Somministrazione di lavoro fino a 60 mesi con la doppia decorrenza.

Con la Legge 25 giugno  2026, n. 112 del Decreto Lavoro 2026 arrivano nuove regole che incidono direttamente sulla gestione dei lavoratori somministrati, sui limiti temporali delle missioni e sul calcolo dei mesi utili ai fini del limite massimo dei contratti a termine.  Le novità riguardano sia le agenzie per il lavoro sia le aziende utilizzatrici, che dovranno prestare maggiore attenzione al conteggio delle missioni svolte dai lavoratori. L’art. 16-quinquies della Legge 112/2026, modificando l’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, introduce un doppio limite di durata. Accanto al tetto massimo di 24 mesi previsto per la somministrazione di lavoratori assunti a termine dall’Agenzia per il lavoro, dal 28 giugno si applica anche un secondo limite di 36 mesi per la somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro.

L’intervento normativo produce due effetti rilevanti.

Somministrazione a termine

Da un lato, chiarisce in modo definitivo i criteri di calcolo del limite massimo di durata, pari a 24 mesi, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, per la successione dei contratti a tempo determinato, fornendo così un elemento interpretativo utile a ridurre il contenzioso in materia. Con le modifiche apportate all’art. 19, comma 2, 2° periodo del D.Lgs. n. 81/2015 viene infatti precisato che, ai fini del computo del predetto limite, devono essere considerati anche i periodi di missione, per mansioni di pari livello e categoria legale, svolti da lavoratori assunti dall’agenzia con contratto a tempo determinato. Per effetto della modifica normativa, non rilevano, invece, ai fini del computo del limite dei 24 mesi i periodi di missione svolti da lavoratori assunti dall’Agenzia per il Lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Somministrazione a tempo indeterminato

D’altro canto, l’intervento amplia la flessibilità di impiego di lavoratori assunti stabilmente dalle Agenzie per il Lavoro, definendo un quadro autonomo per la somministrazione a tempo indeterminato rispetto alla disciplina generale dei contratti a termine con assunzione diretta o in somministrazione.

Nello specifico, con il nuovo art. 19, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2015, viene introdotta una disposizione  la quale afferma che un lavoratore somministrato, assunto dall’Agenzia con contratto a tempo indeterminato, può svolgere periodi di missione anche non continuativi presso uno stesso utilizzatore, per mansioni di pari livello e categoria legale, per un periodo non superiore a 36 mesi, fatto salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore non preveda un termine diverso. Tale limite – precisa la norma – decorre dalla data dell’entrata in vigore della Legge di conversione ( 28 giugno 2026 ) ed eventuali precedenti periodi di missione non rilevano ai fini del computo complessivo, se effettuati dal lavoratore, dopo la sottoscrizione, con l’Agenzia, di un contratto a tempo indeterminato. Resta da chiarire, in quanto la legge tace, come trattare le missioni a cavallo del 28 giugno, cioè iniziate prima e che sono già terminate o termineranno dopo tale data, al fine di precisare se possano essere escluse per intero o soltanto per la parte successiva al 27 giugno.

Per effetto del combinato disposto del novellato comma 2 e del nuovo comma 2-bis, la somministrazione  a tempo determinato che coinvolge uno stesso lavoratore e una stessa imprese utilizzatrice può ora arrivare ad una durata massima di 60 mesi, fermo restando le durate massime distinte di 24 mesi per la somministrazione a tempo determinato e di 36 mesi  di somministrazione a tempo indeterminato.

Divieto di clausole limitative

Tra le ulteriori novità dell’ art. 16-quinquies, viene sancita la nullità di qualsiasi clausola che limiti, direttamente o indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore durante o al termine della missione. Le nuove disposizioni si applicheranno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Considerazioni finali

La previsione di due distinti limiti temporali trova la sua ragion d’essere nel differente grado di stabilità lavorativa che contraddistingue le diverse tipologie contrattuali con cui l’Agenzia procede all’assunzione del lavoratore somministrato.

Essa rappresenta un primo tentativo di rispondere alla questione della “ragionevole temporaneità”, affrontata in più occasioni dai Tribunali italiani con rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE.

A fronte di una maggiore flessibilità, con la riforma aumenta anche la complessità sul piano operativo della gestione dei lavoratori somministrati . Le imprese potranno sfruttare le missioni a lungo termine senza intaccare il limite dei 24 mesi, a patto di utilizzare personale assunto stabilmente dall’agenzia, ma al contempo dovranno monitorare attentamente i limiti di durata massima in funzione delle diverse fattispecie contrattuali.

 

 

 

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