruibili esclusivamente ad ore intere ;

2.       La fruizione è subordinata alla preventiva richiesta al datore di lavoro accompagnata da certificazione medica che attesti lo stato di salute richiesto dalla normativa ;

3.       Il lavoratore è tenuto a fornire idonea attestazione rilasciata dalla struttura presso cui sono state effettuate le prestazioni sanitarie prescritte;

4.       l’indennità è direttamente corrisposta dal datori di lavoro in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente e successivamente dallo stesso recuperata tramite conguaglio con la contribuzione dovuta;

5.       La disciplina dei permessi non trova applicazione né agli iscritti alla Gestione Separata né ai lavoratori autonomi.   

In conclusione, sebbene la Legge 106/2025 segni un doveroso allineamento ai principi di inclusione e accomodamento ragionevole, la tutela offerta appare sbilanciata verso una conservazione del posto di lavoro senza incidere  sul sostegno al reddito del lavoratore. Piuttosto che una riforma organica dello status giuridico del malato grave, siamo di fronte ad un intervento parziale ancorato più ad una logica di contrapposizione  tra piena idoneità e totale assenza, senza valorizzare quelle soluzioni intermedie che, attraverso la rimodulazione di mansioni, orari e carichi di lavoro, consentirebbero la prosecuzione dell’attività lavorativa in attesa del pieno recupero delle condizioni di salute. 

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INPS – Circ. n. 152 del 19.12.2025 : Dal 1° gennaio nuovi permessi retribuiti per gravi patologie https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-152-del-19122025-dal-1-gennaio-nuovi-permessi-retribuiti-per-gravi-patologie/ https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-152-del-19122025-dal-1-gennaio-nuovi-permessi-retribuiti-per-gravi-patologie/#respond Wed, 07 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-152-del-19122025-dal-1-gennaio-nuovi-permessi-retribuiti-per-gravi-patologie/ La circolare INPS n. 152 del 19.12.2025 introduce nuovi permessi retribuiti per lavoratori affetti da gravi patologie, a partire dal 1° gennaio 2026.

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Con la circ. n. 152 del 19.12.2025, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce ulteriori permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche in favore di :

  1.  lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche,  
  2. genitori di figli minori con le medesime patologie.

La misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, interessa i lavoratori dipendenti del settore privato e comporta specifici adempimenti per i datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’anticipazione dell’indennità economica e la conseguente  esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.

L’articolo 2, comma 1 della recente Legge n. 106/2025, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire – in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro – di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.

I permessi sono riconosciuti anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo ha stabilito anche che, per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo, ai lavoratori compete un’indennità economica.

È richiesto, inoltre, che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all’interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

La norma precisa che il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati e, pertanto, la disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.  

Trattandosi di ore di permesso, inoltre, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso. Precisazione che risulta necessaria considerato che, ai sensi dell’ art.1, comma 1 della medesima Legge, al lavoratore, sia pubblico che privato, affetto da malattie oncologiche o malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, è concessa anche la facoltà di accedere ad un congedo straordinario per un periodo massimo di 24 mesi, la cui fruizione è subordinata all’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata, retribuita o non retribuita, spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo. Durante questo periodo il rapporto si ritiene sospeso.

Infine, per quanto riguarda l’indennità economica per i lavoratori del settore privato,  la circolare in commento specifica che, nel settore privato, l’indennità di cui al citato comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’INPS (comma 3, articolo 2, Legge n. 106/2025).

La circolare include indicazioni sugli adempimenti del lavoratore del settore privato e le istruzioni a loro riferite per la compilazione della denuncia contributiva mensile. 

Fonte: INPS 

L'articolo INPS – Circ. n. 152 del 19.12.2025 : Dal 1° gennaio nuovi permessi retribuiti per gravi patologie proviene da Lavorosì.

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INPS – Mess. n. 3368 del 10.11.2025 : Settore marittimo e aviazione civile. Novità per i datori di lavoro https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-3368-del-10112025-settore-marittimo-e-aviazione-civile-novita-per-i-datori-di/ https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-3368-del-10112025-settore-marittimo-e-aviazione-civile-novita-per-i-datori-di/#respond Mon, 10 Nov 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-3368-del-10112025-settore-marittimo-e-aviazione-civile-novita-per-i-datori-di/ L'INPS annuncia che dal 1° gennaio 2026 i datori di lavoro del settore marittimo e dell'aviazione civile dovranno applicare il sistema di anticipazione e conguaglio per prestazioni previdenziali diverse dalla malattia.

L'articolo INPS – Mess. n. 3368 del 10.11.2025 : Settore marittimo e aviazione civile. Novità per i datori di lavoro proviene da Lavorosì.

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Novità per i datori di lavoro del settore marittimo e dell’aviazione civile, dal 1° gennaio 2026 non sarà più facoltativa la scelta dell’applicazione del sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni previdenziali diverse dalla malattia. È quanto comunica l’INPS con il mess. n. 3368 del 10.11.2025 .

Dal nuovo anno, infatti, tutti i datori di lavoro di questi settori dovranno obbligatoriamente applicare il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia: congedo di maternità; congedo di paternità (alternativo e obbligatorio); congedo parentale; rriposi giornalieri per allattamento; permessi legge 104/1992; congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità grave; donazione sangue e/o midollo osseo.

Continuano invece ad essere erogate in modalità diretta dall’INPS le seguenti prestazioni del settore marittimo, ossia : indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale; indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare; indennità per inabilità temporanea per lavoratori marittimi in continuità di rapporto; temporanea inidoneità all’imbarco per malattia comune (legge "Focaccia").

Con il sistema di anticipazione e conguaglio le aziende dovranno anticipare le prestazioni ai dipendenti e procedere al conguaglio tramite denuncia contributiva UNIEMENS richiedendo il nuovo codice di autorizzazione se non già richiesto. L’INPS ricorda che, per quanto riguarda i lavoratori marittimi, il conguaglio riguarda solo quelli in continuità di rapporto di lavoro o con evento verificatosi durante la vigenza del rapporto.

Fonte: INPS

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INPS – Mess. n. 3322 del 5.11.2025 : Congedo obbligatorio al genitore intenzionale. Riesame delle domande. https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-3322-del-5112025-congedo-obbligatorio-al-genitore-intenzionale-riesame-delle-do/ https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-3322-del-5112025-congedo-obbligatorio-al-genitore-intenzionale-riesame-delle-do/#respond Thu, 06 Nov 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-3322-del-5112025-congedo-obbligatorio-al-genitore-intenzionale-riesame-delle-do/ L'INPS, con il messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025, chiarisce il riesame delle domande di congedo obbligatorio per il genitore intenzionale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale.

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Nel luglio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 27-bis del Testo Unico sulla maternità e paternità, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne che risultano genitori nei registri dello stato civile.

All’ esito della sentenza n. 115/2025, l’ INPS aveva recepito la decisione con il mess. n. 2450 del 7.08.2025 nel quale erano state fornite istruzioni alle potenziali fruitrici del congedo, senza trattare di aspetti attinenti il possibile riesame di domande presentate prima del 24 luglio 2025.  

Con il mess. n. 3322 del 5.11.2025, L’ INPS precisa che la pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti. In conseguenza di ciò, le fruizioni del congedo già avvenute non possono essere considerate prestazioni indebite anche se anticipate dal datore di lavoro.

Inoltre, per le  domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso, l’ INPS fa sapere che procederà al riesame, su istanza di parte e nel rispetto dei termini di prescrizione ( un anno da quando la prestazione è dovuta ) e decadenza ( un anno dalla definizione del procedimento amministrativo ). 

Fonte: INPS

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Freelance, maternità e paternità per gli iscritti alla Gestione Separata. https://www.lavorosi.it/freelance-maternita-e-paternita-per-gli-iscritti-alla-gestione-separata/ https://www.lavorosi.it/freelance-maternita-e-paternita-per-gli-iscritti-alla-gestione-separata/#respond Mon, 29 Sep 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/freelance-maternita-e-paternita-per-gli-iscritti-alla-gestione-separata/ Scopri le tutele per maternità e paternità per freelance e collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS. Accesso a indennità economiche e requisiti dettagliati.

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Negli ultimi anni le tutele per la genitorialità hanno esteso il proprio raggio anche oltre il lavoro dipendente. Oggi, chi lavora come lavoratore autonomo o con un contratto di collaborazione continuativa può accedere a indennità economiche in caso di gravidanza, parto, adozione o affidamento.

Nonostante ciò l’ INPS ha preso atto che il più delle volte i destinatari di queste tutele non sempre sono a conoscenza dell’estensione di queste tutele. Per questo l’ Istituto ha offerto un quadro riepilogativo aggiornato delle prestazioni pubblicato sul proprio portale istituzionale.

L’Istituto spiega che anche i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata  hanno diritto a un sostegno economico durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino, anche in caso di adozione o affidamento di un minore.

I requisiti per poter ricevere l’indennità di maternità o paternità sono:

  • essere iscritto alla Gestione Separata INPS;
  • non essere in pensione;
  • non avere già un’altra assicurazione obbligatoria per la maternità (per esempio, se si ha anche un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che ha la priorità);
  • avere versato almeno un mese di contributi alla Gestione separata nei 12 mesi prima del periodo di maternità/paternità.

Per i co.co.co. l’indennità spetta anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente, in base al principio dell’automaticità delle prestazioni, mentre i liberi professionisti sono responsabili dei propri versamenti contributivi.

In generale, il periodo di maternità copre 5 mesi: 2 prima della data presunta del parto e 3 dopo la data effettiva. È anche possibile decidere di iniziare la maternità un mese prima del parto o dal momento del parto: l’INPS non richiede certificati medici specifici, ma è onere della lavoratrice comunicarlo nella domanda di maternità online. Durante i 5 mesi non c’è obbligo di astensione dall’attività lavorativa, ma è possibile continuare a lavorare e percepire ugualmente l’indennità.
Invece, in caso di gravi complicanze della gravidanza, o quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli per la lavoratrice, ASL e DTL dispongono provvedimenti di interdizione anticipata e prorogata, che obbligano all’astensione dal lavoro prima dei 2 mesi ante partum ed, eventualmente, fino a 7 mesi dopo la nascita del bambino.

Qualora nell’anno precedente all’evento di maternità la lavoratrice abbia percepito un reddito al di sotto degli 8.145 euro rivalutato annualmente (9.456,53 euro per il 2025), può richiedere l’indennità di maternità per gli ulteriori 3 mesi immediatamente successivi al periodo di maternità/paternità.

Per quanto riguarda i papà, il congedo di paternità è fruibile se la mamma non può usufruirne (per morte, grave infermità, abbandono del figlio) o se il figlio viene affidato solo al padre. Il congedo dura quanto il periodo non usato dalla mamma (o 3 mesi dal parto, se la mamma non lavora). Anche il papà non è obbligato ad astenersi dal lavoro e ha diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità se nell’anno precedente l’evento di paternità ha un reddito inferiore a 8.145 euro (9.456,53 euro per il 2025).

L’indennità è pari all’80% di 1/365 del reddito utile ai fini contributivi, che viene erogata direttamente dall’INPS tramite bonifico su conto corrente o bonifico postale.

L’Istituto ricorda di comunicare la data di nascita del bambino entro 30 giorni dal parto e che il diritto all’indennità si “perde” dopo un anno dalla fine del periodo indennizzabile. 

Fonte : INPS

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INPS – Mess. n. 2450 del 7.08.2025 : Congedo obbligatorio di paternità anche alla madre intenzionale https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-2450-del-7082025-congedo-obbligatorio-di-paternita-anche-alla-madre-intenzion/ https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-2450-del-7082025-congedo-obbligatorio-di-paternita-anche-alla-madre-intenzion/#respond Mon, 01 Sep 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-mess-n-2450-del-7082025-congedo-obbligatorio-di-paternita-anche-alla-madre-intenzion/ L'INPS recepisce la sentenza della Corte Costituzionale che estende il congedo obbligatorio di paternità anche alla madre intenzionale in coppie omogenitoriali femminili.

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L’INPS, con mess. n. 2450 del 7.08.2025 , ha recepito la sentenza n. 115 del 6.05.2025 della Corte Costituzionale in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile .

Pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo).

La madre intenzionale lavoratrice che vorrà fruire del richiamato periodo di astensione dovrà comunicarlo:

  • al datore di lavoro, se costui anticipa l’indennità per conto dell’Inps;
  • all’istituto di previdenza, se il datore non anticipa l’indennità o nel caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni.

La fruizione del congedo e l’anticipazione della relativa indennità spettano solo al lavoratore padre che risulti tale nei registri di stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento.

Così pure, in caso di lavoratrice madre intenzionale, la stessa, come stabilito dalla sentenza in oggetto, deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.

Per “madre intenzionale” in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla “madre biologica” sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.

Durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo può avvenire a partire dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale.

 

Fonte: INPS

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Legge 18 luglio 2025 n. 106 : Congedi, permessi e smart working per malattie oncologiche, invalidanti e croniche. https://www.lavorosi.it/legge-18-luglio-2025-n-106-congedi-permessi-e-smart-working-per-malattie-oncologiche-invalidant/ https://www.lavorosi.it/legge-18-luglio-2025-n-106-congedi-permessi-e-smart-working-per-malattie-oncologiche-invalidant/#respond Sun, 27 Jul 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/legge-18-luglio-2025-n-106-congedi-permessi-e-smart-working-per-malattie-oncologiche-invalidant/ La Legge 18 luglio 2025 n. 106 introduce nuove disposizioni per congedi, permessi e smart working per lavoratori con malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

L'articolo Legge 18 luglio 2025 n. 106 : Congedi, permessi e smart working per malattie oncologiche, invalidanti e croniche. proviene da Lavorosì.

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Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 171 del 25.07.2025 è stata pubblicata la Legge 18 luglio 2025 n. 106 recante  “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.

In vigore a far data dal 9 agosto, il provvedimento era atteso da tutti i lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti , croniche o rare in possesso di una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74%.

 La Legge, composta da 5 articoli, prevede in via aggiuntiva rispetto ai permessi e congedi già spettanti in base alla legislazione o ai contratti collettivi nazionali di lavoro :  

Congedo di 24 mesi e conservazione del posto di lavoro ( art. 1, comma 1 ) – Dipendenti pubblici e privati potranno richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi decorrenti  dall’ esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualsiasi titolo. Durante i periodi di congedo, ai sensi della Legge 106/2025, il dipendente conserva il posto di lavoro senza diritto alla retribuzione e non può svolgere altra attività lavorativa.

Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è riconosciuta la facoltà all’interessato di riscattare i periodi di congedo non coperti da contribuzione la normativa vigente.

Sono comunque fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Certificazione delle patologie invalidanti ( art. 1, comma 2 )  – Patologia e invalidità dovranno essere certificati da medici operanti in strutture pubbliche o private, a partire dal medico di base.

Priorità per il lavoro agile ( art. 1, comma 4 )  –  Decorso il periodo di congedo biennale, al lavoratore dipendente viene riconosciuto, ove la prestazione lo consenta ,  il diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile nelle forme e modi previsti dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81. La nuova ipotesi s’inserisce nell’ordine di priorità già esistente per i dipendenti: con figli fino a 12 anni d’età; con figli in condizioni di disabilità (senza limiti di età); con disabilità e conseguente necessità di sostegno elevato o molto elevato o caregivers.

Sospensione dell’ attività per il lavoratore autonomo ( art. 1, comma 3 ) – Per i lavoratori autonomi, sia professionisti che occasionali, è prevista la sospensione dell’esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.

Permessi visite mediche dipendenti e figli ( Art 2 )– A decorrere dal 1° gennaio 2026, vengono riconosciute 10 ore annue di permesso, coperti da indennità economica e copertura previdenziale figurativa, per lo svolgimento di visite, esami strumentali analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata.

Potranno farne richiesta i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche “ in fase attiva o in follow-up precoce” , oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Alle stesse condizioni il monte ore di permessi è riconosciuto al dipendente con figli minorenni affetti dalle medesime malattie e condizioni di invalidità.  

Per far fronte al nuovo carico di adempimenti, la Legge stanzia 500.000 euro per il 2026 e 20.000 euro a partire dal 2027 per la gestione e potenziamento dell’ infrastruttura tecnologica dell’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ( INPS ).

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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